Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "A" 05 4 7 4 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16349/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente Cron. 16512 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere 6 febbraio Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: S EN TEN ZA sul ricorso proposto da: VE AR, elettivamente domiciliato in Roma, Cancelleria Civile della Suprema Corte di Cassazione, presso l'avv. Prof. Siro Centofanti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro società Honda Italia Industriale S.p.A., elettivamente domiciliata in presso l'avv. AR Monaco Sorge che, Roma, via Pompeo Magno n. all'avv. Tito Codagnone, lo rappresenta e difende giusta unitamente 563 A delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 84/99, decisa il 4 marzo 1999 e pubblicata il 19 marzo 1999, resa dal Tribunale di Lanciano nel procedimento n. 846/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Siro Centofanti per il ricorrente e AR Sorge Monaco per la società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 30 aprile 1996 VE AR impugnava di- nanzi al Pretore di Lanciano il licenziamento a lui intimato dalla società Honda Italia Industriale S.p.A. che gli aveva addebitato un comportamento offensivo, tale da potersi considerare come insu- bordinazione. Assumeva il ricorrente di essere stato vittima di atti discrimi- natori e persecutori che analiticamente descriveva, di aver agito in giudizio per ottenere un più favorevole inquadramento con tute- la della professionalità acquisita come Ispettore Commerciale, di essere rimasto soccombente pur se era stata riconosciuta una asse- gnazione a mansioni che non tenevano conto della precedente posi- zione nell'azienda. Riferiva ancora di aver inviato, a sette fra dirigenti e funzionari, copia integrale degli atti di detto giudi- 2 zio, in primo e in secondo grado, unitamente ad una lettera di ac- compagnamento contenente espressioni di amarezza nelle quali non si poteva ravvisare un contenuto offensivo. Sosteneva quindi che era ingiustificato il licenziamento intimato in relazione a tale sua iniziativa. Il Giudice adito, con sentenza n. 22/98 emessa in data 16 29 gennaio 1998, rigettava la domanda. Interponeva appello il VE e in esito il Tribunale di Lan- ciano, con sentenza n. 84/99, emessa in data 4 19 marzo 1999, respingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che la motivazione del prov- vedimento disciplinare di licenziamento faceva riferimento al con- tenuto della missiva inviata dal VE e ne poneva in rilievo il contenuto sostanzialmente offensivo. Sottoponeva a vaglio critico la missiva in discorso, ravvisando nella medesima un contenuto "allusivo ed irridente, contenente chiare espressioni offensive nei confronti di altri impiegati e dirigenti" Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il VE con atto notificato in data 29 luglio 1999, sulla base di un unico complesso motivo. controri- La società Honda Industriale Italia S.p.A. resiste con corso notificato in data 7 settembre 1999. Il ricorrente deposita memoria. 3 n MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, 1 e 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, 1, 4, 21, 36, 41 Costituzione, 1321, 1322, 1362, 1363, 1364, 1371, 1372 cc, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vi- zio di motivazione. Si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la lettera 22 marzo 1996 non soltanto in alcune espressioni ma nella sua globa- lità, nello specifico contesto oggettivo in cui si collocava, nel- la sua portata soggettiva, in relazione "all'attenuazione degli aspetti di ossequio formale insiti nell'evoluzione sociale e nor- mativa", in aderenza alla disciplina contrattuale, in funzione di un giudizio di proporzionalità fra addebito e sanzione. Si afferma ancora che non è stato valutato dai giudici del merito un capoverso, trascritto in ricorso, contenente un richiamo a "valori di intrinseca positiva rilevanza". Si premette che la censura, al di là dell'indicazione di una serie di disposizioni di legge, si sostanza in una denuncia di vizio di motivazione dal momento che manca qualsiasi indicazione circa principi di diritto erroneamente invocati da parte del Giudice di appello, come pure circa esatti principi applicati a situazioni non attinenti agli stessi. I l Procuratore Generale ha osservato che è mancata la trascrizio- ne nel ricorso del testo integrale della lettera, in violazione al 4 1 principio dell'autosufficienza. I l rilievo è senz'altro fondato ma non può portare sic et simpli- citer ad una declaratoria di inammissibilità (e invero