Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN N DEL939 1/01 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
qualifica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente DE MUSIS Dott. Rosario R.G.N. 14209/99 Cron.21640 - Consigliere SCIARELLI Dott. Guglielmo - Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere Ud.29/03/01 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti contro vedova POLI, elettivamente RN CI, VIA MARSALA 9, presso lo studiodomiciliata in ROMA 1 FRANCESCO V. PAPADIA, che la rappresenta2001 dell'avvocato 1492 e difende unitamente all'avvocato EDOARDO DI -1- BERARDINO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2983/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/07/98 R.G.N. 816/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ☐ Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28 maggio 1990 al Pretore di Bari, IC NI esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente ferrovie dello Stato, con la qualifica oggi s.p.a. Ferrovie dello Stato, ausiliario viaggiante di seconda terza di categoria ma di essere stata di fatto e con continuità assegnato alle superiori mansioni di conduttore, onde chiedeva la dichiarazione di acquisizione definitiva di quelle mansioni e la ed condanna dell'Ente all'adeguamento giuridico economico a partire dal settembre 1980. Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda, condannando l'Ente ad inquadrare la lavoratrice nella terza quarta categoria, quale conduttore 0 operatore specializzato, a far tempo dal 3 ottobre 1989, e la decisione veniva confermata con sentenza 8 luglio 1998 dal Tribunale, il quale Osservava che il contratto collettivo di lavoro per il triennio 1987 1989 aveva stabilito nell'art. 41, ad integrazione dell'art. 2103 cod. civ., che l'utilizzazione del lavoratore nelle mansioni superiori e per il tempo ivi previsto, oppure per centottanta giorni discontinui nell'anno solare, 3 comportava l'assegnazione definitiva nel profilo superiore. Ciò premesso, il giudice d'appello notava che dalla prova testimoniale acquisita in primo grado 1 lavoratore svolto con era risultato avere continuità le mansioni di bagagliaio e di controlleria, corrispondenti alla qualifica superiore perché "molto delicate e di grande responsabilità". Il fatto che ella non avesse conseguito l'abilitazione alla controlleria non era rilevante, poiché questa era stata prevista solo in riunioni sindacali del 1992, ossia in ероса successiva alla definitiva acquisizione del diritto alla qualifica superiore. Per la stessa ragione non avevano rilievo gli accordi sindacali successivi. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Resiste con controricorso fa NI. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2103, 1362 e segg., 2697 cod. civ., 39 Cost. nonché vizi di motivazione. Essa Osserva anzitutto che la sentenza 4 impugnata non riporta le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di categorie e qualifiche, sì che risulta impossibile il raffronto fra le due previsioni, della qualifica superiore e di quella inferiore, nonché con l'attività di fatto svolta dal lavoratore. La ricorrente lamenta anche difetti di motivazione in ordine al mancato conseguimento dell'abilitazione propria di ciascun profilo nel contrattoprofessionale, prevista bensì collettivo relativo al triennio 1990' 1992 ma anche con riferimento a mansioni superiori svolte statein precedenza, le quali non sarebbero sufficienti all'acquisto della qualifica superiore, qualora il lavoratore non avesse ottenuto l'abilitazione nei termini previsti. Del resto, l'abilitazione ai servizi di bagagliaio era richiesta già nell'accordo sindacale del 27 maggio 1988. Il motivo è fondato. È giurisprudenza costante di questa Corte che la determinazione da parte del giudice di merito dell'inquadramento dovuto al lavoratore richiede la ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche alla stregua 5 della disciplina collettiva del rapporto, e poi l'accertamento dell'attività lavorativa effettiva- mente svolta, al fine di ricondurla all'una о all'altra previsione contrattuale. Il difetto di tali definizioni e raffronti si risolve in una carenza di motivazione (Cass. 14 settembre 1998 n. 9165, 17 novembre 1998 n. 11562, 4 dicembre 2000 n. 15421). Nel caso di specie il collegio di merito ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del i lavoratore, avente ad oggetto il superiore h t e r o inquadramento, senza riprodurre le clausole di P accordo sindacale e di contratto collettivo ove erano descritti i caratteri della qualifica superiore e di quella inferiore, e comunque senza darne conto in alcun modo. Esso si è limitato a riferirsi alla qualifica superiore, osservando come la medesima comportasse "mansioni molto delicate e di grande responsabilità, perché attengono alla presa in carico e alla consegna di colli, valori, messaggerie e corrispondenza”, e così ha espresso come dovuto, una valutazione invece di riportare, una compiuta definizione. La motivazione è altrettanto comecarente giustamente Osserva la ricorrente - per quanto 6 riguarda la disciplina contrattuale, anche intertemporale, concernente il conseguimento delle abilitazioni alle diverse mansioni: disciplina che, quando trattisi di servizi destinati alla generalità dei cittadini, i contraenti pongono non nell'interesse proprio ma nell'interesse degli utenti. L'interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) richiede la considerazione della causa (art. 1325, n. 2, cod. civ.), ossia delle finalità sociali economico perseguite dai contraenti, con la conseguente illegittimità di un risultato interpretativo che non tenga distinti, nell'ambito dei contratti di lavoro, quelli validi per le imprese che producono servizi pubblici considerati dalla legge come essenziali (cfr. legge 12 giugno 1990 n. 146). In questi contratti le posizioni soggettive delle parti debbono essere definite anche con riguardo agli interessi dell'utenza, ciò che vale in professionali particolare per i requisiti delle singole qualifiche. Per quanto concerne infine l'attività effettivamente svolta dal lavoratore, essa non viene specificamente descritta e viene accertata 7 con generico riferimento ai "testi escussi in primo grado", senza neppure specificare la qualifica dei testimoni (ad es., se compagni di lavoro della parte in causa) e quindi senza valutarne il grado di attendibilità. In sensi analoghi questa Corte si è espressa con la sentenza 13 dicembre 1999 n. 13978. Una così carente motivazione comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte d'appello di Bari e che darà conto dei propri convincimenti con i concreti riferimenti sopra indicati e con l'interpretazione dell'art. 1366 cit. secondo il criterio sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese. Così deciso in Roma il 29 marzo 2001. PopРинит всё щит DE LI IL li S O N S P IM O Capteneria Depositate A N A D E D S E 11 LUG. 2001 E , I T O A Oggi. N R X O E IST G S T G E IT G E E IR ✓ LIERE L R D A L O L E D 8