Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
In tema di compensi per le prestazioni professionali dei consulenti del lavoro, affinché sia configurabile un rapporto in regime di abbonamento annuale - con conseguente applicabilità della disciplina dettata (fra l'altro, in tema di anticipato scioglimento del contratto) dall'art. 17 del D.M. 15 luglio 1992, n. 430 -, la cui caratteristica peculiare è da individuare nella previsione di un sistema di retribuzione forfettario, onnicomprensivo e prefissato "ex ante", è necessario accertare che detto regime abbia formato oggetto di una specifica pattuizione tra cliente e professionista, che in tal modo abbiano accettato pattiziamente di sottoporre il rapporto alle disposizioni del citato D.M. n. 430 del 1992, in deroga all'art. 2237 del cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2003, n. 11848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11848 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RR AB AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6058/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato IOSSA Francesco Paolo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA MB propose opposizione, avanti al Pretore di Torino, al decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento di L.
3.357.058 in linea capitale, in favore della istante AN ER AB, la quale assumeva che detta somma le era dovuta quale indennizzo ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, approvata con D.M. 15 luglio 1992, n. 430, per avere il MB - che sin dall'anno 1990
le aveva conferito l'incarico di provvedere agli adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente della sua azienda - risolto il rapporto senza dare il preavviso previsto dalla citata disposizione per le collaborazioni in abbonamento. Espose l'opponente che l'incarico non era stato affidato con predeterminazione della sua durata, ne' egli aveva assunto alcun impegno in tal senso, mentre la norma invocata dalla professionista - secondo cui il cliente deve dare la disdetta con anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza, dovendo in difetto corrispondere l'80% degli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento - presupponeva che le prestazioni del professionista fossero state svolte in "regime di abbonamento annuale", e che non essendo fornita dal professionista la prova di tale regime, doveva trovare applicazione il principio generale sancito dall'art. 2237 c.c. che prevede la possibilità per il cliente di recedere ad nutum dal contratto.
L'opposta si costituì deducendo che il carattere continuativo dell'incarico conferitole dal MB senza previsione di termine era sufficiente per rendere applicabile il regime di "abbonamento", e chiese pertanto il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio di opposizione il pretore, con sentenza n. 7150 del 1994, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda argomentando che l'art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro poteva consentire esclusivamente una deroga patrizia all'art. 2237 c.c., trattandosi di fonte regolamentare, e che la ER non aveva offerto nessuna prova della suddetta pattuizione.
Avverso la sentenza propose appello la ER e il tribunale di Torino, con sentenza n. 6058 del 5 maggio 1999, in parziale riforma della sentenza gravata, condannò il MB al pagamento in favore della ER della somma di lire 1.512.309, oltre interessi legali dalla domanda, riconoscendole il diritto di percepire quanto previsto dall'art. 17 della tariffa professionale, ma correggendo l'ammontare perché erroneamente ragguagliato a dodici mesi e non ad otto, quale erano quelli mancanti alla naturale scadenza del contratto. Quanto alle spese dei due gradi di giudizio, le compensò per un terzo ponendo a carico del soccombente la rimanente parte. Argomentò il tribunale che il rapporto intercorso tra le parti, avendo ad oggetto l'adempimento di tutte le incombenze amministrative inerenti la gestione contabile, previdenziale e fiscale dei dipendenti del MB, senza fissazione di un termine, era perciò stesso da considerare fra quelli sottoposti a regime di "abbonamento annuale" ai sensi della citata norma regolamentare, la quale non si poneva in contrasto con quanto disposto negli artt. 1373 e 2237 c.c., in tema di recesso nei contratti ad esecuzione continuata e periodica e di prestazione d'opera professionale, perché la natura delle somme che il cliente receduto senza preavviso è tenuto a corrispondere al consulente non ha natura risarcitoria, che equivarrebbe a sanzionare l'esercizio di un diritto quale il recesso, bensì indennitaria, predeterminando le "spese sostenute" e il compenso per "l'opera svolta" previsti dall'art. 2237 c.c., nella misura forfetaria dell'80% degli onorari corrisposti nell'ultimo periodo del rapporto.
