Sentenza 13 marzo 2001
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 546/92 - a mente della quale "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale che non sono specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate" - va interpretata nel senso che il termine "questioni", in essa adottato, non ha un'accezione più ampia di quella contenuta nell'art. 346 cod. proc. civ., il quale si riferisce alle "domande", e non comprende quindi, per l'effetto, anche le mere argomentazioni giuridiche.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF IVA PESARO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN ON IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO LIUZZI 23, presso lo studio dell'avvocato LUCHINI ALDO MARIA, che lo difende, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 4634/97 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 03/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, l'Avvocato LUCHINI, che si riporta alla memoria e al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto eccezione pregiudiziale;
rigetto del ricorso.
p.
1. Svolgimento del processo
Con separati avvisi notificati a TA AN, titolare di impresa individuale esercente il commercio di autoveicoli, l'ufficio i.v.a. di Pesaro accertava maggiori imposte per gli anni da 1982 a 1986, con relative sanzioni, per violazioni dell'obbligo di fatturazione in relazione a vendite e ad acquisti, riscontrate con processo verbale di constatazione del 30 ottobre 1986 dalla Guardia di Finanza, la quale si era avvalsa di autorizzazione all'accesso del Procuratore della Repubblica.
I ricorsi della AN alla commissione tributaria di primo grado di Pesaro venivano rigettati, e tali decisioni venivano confermate dalla commissione tributaria di secondo grado. La Commissione tributaria centrale, previa riunione degli ulteriori ricorsi della contribuente, li accoglieva con decisione 9 maggio - 3 ottobre 1997, osservando che l'autorizzazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633/72 era stata rilasciata per accedere all'abitazione del genitore della AN allo scopo di procedere ad ispezioni e ricerche in relazione ad accertamenti fiscali a carico del titolare per l'attività di autrasporti per conto terzi dallo stesso esercitata. Pertanto, il rinvenimento di documenti relativi all'attività commerciale della figlia non erano utilizzabili ai fini dell'accertamento nei confronti della stessa.
Tali documenti, infatti, dovevano ritenersi utilizzabili solo nei confronti della persona sottoposta a verifica, pur essendo la stessa convivente col genitore, in relazione alla quale era stata rilasciata l'autorizzazione. Pertanto, la loro utilizzazione nei confronti di altro soggetto ledeva il diritto di quest'ultimo all'inviolabilità del domicilio, garantito dalla Costituzione. In conseguenza, secondo la Commissione centrale, l'avviso di accertamento - fondato esclusivamente sui documenti rinvenuti nel domicilio di un diverso soggetto - costituiva un atto illegittimo. Avverso tale decisione l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.
TA AN resiste con controricorso e con memoria. p.
2. Il motivo di ricorso
2.1. Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 52, comma 2, e 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli articoli 360, primo comma, n. 3, e 62, primo comma, d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, la difesa dell'Amministrazione finanziaria censura la decisione impugnata per avere ritenuto l'esistenza di una limitazione oggettiva e soggettiva dell'operazione di polizia tributaria, che potrebbe svolgersi solo nei confronti del soggetto indicato nell'autorizzazione.
In coerenza coi principi contenuti negli articoli 14 e 53 della Costituzione, l'autorizzazione ad accedere al domicilio del contribuente avrebbe il solo scopo di rimuovere i limiti spaziali posti all'attività di indagine degli organi inquirenti, costituiti dall'inviolabilità del domicilio. Una volta rimosso tale limite, il potere di ricerca e di acquisizione delle prove si esplicherebbe liberamente anche nei confronti dei familiari conviventi e dei terzi estranei.
Inoltre, l'autorizzazione riguarda la singola persona, e non deve essere necessariamente estesa all'intero nucleo familiare. Pertanto, il diritto all'inviolabilità del domicilio viene necessariamente sacrificato per effetto del proprio rapporto di coabitazione nei confronti della persona destinataria della verifica. Infine, in sede penale la perquisizione effettuata era stata ritenuta legittima anche nei confronti della AN, che aveva patteggiato l'applicazione di una pena pecuniaria.
2.2. La controricorrente rileva preliminarmente che l'Amministrazione, nelle deduzioni proposte alla commissione di primo grado, aveva semplicemente sostenuto che l'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica era avvenuta nel rispetto delle norme che regolano la materia. Nei successivi gradi di giudizio l'Amministrazione non si è costituita e non ha svolto attività difensiva. Soltanto nel ricorso per cassazione l'Avvocatura ammette che l'autorizzazione all'accesso era stata regolarmente disposta esclusivamente nei confronti di AN GI, ed espone nuove argomentazioni difensive. Queste ultime sono da considerarsi precluse. L'art. 56 del d.l.vo n. 546/92 stabilisce che "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione Provinciale che non sono specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate". Secondo la difesa della contribuente, nelle questioni devono intendersi comprese anche le argomentazioni in fatto e in diritto, come sarebbe confermato dalla diversa formulazione della norma rispetto a quella dell'art. 346 cod.proc.civ., che parla di "domande ed eccezioni".
p.
