Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18180 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
MATERIA 18.1.8.0/0 ESENTE DA REGISTRATION AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 TRIBUTARIA PUBBLIC IT LI N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G. N. 6674/98 Cron. 42884 Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud.21/05/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 59647 N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministre p domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN MB & C SNC;
intimato avverso la sentenza n. 153/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, emessa il 21/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 2236 udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano -1- MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Commissione Tributaria di primo grado di Genova disponeva l'estinzione per condono, ai sensi dell'art.2 quinquies della legge n.656/94 di una controversia fiscale relativa ad un ricorso presentato dal contribuente TI TO. La decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n.153 del 21 novembre 1997, depositata nel successivo gennaio 1998. Veniva disattesa la tesi dell'Amministrazione secondo cui il ricorso del contribuente non si doveva ritenere presentato, e la controversia non poteva ritenersi pendente, in quanto depositato con molto ritardo, come attestato dalla sentenza del Tribunale penale di Genova, passata in giudicato, che aveva condannato impiegati dell'Ufficio e professionisti per aver alterato le date di deposito di ricorsi tardivi, tra cui quello del TI. La Commissione Regionale riteneva che "sino a quando una Commissione Tributaria non dichiara l'inammissibilità, o l'improponibilità, o l'estinzione, il ricorso deve ritenersi pendente", e di conseguenza doveva applicarsi la normativa sul condono.
2. Con atto notificato il 3 aprile 1998 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria esponendo un motivo di impugnazione, quello di "violazione dell'art.16 DPR n.636/72; violazione e falsa applicazione dell'art.2 quinquies del DL 30 settembre 1994 n.564 convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1994 n.656; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia." L'Amministrazione ricorrente ricordava che originariamente l'istanza del contribuente di applicazione del condono era stata respinta per tardività, in quanto l'accertamento relativo era divenuto definitivo dal 2.5.1981, e perciò anteriormente al 17.11.1994. Nel caso la legge di condono non poteva essere applicata per mancanza di una effettiva “pendenza della lite”. Tra i casi di pendenza sanabile non rientrava secondo la ricorrente quello di inammissibilità per tardività del ricorso, bensì solo l'inammissibilità per difetti formali. La disciplina speciale non poteva ritenersi applicabile ogni qual volta fosse mancata un'alea, né poteva sostenersi che lo stato di pendenza durasse fino a quando non fosse intervenuta una pronunzia dichiarativa dell'inammissibilità o dell'intempestività del ricorso. Lo stato di pendenza in realtà era meramente apparente, creato fittiziamente al fine di eludere la decadenza ed usufruire di un beneficio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non è fondato, e non può trovare accoglimento. Va rilevato preliminarmente che il ricorso, formalmente indirizzato contro "TI TO e C. s.n.c.", deve considerarsi ammissibile anche se la ☐ pronunzia della Commissione Regionale era stata emanata nei confronti di TI TO, inteso evidentemente come contribuente persona - - fisica. Il contenuto dell'atto, ed il contesto della controversia in cui si inserisce, non lasciano dubbi sul fatto che, in realtà, il destinatario effettivo del ricorso per cassazione sia la controparte della vertenza, vale a dire il contribuente signor TI TO.
2. L'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art.5 quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n.656. Questa norma prevede la chiusura delle liti fiscali pendenti, disponendo, in particolare, al comma 1, che “le liti fiscali, pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a richiesta del ricorrente." Il successivo ottavo comma contiene alcune precisazioni, e stabilisce, in particolare, per quanto può interessare in questa sede, che: "a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato…….. “ d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio." Ciò significa che in presenza di una controversia che riguardi un atto di imposizione, o di irrogazione di sanzioni (e non una semplice attività di liquidazione, con applicazione di parametri predeterminati) il contribuente ha diritto di chiedere di avvalersi del cosiddetto condono tributario, e, che a questi fini una controversia tributaria deve ritenersi pendente fino a che il relativo ricorso non sia stato dichiarato inammissibile dal giudice tributario. Non è sufficiente, invece, che sia stata ritenuta, o dichiarata, inammissibile, dall'Amministrazione.
3. In presenza di un simile dettato normativo non appare possibile, fino a che non sia intervenuta una pronunzia di inammissibilità emessa in contraddittorio, precludere al contribuente di avvalersi dell'art.2 quinquies per conseguire la definizione agevolata di una lite tributaria relativa ad un atto di accertamento o di applicazione di sanzioni;
né è possibile, nelle medesime condizioni, alcun sindacato di merito sulla controversia stessa. Come già rilevato, infatti, da questa Corte Suprema "ai fini di quanto stabilito dall'art. 53 della I. n. 413 del 1991 e dalle altre disposizioni dirette ad agevolare la definizione delle "situazioni e delle pendenze tributarie" ricomprese nel titolo sesto della stessa legge, le controversie si consideravano pendenti se - giusto quanto chiarito dall'art. 3 quater del d.l. n. 16 del 1993 (conv. in I. 24 marzo 1993 n. 75) - "alla data di entrata in vigore della legge di conversione. il ricorso non fosse stato "rigettato quale improcedibile o inammissibile", con sentenza definitiva." ( Cass. civ., sez. V, 24 marzo 2000, n. 3545, Min. fin. c. Montecchi e altro). Lo stesso principio è stato ribadito ulteriormente con riferimento specifico alla norma ora in esame: "in tema di definizione delle liti fiscali pendenti, l'art. 2 "quinques" del d.l. n. 564 del 1994 (introdotto dalla legge di conversione n. 656 del 1994) esclude che i vizi implicanti l'inammissibilità (non la radicale inesistenza) dell'atto d'instaurazione del giudizio siano ostativi alla sua definizione, assegnando influenza alla potenziale idoneità dell'atto stesso ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente da un preventivo riscontro e da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente." (Cass. civ., sez. trib., 20 dicembre 2000, n. 16000, Verbanaz c. Min. fin.) Infine, proprio con riferimento a fattispecie identiche alla presente ed allo medesimo contribuente TI TO, la Corte ha emesso due recenti pronunzie, che hanno riconosciuto la pendenza dei ricorsi fiscali (Cass. civ., sez. trib., 18 aprile 2001, n. 5704, Min. fin. c. TI;
Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2002, n. 2905, Min. fin. c. TI).
4. Anche nel caso di specie sussiste formalmente una controversia fiscale concernente un atto di imposizione;
né, allo stato, questa controversia è stata dichiarata inammissibile da un giudice tributario, ma solamente ritenuta inammissibile dall'Ufficio. Ciò significa che sussistono tutti gli estremi per l'applicazione del provvedimento di definizione agevolata invocato dal contribuente. Di conseguenza il ricorso per cassazione non può che essere respinto, e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermata, senza che possa rilevare la circostanza, estranea alla fattispecie giuridica, che il contribuente sia stato condannato in sede penale per falsità della data della domanda di condono. Dato che il contribuente non si è costituito in questa fase, non vi sono spese legali suscettibili di liquidazione.
P.Q.M.
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 Respinge il ricorso. TRIBUTARIA MATERIA Così deciso in Roma il giorno 21 maggio 2002. I Presidente Il Consigliere estensore (dr.Enrico Altieri) (dr. Stefano Moraci) ras IL CANCELLIERE C1 A H NA AS S DEPOSITATO IN DIG Awold 0 CANCELLIERE CH Oggi 2 NA AS 6