Per la cassazione della menzionata sentenza ha proposto ricorso il MB sulla base di due motivi. La controparte non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., dell'art. 17 del d.m. 15.7.1992, n. 430 e dell'art. 2237 c.c..
Lamenta il MB che il tribunale ha ritenuto di configurare il pregresso rapporto con la ER come rapporto d'opera professionale in regime di abbonamento sulla base di un incarico conferito senza predeterminazione di carattere temporale, non considerando che un contratto senza termine è un contratto a tempo indeterminato e, quindi, l'esatto opposto di un contratto in regime di abbonamento, che è annuale. Inoltre, ad avviso del ricorrente, l'art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro riguarda espressamente gli incarichi conferiti in "abbonamento", termine il cui significato normale nella lingua italiana allude ad un "pagamento globale anticipato e ridotto di un servizio differito nel tempo". Il giudice d'appello si è invece accontentato di riscontare che nella specie si trattava di un servizio differito nel tempo, ma non ha indagato se ricorresse anche "un pagamento globale anticipato e ridotto" di quel servizio, che costituisce il tratto semantico caratterizzante della parola, che in realtà non era previsto, perché la stessa opponente aveva dichiarato che "l'ammontare del compenso corrisposto mensilmente al professionista variava di mese in mese ed era, quindi, oggetto ogni volta di autonoma determinazione sulla base dell'entità svolta".
Conclude, pertanto, il ricorrente che il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza è riscontrabile laddove il giudice d'appello tralascia qualsiasi considerazione sulle modalità di corresponsione del compenso, e quello di contraddittorietà, nell'avere il tribunale ritenuto che il rapporto si configurasse come in regime di abbonamento annuale pur dando atto della mancanza di una pattuizione di durata nel tempo. Il vizio di violazione dell'art. 12 delle preleggi sarebbe ravvisabile nell'aver fornito una interpretazione dell'art. 17 della tariffa professionale palesemente difforme da quella nascente dal significato proprio delle parole, che costituisce il fondamentale canone ermeneutica, mentre la violazione dello stesso articolo 17 citato risiederebbe nell'aver ritenuto che si instauri automaticamente un rapporto in regime di "abbonamento annuale" ogniqualvolta vanga conferito ad un consulente del lavoro un incarico di carattere continuativo, indipendentemente da espressa pattuizione tra le parti, automaticità palesemente esclusa dalla citata norma, secondo cui il rapporto "può" essere assunto in regime di abbonamento. Infine ricorrerebbe la violazione dell'art. 2237 c.c. perché l'interpretazione dell'art. 17 della tariffa proposta dal tribunale confligge con il principio di cui alla predetta norma per cui la rinuncia del cliente può avvenire ad nutum, sicché la rinuncia a detta facoltà deve essere espressa.
Con il secondo motivo il MB denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 delle disp. prel. al codice civile e 2237 del codice civile. Osserva il ricorrente che il tribunale,
configurando l'incarico attribuito alla ER come sottoposto a regime di abbonamento non per espressa pattuizione, bensì per la sola protrazione del rapporto nel corso degli anni, ha finito per violare l'art. 2237 c.c. perché ha dato diretta applicazione alla norma regolamentare escludendo che essa contrastasse con la disposizione codicistica richiamata, laddove - alla stregua della interpretazione data dal giudice d'appello all'art. 17 della tariffa - detto contrasto sussisterebbe nella parte in cui non è consentito al cliente il recesso "ad nutum" (che invece è previsto dall'art. 2237 c.c.) e impone al cliente, in caso di anticipato scioglimento,
di tenere indenne il professionista del mancato guadagno per un periodo successivo al recesso e sino alla scadenza annuale del periodo ritenuto in abbonamento. Rileva il ricorrente che, trattandosi di contrasto tra norma regolamentare e norma di legge, il giudice d'appello avrebbe dovuto disapplicare la prima che non poteva, quindi, svolgere funzione di integrazione del contratto. I motivi proposti - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione - sono fondati.
