Sentenza 17 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2001, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I ITALIANA 9 1 C.C. 59.178 Z / A 4 . / R UBBLICA 6 N T 2 S - . I R B . G A . P E I . L R R D L 12/00 1 A L A A T E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U D D B B I A I E S T T A N R TU 642 CORTE SUPREMA DI CASSA E 1 I N S 3 Oggetto R E 1 I S E Esenzione ILOR A . E T N ONE TRI TAR iniziative turistiche - A alberghiere M Composta dagli Ill Magistrati: R.G.N. 6596/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBON Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron.481 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 22/09/00 - Consigliere Dott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: паць AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
C657520 - ricorrente
contro
SI MARIANNE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 69, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI GIORGIO, che lo difende unitamente all'avvocato HEINZ CORA, giusta mandato a margine del controricorso;
2000 controricorrente . N 1479 avversO la sentenza n. 100/97 della Commissione 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Al Sig. Avv. Gen. Stal tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 24/11/97; rilasciata copia udita la relazione della causa svolta nella pubblica en.. per notific Carta bollata L. 40.000 udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico Dir. Copia 12.000 H Totale L. 52.000 ALTIERI;
Roma, 20 FEB. 2001 IL CANCELLIER udito per il Ricorrente l'Avvocato dello Stato ARENA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
§ 1. Svolgimento del processo La commissione tributaria di primo grado di Bolzano respingeva il ricorso di RI SI avverso il kan diniego dell'esenzione decennale emesso dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Merano. La decisione veniva impugnata da entrambe le parti dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado di ed Bolzano, la quale respingeva l'appello dell'ufficio accoglieva quello della contribuente, osservando: le eccezioni pregiudiziali e preliminari dell'ufficio erano infondate. Per quanto atteneva, in particolare, alla dedotta nullità del ricorso introdut- tivo, lo stesso era regolarmente firmato e, comunque, la eventuale nullità era assorbita dall'avvenuta ripresentazione della domanda di esenzione nel giudizio di primo grado;
2 nel merito, dalla documentazione in atti risul- tava provato che la SI aveva costruito alla fine degli anni '70 un complesso turistico alberghiero e, pertanto, doveva beneficiare dell'esenzione decennale dell'i.lo.r.; -l'accantonamento della plusvalenza non doveva essere sottoposta a tassazione separata, essendo stata ceduta l'azienda ed essendo definiti tutti i rapporti attivi e passsivi inerenti all'attività imprenditoria- le. Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, sulla har base di tre mezzi d'annullamento. SI RI resiste con controricorso. F 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo l'Amministrazione denuncia violazione e /o falsa applicazione di norme e principi in tema di processo tributario, nonchè dell'art. 30 del C. 29 settembre 1973, n.601; in relazione d. P.R. all'art. 360, n.
3. cod.proc.civ. Deduce che, nella specie, come già chiarito in pri- F mo grado, l'azienda non aveva i requisiti previsti da- gli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966 n.614 per beneficiare dell'esenzione decennale i.lo.r. Nè sussisteva l'ipotesi dell'iniziativa turistica di cui 3 all'art. 12 della stessa legge e dall'art. 4, puntol, del regolamento di applicazione delle agevolazioni fiscali -nelle zone depresse del Centro Nord ( d.m. 18 novem- bre 1966 ), nè dell'impresa artigiana e industriale avente ad oggetto la produzione di beni ( art.8 legge n. 614/66 ). In particolare: a) l'agevolazione non compete a tutte le iniziative turistiche, ma solo a quelle indicate dagli articoli 6 e 12. Nella specie non si tratta di un centro turisti- ma di attività di affitto di appartamenti per fe- CO, rie;
b) l'esenzione non competeva anche perchè vi era has stata cessione di azienda, e le plusvalenze patrimonia- li derivanti da tale vicenda sono escluse dal benefi- cio dall'art. 30 del d. P.R. n.601/73, secondo cui lo scopo dell'esenzione è quello di incentivare la costi- tuzione di nuove imprese artigiane, industriali e turi- stiche in certe zone, e di potenziare quelle esistenti. La cessione di azienda costituirebbe, quindi, un'operazione esattamente inversa a quelle agevolate.
2.2. Col secondo motivo, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute nel ti- tolo V del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della legge 154/89 e del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, si lamenta che 4 erroneamente la commissione di secondo grado abbia ri- tenuto le plusvalenze realizzate nel 1983 non soggette a tassazione i.r.pe.f. separata. Secondo l'art.54 del d. P.R. n. 597/73 le plusvalenze realizzate nella cessione o liquidazione di azienda non costituiscono reddito d'impresa. Nè aveva rilevanza, al fine di ritenere sussistente la continuazione dell'impresa, il fatto che non fosse stata dichiarata la cessazione dell'attività all'ufficio i.v.a. e al registro ditte della Camera di Commercio. Quindi, nel 1983, l'impresa era cessata.
2.3. Col terzo motivo l'Amministrazione finanzia- عنا ria, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme processuali, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, lamenta: che la commissione di secondo grado non abbia pronunciato sulla denunciata contraddittorietà della decisione di primo grado, nella parte in cui, dopo ne- gato il diritto all'esenzione, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento per l'i.lo.r. per il 1984 ( in base alla dichiarazione in- - tegrativa ex legge 154/89 ); che la sentenza non abbia chiarito se, una volta riconosciuto il diritto all'esenzione, da ciò derivasse l'annullamento della cartella. S 2.4. Nel controricorso si contesta la fondatezza delle censure eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto mancante dell'esposizione del fatto e dello svolgimento del processo (art.366, n.3, cod. proc. civ.). Si deduce, inoltre, che sull'oggetto del presente giudizio si sarebbe formato il giudicato, a seguito della decisione della commissione di primo grado di Bolzano n.1092/91 del 16 aprile 1991. S 3. Motivi della decisione has inammissibile, non contenendoIl ricorso l'esposizione dei fatti e dello svolgimento del proces- so (art. 366, n.3, cod. proc. civ.). La difesa dell'Amministrazione Finanziaria, infat- ti, si è limitata a trascrivere integralmente il testo della sentenza impugnata, e questa non consente in al- cun modo alla Corte di esercitare il controllo sull'interpretazione ed applicazione delle norme di di- ritto di cui è stata denunciata la violazione coi moti- vi di ricorso. D'altra parte l'Amministrazione non ha dedotto vizi della motivazione sui punti della decisio- ne investiti da censure di violazione e falsa applica- zione di norme di diritto, se non in relazione al punto cui si riferisce il terzo motivo. Ma, come si è prece- dentemente rilevato, la motivazione della sentenza im- 6 pugnata non offre i necessari elementi per poter eser- citare il controllo di legittimità anche su tale capo della decisione. La predetta causa d'inammissibilità, oltre a pre- cludere l'esame delle censure dedotte col ricorso, as- sorbe l'altra questione dedotta dalla controricorren- secondo cui sull'oggetto del presente giudizio si te, sarebbe formato il giudicato, a seguito di precedente decisione della commissione di primo grado di Bolzano, divenuta definitiva. Dalla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese, da liquidarsi in complessive lire 3.150.000, di cui tre milioni per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente alle spese, che liquida in complessive lire 3.150.000, di cui lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 settembre 2000. Il Consigliere CORTE estensore* Il Presidente E Vincenzo Carbone Enrico Altieri N on her man O S S IL CANCELLIERE C1 صنعه A Amaldo Casano C ا 10 Amald DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 GEN. 2001 I CANCELLIERE C1 Casanol l