Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN5900 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AN PONTORIERI Presidente R.G. N. 6649/98 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Cron.12691 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 2133 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio BORROMEO EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig.
5.24S.. per diritti L.6000 VIA G PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato 23.04.01 IL CANCELLIERE SCOCA FR GAETANO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
ILCO DI INVERNIZZI OR & C SAS, in liquidazione e D0674016 in persona del liquidatore geometra NZ 00674012 Invernizzi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato NUZZO UFFICIO COPIE 2000 ANTONIO, che Richiesta copia studio lo difende unitamente all'avvocato coCA- dal Sig 1864 GIOVANARDI C ALBERTO, giusta delega in atti;
6000 per diritti L. 1 2 GIU.2001 IL CANCELLIERE -1- - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia studio EL LI, SC DONATELLA, PANZA MARINA, dal Sig. per diritti 1 6.00 NC RO, TI MARGHERITA, FASAN EUGENIO, 11 18/6-01 CANCELLIERE EM PASQUALE, VIOLA TERESA, SACCOMANI MO, AI DR, ZI PP, IN DIRITTI EL UP, ZI IA, AN LD, SI SE, BI TT, RO PA, BERETTA A 3 IB ARR AN, EM IA, GN EL, IMM TT SRL, AG G BATTISTA, AG BE139837 CRISTINA, AG LUIGI, DI CAGNO CHIARA, MA PI, RI AN, NI PI, EL AN, RINI FR, MB AB, RE PP, CC OR, OR M RA, CC RN, LA MO, DI ON, EO EDDA, EO AN, RC LIRE 2000 EL, BU NI, IE PI, ZIMBARDO CANCELLERIA GIOVANNA, NC M LUISA, LZ EP, LZ M TT, MO VED BORROMEO EMILIA, BORROMEO BE139838 ON E AD;
intimati con integrazione del contraddittorio LIRE 1000 avversO la sentenza n. 1825/97 della Corte d'Appello CANCELLERIA ---- di MILANO, depositata il 06/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica AU872382udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico AU872387 -2- AU872392 CB214459 SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato AN SCOCA, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato C. Alberto GIOVANARDI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per del ricorso, in subordine per il l'inammissibilità rigetto. -3- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 luglio 1990 AR RR espose: che con atto pubblico di compravendita stipulato il 7 giugno 1962, trascritto il 2 luglio successivo, aveva acquistato dai proprietari AV appezzamenti di terreno nel territorio comunale di Lodi;
che, in particolare, con apposita clausola si era convenuto “ai beni immobili qui compravenduti è concesso il diritto perpetuo di passaggio per persone ed autoveicoli sulle sedi stradali già costruite e su quelle che andranno a crearsi sui poderi RT e RD proprietà dei venditori;
che costoro il 29 luglio 1963 stipularono con il Comune di Lodi una "convenzione di lottizzazione" concernente detti poderi, debitamente approvata dall'assemblea consiliare, nel cui “disciplinare" venne stabilito che le strade e gli accessi sarebbero stati realizzati dalla proprietà lottizzante almeno contemporaneamente alla edifica- zione dei fabbricati che vi avrebbero prospettato;
che i AV vendettero quei poderi successivamente acquistati, in parte, dalla Ilco s.a.s. ed, in parte, dalla Im- mobiliare Cascinetta s.r.1 le quali provvidero all'edificazione dei lotti e vendettero le unità abitative realizzate;
che le servitù di transito a favore dei terreni acquistati da esso esponente, costituite con il rogito del 1962 e previste nel "disciplinare di lottizzazione" del 1963 erano state pregiudicate da quelle edificazioni in parte eret- te sulle sedi viarie con la conseguenti eliminazioni di parte del sedime e totale dei marciapiedi. Ciò premesso il NO convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Lodi, la Ilco s.a.s. e la Immobiliare Cascinetta s.r.l. e gli acquirenti delle unità abi- tative dalle queste LI ON, NA SC, AR ZA, ER IA 6 chi, RG TO, IO SA, AL EM, TE IO, Mas- simo CC, AD CC, GI ZZ, PI LU Stan- gherlini, AL ZZ, AL AV, ER SI, NI BE, AO Rober- to, NT ET, IA GE, LO OG, G.IS GN, Cri- stina GN, GI GG, IA Di CA, RE AS, GE ER, TR FA, CA ON, AN ERni, EL BO, Giu- seppe GN, NZ RE, M. GR FO, OR RE, Mas- simo LA, IA NA, ED ed GE AT, LO RC, An- tonia ID, TR RI, NN DO, M.UI IA, IN ZI e M. NI ZI, perché, accertate le servitù di transito sui terreni del- la lottizzazione ed a favore dei terreni acquistati nel 1962, fossero condannati al lo- ro ripristino. Costituitisi nel giudizio i convenuti opposero l'inammissibilità, ed in subor- E dine, l'infondatezza delle avversa pretesa. A tanto provvide il tribunale adito con la sentenza del 2 marzo 1993 Adita con il gravame di AR, IA, IA RR e di MI Mo- ranti, nella loro qualità di eredi di AR RR deceduto nelle more del giudi- zio, resistiti dalla maggior parte degli originari convenuti essendo rimasti contu- maci LO RC, TO ID, TR RI, NN ZI, IA UI IA, nonché IN e IA NI ZI, la corte di ap- pello di Milano, con sentenza del 6 giugno 1997, ha rigettato l'impugnazione. Ha osservato la corte di merito: che inutilmente gli appellanti avevano so- stenuto che con il rogito del 1962 si erano stabilite le caratteristiche dimensionali 5 delle servitù di transito, infatti i diritti di passaggio erano stati previsti in quell'atto pubblico con la testuale e generica espressione" ai beni immobili qui compraven- duti è concesso il diritto perpetuo di passaggio per persone ed autoveicoli sulle se- di stradali già costruite e su quelle che andranno a crearsi sui poderi RT e Belgiardino"; che al contrario le caratteristiche dimensionali furono fissate nel "di- sciplinare" della "convenzione di lottizzazione" stipulata nel 1963 fra i venditori lottizzanti AV ed il Comune di Lodi;