L'art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, approvata con d.m. 15 luglio 1992, n. 430, stabilisce che il consulente del lavoro può assumere gli adempimenti connessi all'incarico professionale in regime di abbonamento annuale, prevedendo - in tal caso - l'onere, per il cliente che intenda interrompere il rapporto, di comunicare la disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza, pena il rinnovo annuale del rapporto. La norma in esame prevede, inoltre, che in caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro debba essere corrisposto un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.
Interpretando la citata disposizione nel quadro della disciplina delineata dall'art. 2237 c.c., disciplina cui la detta disposizione non può derogare, essendo contenuta in una fonte secondaria, deve ritenersi che il contratto di prestazione d'opera con un consulente del lavoro non soltanto può - al pari di tutti i contratti di prestazioni d'opera intellettuale- essere stipulato per un tempo determinato, ovvero indeterminato, con possibilità per il cliente i recedere nei modi e alla condizioni indicate nell'art. 2237 c.c., ma può altresì essere stipulato in regime di abbonamento annuale, rimanendo sottoposto alla disciplina di cui al ricordato art. 17 della tariffa professionale. È, tuttavia, evidente che " il regime di abbonamento", con le conseguenze indicate nella tariffa professionale, non potrebbe costituire una modalità obbligatoria del contratto a tempo, ma deve formare specifico oggetto di pattuizione tra cliente e professionista che, in tal modo, accettano pattiziamente di sottoporre il rapporto alle disposizioni del d.m. in deroga all'art. 2237 c.c.. Nel caso di specie, invece, il tribunale di Torino - facendo erronea applicazione delle norme in materia e fornendo in proposito inadeguata motivazione- ha ritenuto che fosse stato instaurato un rapporto di prestazione d'opera professionale soggetto al regime di abbonamento, desumendolo dal fatto che le parti non avevano prefissato il termine, e che la prestazione assunta dalla consulente consisteva nell'adempiere "a tutte le incombenze amministrative inerenti la gestione contabile, previdenziale e fiscale dei dipendenti del MB". Afferma sul punto il tribunale che "tale fisionomia del rapporto rientra per ciò stesso nel regime di abbonamento annuale ", per la cui sussistenza non occorre dimostrare una espressa pattuizione.
Orbene, la sentenza impugnata, da un lato - affermando la possibilità che si instauri un regime di abbonamento del rapporto di prestazione d'opera al di fuori di una pattuizione delle parti - fornisce una interpretazione dell'art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro automaticamente derogatoria dell'art. 2237 c.c. e, quindi, inammissibile, dall'altro incorre in palese vizio di motivazione allorché, ricollegando il regime di abbonamento annuale ad elementi assolutamente non significativi (e, peraltro, nella pacifica assenza di un termine finale), implicitamente accoglie una nozione del "regime in abbonamento annuale" incongrua, perché non rispondente alla accezione normale dell'espressione. Invero, la mancanza di un termine finale del rapporto costituisce solo caratteristica del rapporto a tempo indeterminato, che è di per sè antitetico al rapporto in abbonamento "annuale" e non certo equivalente, come sembra ritenere il giudice di merito;
l'assunzione dell'obbligo di adempiere a tutte le incombenze inerenti alla gestione contabile, previdenziale e fiscale dei dipendenti, è l'essenza tipica dell'attività professionale del consulente del lavoro e non prerogativa dell'abbonamento, giacché nella normalità dei casi i datori di lavoro si affidano al consulente non per singole posizioni ma per tutte le posizioni retributive, previdenziali o fiscali dei loro dipendenti. In realtà la caratteristica peculiare di un rapporto in regime di abbonamento è da individuare nella previsione di un sistema di retribuzione forfetario dell'opera professionale convenuta, onnicomprensivo, e prefissato ex ante prescindendosi dal rigoroso conteggio a consuntivo delle prestazioni effettivamente erogate, caratteristiche sulle quali il tribunale ha omesso qualsiasi indagine.
La sentenza del tribunale di Torino va, pertanto, cassata con rinvio alla corte d'appello di detta città, che dovrà esaminare - sulla scorta dei principi sopra affermati- se le parti in causa vollero instaurare un rapporto di opera professionale "in regime di abbonamento annuale". La corte di merito provvederà anche per le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003