lo stesso PG ha chiesto il rigetto del ricorso) poiché nel testo della de- nunciata sentenza sono riportati ampi stralci della missiva e la critica del ricorrente, diretta proprio alla valutazione di tali stralci, può quindi essere esaminata senza necessità di integrare gli elementi a disposizione della Corte con un non consentito esa- me degli atti della fase di merito. Quanto al capoverso riportato nel ricorso (ed oggetto di ulteriore richiamo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc), è agevole osservare che il ricorrente afferma che esso varrebbe qua- le chiave di lettura dell'intero contesto, ingiustamente trascura- ta dal Pretore e dal Tribunale, ma non indica gli atti della fase considerazione di tali espressioni dadi merito ove la mancata parte del giudice di primo grado sarebbe stata portata al vaglio del giudice di appello. Si deve dunque considerare il rilievo come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Esso non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassa- zione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel si tratti di questioni rileva- giudizio di merito, tranne che non 5 bili di ufficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- 3810,bre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Osserva quindi la Corte che il Tribunale ha compiuto un'ampia di- samina della missiva con la quale l'odierno ricorrente ha accompa- gnato gli atti della causa risoltasi in senso a lui sfavorevole ed ha posto in rilievo che già il primo giudice aveva compiuto una valutazione globale e di sintesi da cui si poteva evincere un tono "irriguardoso, astioso, aggressivo, irridente e provocatorio nei confronti della dirigenza Honda nella sua interezza, con specifi- co riguardo alla dirigenza giapponese, a quella aziendale, al di- rettore del personale". На ancora posto in rilievo che l'appellante, lungi dal contestare in modo specifico tale valuta- zione (ed anche sul punto manca in ricorso uno specifico richiamo agli atti del giudizio di secondo grado da cui si possa dedurre 6 ٨ che sono stati trascurati elementi decisivi portati all'esame del giudice di appello), ha fornito una "sua propria, alternativa, in- terpretazione della lettera". Ha quindi ripercorso i passaggi ar- gomentativi della sentenza di primo grado e della lettura alterna- tiva prospettata dall'appellante, svolgendo valutazioni coerenti ed compiute col rispetto dei canoni dettati dal senso comune e dalla logica;
è cosi giunto ad una valutazione di merito incensu- rabile in sede di legittimità. A tale valutazione il ricorrente contrappone, ancora una volta, una sua opzione di segno contrario, senza peraltro indicare un qualsiasi errore argomentativo che possa inficiare la pronuncia del Collegio di merito. Invero nella denunciata sentenza l'indagine viene sviluppata proprio in base ai punti indicati nel ricorso posto che vi è un preciso riferimento alla relazione tra dipendente e datore di lavoro, nel cui contesto la missiva si col- loca, mentre le espressioni usate dal ricorrente sono valutate ben oltre una verifica puramente formale riferita al mero dovere di subordinazione atteso che viene evidenziato come esse valgano ad integrare gli estremi di "un' aperta contestazione dei poteri e dell'immagine del datore di lavoro". È stato ancora affrontato in modo approfondito il tema della pro- porzionalità fra illecito disciplinare e sanzione applicata e sono state svolte ampie considerazioni, anch'esse sottratte al control- lo del giudice di legittimità siccome ampiamente motivate, al fine di evidenziare che vi è stata l'irreversibile rottura del rapporto 7 fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. I l Tribunale dà atto anche in questo caso di aver ripercorso i passaggi argomentativi della pronuncia di primo grado e pone in rilievo che l'appellante non è andato oltre la generica contesta- zione. E poiché ancora una volta il ricorrente si limita а contrapporre una sua valutazione di circostanze ampiamente sceverate, questa Corte di legittimità non può prendere in considerazione critiche tali da involgere un nuovo apprezzamento del merito. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. €16,75 Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in oltre a € 1.600,00 per onorario. 3 3 5 . N 3 7 8 - 1 - E G 1 G E L A L L E D Roma, 6 febbraio 2002 A S S A T , A S P E I S N O C D E A , O R T I S G E R D R O S T I I T A I I D S E E A N L L ' R T 0 1 . E N S E E D T A IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlbert her O S T P A D I L L B I O D O , IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 16 APR. 2007 MA IL CAN 8