che essendo rimasto inattuata per oltre dieci anni, l'intera convenzione divenne inefficace ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942 n° 1150 così come eccepito dai convenuti ed accertato dal tribunale;
E che, comunque il piano di lottizzazione, nel cui ambito fu stipulato il "disciplina- re", doveva considerarsi "superato" dalla vigenza dei nuovo assetto urbanistico del comprensorio, conseguente al nuovo p.r.g. del Comune di Lodi, che destinò quelle stesse aree, previste nel “disciplinare" per l'esercizio della servitù di transito, a pubbliche vie di comunicazioni di quel comparto territoriale, le quali, come pacifico "inter partes", vennero realizzate unitamente agli edifici ed alle unità abitative de- gli appellati, in virtù delle concessioni edilizie coerenti agli strumenti urbanistici;
che non avendo gli appellanti, sebbene legittimati perché controinteressati, impu- gnato detti provvedimenti concernenti quel nuovo e diverso “assetto” né in parti- colare il p.r.g. che avevano “degradato a interesse legittimo" il loro diritto sogget- tivo, avevano prestato acquiescenza alle lamentate alla riduzione di ampiezza delle sedi di esercizio della servitù di transito pedonale e carraio;
che correttamente il tribunale aveva rilevato la carenza di interesse ad agire del RR ( dante causa degli appellanti), attesa l'impossibilità del giudice ordinario di disporre il ripristino di quelle "sedi" nella consistenza prevista dal “disciplinare" che dovrebbe essere at- tuato contro le previsioni di assetto territoriale dell'amministrazione comunale poiché l'eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sulla consistenza di strade pubbliche realizzate secondo le previsioni del nuovo assetto urbanistico. Per la cassazione di detta pronunzia ha proposto ricorso, esponendo due motivi di doglianza, AR RR;
hanno resistito con contoricorso, poi illu- strato da memoria, la Ilco s.a.s. in persona del liquidatore "pro tempore"; non han- no svolto attività difensiva gli altri intimati. Con ordinanza pronunziata all'udienza del 13 aprile 2000 la Corte ha dispo- sto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di AR Bor- romeo, già parti nel giudizio di merito, IA e IA RR nonché MI DI, litisconsorzi necessarie del ricorrente e da costui pretermesse, mediante la notificazione a costoro del ricorso nel termine di novanta giorni. All'incombenza ha tempestivamente provveduto il ricorrente;
non hanno espletato attività difensiva i soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n°3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente de- nunzia la violazione dell'art. 100 c.p.c., in punto di accertamento dell'interesse all'impugnazione di un atto amministrativo, nonché dell'art. 1027 c.c. La corte di merito- osserva il RR - ha ritenuto che la mancata impu- gnazione del P.R.G. del Comune di Lodi, per aver questo destinato le aree, gia previste come sede di esercizio delle servitù di passaggio pedonale e veicolari, a pubbliche vie, avesse determinato l'acquiescenza dei titolari delle servitù ad una li- 7 mitazione del loro diritto sebbene a questo strumento urbanistico non fosse istitu- zionalmente commessa una previsione particolareggiata dell'assetto viario del com- prensorio. Non ha considerato quel giudice che in ogni caso il nuovo piano regolatore generale non avrebbe potuto incidere negativamente sulla permanenza del vincolo reale nei rapporti fra privati proprietari fra fondi reciprocamente dominanti e ser- venti né, pertanto, determinare l'insorgenza dell'interesse alla sua impugnazione. Trattatavasi nella specie di reciproche servitù imposte con il rogito del 1962 dall'originario proprietario della lottizzazione con le limitazioni di edificabilità dei singoli lotti idonee a riservare spazi a sedi viarie ed ai relativi marciapiedi;