3. Motivi della decisione
3.1. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso svolta dalla resistente, da esaminarsi in via preliminare, non può trovare accoglimento.
Deve, innanzitutto, escludersi che l'espressione questioni, impiegata dall'art. 56 del d.l.vo n. 546/92, abbia un'accezione più ampia di quella contenuta nell'art. 346 cod.proc.civ., il quale si riferisce alle domande, tale da ricomprendervi anche le mere argomentazioni giuridiche.
Tale interpretazione, infatti, finirebbe con lo stravolgere fondamentali norme e principi del sistema processuale civile che, per quanto non espressamente disposto, valgono anche per il processo tributario. La mancata riproposizione di un'argomentazione giuridica, ove alla stessa conseguisse una preclusione ad utilizzare la stessa nel ragionamento del giudice, non consentirebbe l'esercizio del potere di quest'ultimo di definire giuridicamente i fatti in modo diverso da quello prospettato dalle parti e di quello di correzione della motivazione in diritto da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod.proc.civ. In secondo luogo, se l'espressione questioni avesse l'ampio significato invocato dalla difesa della resistente, non sarebbe stato necessario menzionare espressamente, oltre alle stesse, anche le eccezioni.
In conclusione, dovendosi ritenere che il citato art. 56 non abbia un contenuto normativo diverso da quello dell'art. 346 cod.proc.civ., il termine questione deve essere inteso come domanda e quindi, nel processo tributario, come questione suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o d'impugnazione. Ciò premesso, non può ritenersi che l'Amministrazione finanziaria abbia abbandonato difese o eccezioni svolte in primo grado. Dinanzi alla commissione di primo grado, infatti, essa aveva sostenuto che l'accesso era stato regolarmente autorizzato ed eseguito. In pratica, la domanda dell'ufficio consisteva in una radicale affermazione della legittimità dell'accertamento, basato su dati acquisiti in accesso debitamente autorizzato. L'ufficio non aveva, quindi, alcun onere di contestare specificamente la fondatezza della tesi dell'invalidità dell'accertamento basato su autorizzazione all'accesso rilasciata nei confronti di altro soggetto, tesi che doveva essere esaminata dalla commissione tributaria indipendentemente dalle difese dell'amministrazione. Nè sussisteva alcuna preclusione a contrastare, in sede di ricorso per cassazione, la fondatezza di tale tesi, costituendo quest'ultima ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.2. Nel merito, la censura dell'Amministrazione finanziaria merita accoglimento.
Nella sentenza 10 gennaio 1996, n. 153, la Corte ha enunciato i seguenti principi:
- nelle ipotesi previste dall'art. 52 d.P.R. n. 633/72 il procuratore della Repubblica è chiamato a comporre il conflitto tre esigenze istruttorie dell'ufficio finanziario e l'inviolabilità del domicilio. L'autorità giudiziaria deve, quindi, valutare, sulla scorta degli elementi che le vengono sottoposti, se sussista una situazione tale da giustificare una restrizione o limitazione del diritto a quella inviolabilità;
- una volta che tale valutazione sia effettuata, ed abbia condotto a ravvisare gli estremi per autorizzare l'accesso, la successiva attività d'indagine e di acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti non incontra alcun limite soggettivo. In altre parole, il potere autorizzatorio attribuito al procuratore della Repubblica è finalizzato ad evitare che il diritto all'inviolabilità del domicilio possa essere limitato senza un giustificato motivo o, peggio, in modo pretestuoso o strumentale. Pertanto, quando gli organi preposti alle verifiche accedono legittimamente in un luogo perché debitamente autorizzati, essi ben possono acquisire anche atti e dati riguardanti soggetti diversi dal titolare del domicilio nei cui confronti era stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione;
- la ratio di quest'ultima è quella di tutelare il soggetto nei cui confronti l'accesso viene richiesto, non quello di creare una sorta di immunità dalle indagini a favore di terzi, siano o non conviventi con l'interessato. Sia la lettera della norma, sia la sua finalità, sia esigenze di corenza interna del sistema orientano verso tale soluzione. Infatti, se fosse precluso ai verificatori - nel corso di accessi debitamente autorizzati - acquisire dati fiscalmente rilevanti nei confronti di terzi non menzionati nel l'autorizzazione), sarebbe agevole per il contribuente infedele sottrarre alle verifiche la propria documentazione fiscale, bastando il semplice accorgimento di conservarla presso un terzo. La Corte ritiene di aderire in pieno a tali principi, non contenendo la decisione impugnata, ne' gli scritti difensivi della resistente, valide ragioni per derogarvi.
3.3. L'accoglimento della censura comporta la cassazione della sentenza, con rinvio alla commissione tributaria regionale delle Marche, la quale dovrà decidere sugli altri motivi dedotti a sostegno dei ricorsi introduttivi della contribuente e assorbiti dall'accoglimento del motivo in punto di invalidità dell'autorizzazione nei confronti di terzi.
Al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale delle Marche. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001