limita- Д zioni queste poi riprodotte nelle vendite degli altri lotti e ciò al fine di creare co- modi accessi nell'ambito del comprensorio. Ne conseguivano l'opponibilità di dette limitazioni agli altri proprietari dei lotti e delle unità abitative in questi realizzati ed il pregiudizio arrecato alle servitù da edificazioni che, invadendo aree destinate ai sedimi viari, avevano determinato la loro riduzione e la soppressione dei marciapiedi. Con il secondo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricor- rente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16 della legge 17 ago- sto 1942 n° 1150 nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Il giudice del merito - osserva il RR -- ha ritenuto che il disciplinare di lottizzazione stipulato nel 1963, perché rimasto inattuato per oltre dieci anni, doveva effettivamente ritenersi “decaduto" a norma dell'art. 16 della legge n°1150 del 1942. Non si è avveduto quel giudice che l'art. 28 della disciplina citata prevede un termine decennale per la sola esecuzione delle opere di urbanizzazione così che, dopo la loro tempestiva attuazione, gli interventi edificatori possono essere pro-- mossi ed attuati anche in epoca successiva al termine indicato. Tuttavia-- aggiunge il ricorrente - anche a ritenere la sopravvenuta ineffica- cia del "disciplinare” questa non avrebbe potuto pregiudicare i diritti di servitù ac- quisiti con la stipulazione del 1962 in data anteriore alla sottoscrizione del “disci- plinare" medesimo con il quale, peraltro, richiamando le pattuizioni e le previsioni contenute nel rogito del 1962 aveva aggiunto alla già esistente tutela privatistica anche quella ulteriore derivante dal disciplinare medesimo. Queste censure si rivelano inidonee alla cassazione della sentenza impugnata cui è istituzionalmente diretto il ricorso. Rammenta in proposito la Corte che nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fornito la propria decisione di una pluralità di autonome e distinte ragioni, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerla, l'omessa specifica impugnazione di tutte le ragioni esposte rende inammissibile il ricorso sotto il profilo della carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) alla sua proposizione. Invero, l'eventuale fondatezza delle censure concernenti le "rationes deci- dendi" espressamente fatte oggetto di doglianze si rivelerebbe assolutamente inido- nea alla cassazione della sentenza impugnata, attesa la definitività delle altre “ratio- 19 nes" fornite dal giudice del merito non espressamente impugnate ( in proposito ve- dansi "ex multis" le pronunzie di questa corte nn.8398/97, 8798/97 e 9057/99). Il che nella specie è consentito rilevare. La corte territoriale a sostegno del rigetto dell'appello degli eredi dell'originario attore, AR RR, ha esposto un pluralità di autonome e di- stinte ragioni, ciascuna logicamente idonea a sorreggere la decisione di ulteriore diniego della "confessoria servitutis": quali la perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942 n° 1150, della convenzione di lottizzazione, stipulata nel 1963 dai AV, proprietari dei pretesi fondi serventi ed il Comune di Lodi, nella quale solamente ( e non nel contratto di vendita immobiliare del E 1962, fra i AV, alienanti, e AR RR, acquirente) venne fissata l'ampiezza delle sedi utili all'esercizio della servitù di transito;
il “superamento", comunque, di detta convenzione dalla sopravvenienza, a partire dal 1975, di un nuovo assetto urbanistico del comprensorio adottato dall'amministrazione comu- nale che destinò alla pubblica viabilità i percorsi indicati, in quella convenzione, per l'esercizio di detta servitù, e le cui disposizioni, non impugnate dal RR, seb- bene a ciò legittimato in quanto titolare di un interesse legittimo, erano divenute definitive;
la carenza di un concreto interesse giuridicamente apprezzabile (art. 100 c.p.c.) alla proposizione della domanda, di condanna dei convenuti al ripristino dei percorsi nell'ampiezza convenzionalmente fissata, inammissibile nel "petitum", perché il suo eventuale accoglimento avrebbe inciso sull'assetto urbanistico deter- minato con provvedimenti della p.a. 10 Delle ragioni esposte dal giudice del merito non ha, come è dato desumere dall'esposizione delle doglianze fatta nel ricorso in esame, formato oggetto di cen- sura l' ultima "ratio" fornita dal giudice del merito, concernente l'inammissibilità della domanda giudiziale sotto il profilo del "petitum". La definitività di questa autonoma “ratio decidendi" preclude la cassazione della sentenza impugnata. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente a pagare, alla resistente, le spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo. 60000
p. q. m.
TOT 310000 la Corte rigetta il ricorso e condanna il resistente a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £365100, oltre £.
5.000.000 per onorari. Roma, il 16 novembre 2000. Il Presidente (dr AN Pontorieri) Il Consigliere estensore (dr Frico Spagna Musso), IL CANCELLIERE C1 Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERMA 20 APR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRAL QMA 2DELLE ENTRATE OMA Roma IL CANCELIERECT Registrato in data Serie 4 aln23110 versate £. 310.000 (like trecentodiecima ) p. N Ditices Azet Servizi (Dofesa Mayor Gizza DI APPO) P Responentive Servizo Alli Cludiziari (OR M. RACCHINI