Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo "ius postulandi" e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. È, pertanto, nulla la notificazione dell'atto di appello, eseguita presso il nuovo difensore per il quale non risulti ancora rilasciato il mandato in sostituzione del precedente che abbia rinunciato al mandato medesimo, qualora il giudice non ne abbia ordinato la rinnovazione per le parti assenti. (Nella specie, l'atto d'impugnazione era stato notificato al nuovo difensore, ancorché dall'epigrafe della sentenza risultasse ancora il precedente; conseguentemente la S.C., enunciando il principio succitato, ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, rilevando nel contempo che, essendo ormai l'atto d'impugnazione pervenuto a conoscenza degli appellati, poi ricorrenti per cassazione, la riassunzione davanti al giudice del rinvio avrebbe reso superflua una nuova notificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 291).
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Alle spese processuali liquidate dal giudice penale vanno applicati i principi civilistici delle sentenze di condanna, in quanto trattasi di una statuizione di natura civilistica che trova la sua genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le propria doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale. TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO SEZIONE SECONDA CIVILE Sez. II, Sent., 25/10/2018 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5379/2017 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LA VED. AC, AC AN IA, AC FR, AC AN, AC NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IL IO, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ROMEO G., difeso dall'avvocato NICOTRA FERRUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/97 del Tribunale di PALMI, depositata il 08/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Alberto PANUCCIO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato IO IL, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 giugno 1985 IO LL, premesso:
di essere comproprietario di un fondo e possessore di altro fondo di proprietà dei coniugi ILRomeo, tra loro contigui, siti in contrada Fazio di Palmi e confinanti da un lato con un apprezzamento e fabbricato di proprietà degli eredi UR;
che LA SA, vedova UR, aveva intrapreso nel marzo 1985 la costruzione di un quarto piano fuori terra del menzionato fabbricato non rispettando le distanze legali con riguardo sia alla costruzione di detto piano, sia alle aperture ed ai balconi realizzati;
che analoghe violazioni delle distanze erano ravvisabili in relazione al terzo piano fuori terra, realizzato poco tempo prima dalla convenuta;
tanto premesso, chiedeva al Pretore di Palmi la manutenzione del possesso mediante demolizione del terzo e quarto piano dell'edificio. Si costituivano IA UR e LA SA, quest'ultima in proprio e nella qualità di genitrice delle minori SC, EL e GI UR, sostenendo:
che la costruzione dei primi due piani era stata realizzata negli anni 1978 e 1979 dal "de cuius" CO UR, coniuge della SA;
che lo stesso UR aveva costruito il terzo piano;
che LA SA aveva iniziato nel 1983 la costruzione del quarto piano, interrompendo i lavori nel settembre dello stesso anno;
che il descritto fabbricato insisteva sulla medesima area di un fabbricato rurale precedentemente demolito;
che nel nuovo fabbricato venivano mantenute le medesime vedute di quello preesistente;
che il tutto era stato realizzato nel pieno accordo con LA RC, dante causa dei genitori del ricorrente, coniugi IL Romeo, a seguito di compravendita del 1982, nonché dante causa dello stesso ricorrente per l'appezzamento contiguo ma non fronteggiante il fabbricato;
tanto premesso eccepivano il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per non aver egli il possesso dell'appezzamento fronteggiante il fabbricato ed altresì la decadenza dall'azione possessoria per l'intervenuto decorso di un anno dal presunto spoglio o molestia e chiedevano, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Sentiti alcuni informatori ed espletata ctu il Pretore rinviava la causa per il merito senza pronunciare alcun provvedimento interdittale.
Acquisito il fascicolo relativo ad abusi edilizi commessi con la costruzione dei fabbricati ed espletata prova per testi, con sentenza del 21.12.95 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda di manutenzione, ordinava a LA SA di arretrare il quarto piano dell'edificio "de quo" sino alla distanza di almeno cinque metri dal confine con la proprietà ILRomeo e compensava in ragione della metà le spese di lite, ponendole per il residuo a carico della convenuta.
Proposto gravame da IO LL, nella contumacia delle appellate UR-SA, il Tribunale di Palmi, con sentenza 28.11.968.2.97, in accoglimento dell'impugnazione, condannava la SA ad arretrare anche il terzo piano dello edificio e condannava in solido le appellate medesime alle spese del doppio grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione LA SA e NN IA, SC, AN e GI UR, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso IO LL.
È stato acquisito agli atti il fascicolo di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 330 in relazione all'art. 85 stesso codice, nullità della sentenza e del procedimento d'appello. Rilevano le ricorrenti che l'atto di gravame di merito era stato ritenuto dal Tribunale correttamente notificato presso il nuovo procuratore Avv.to Alberto Panuccio nonostante che dal verbale di udienza del 13 maggio 1986 dinanzi al Pretore di Palmi risultasse la costituzione di tale difensore, unitamente all'avv. Giuseppe Panuccio, in sostituzione dell'avv.to Santo UR, che nella precedente udienza del 25 marzo 1986 aveva rinunziato al mandato, soltanto per la SA LA e non per le altre convenute (NN IA UR, SC, AN e GI UR), e che da nessuno dei successivi verbali emergesse una costituzione per le medesime, per la rappresentanza e difesa delle quali non era stata rilasciata procura alle liti.
L'omessa notifica, pertanto, dell'impugnazione ad alcune delle parti del processo, rendeva nullo, ad avviso della ricorrenti, il giudizio di appello e la gravata sentenza.
La doglianza deve essere accolta.
A norma dell'art. 85 cpc la rinuncia del difensore alla procura, ancorché comunicata alla controparte, non ha effetto fino a che il difensore stesso sia stato sostituito con un altro, con rilascio di una nuova procura.
Tale norma mira ad evitare una "vacatio" dello "jus postulandi" e deve perciò essere interpretata nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse (v. Cass. n. 1383/87, n. 4226/89). È nulla, pertanto, (v. Cass. n. 850/74, n. 1432/78, n. 3227/84) la notificazione dell'impugnazione effettuata nel domicilio di un difensore diverso da quello a cui è stata rilasciata la procura presso cui è stato eletto domicilio e che è stato indicato quale procuratore nell'epigrafe della sentenza impugnata ancorché questi abbia dichiarato di rinunciare al mandato ed ancorché il legale presso cui è stata effettuata la notificazione abbia agito in qualche udienza quale suo "sostituto" ("rectius rappresentante"). Nella fattispecie che ne occupa risulta dagli atti processuali (il cui esame diretto è consentito dalla natura del vizio denunciato):
che con comparsa di risposta in data 15 luglio 1985 si sono costituite, nel procedimento instaurato da IO LL, dinanzi al pretore di Palmi, con ricorso depositato il 26.6.85, IA UR e LA SA, quest'ultima in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori SC, AN e GI UR, con il patrocinio dell'avv.to Santo UR come da procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo e con elezione di domicilio presso lo studio del predetto difensore in Gioia Tauro, Via Lomoro n. 12;
che all'udienza del 25 marzo 1986, dinanzi al Pretore di Palmi, presente la controparte, l'avv.to UR ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitogli;
che all'udienza del 13 maggio 1986 si sono costituiti, per la SA LA, gli avv.ti Alberto e Giuseppe Panuccio;
che la sentenza del Pretore di Palmi del 21.12.95reca nell'epigrafe l'indicazione dell'avv. Santo UR, quale difensore della SA, con domicilio presso lo studio del predetto, in Gioia Tauro, via Lomoro, 12;
che l'atto di appello proposto avverso tale decisione dal LL risulta notificato il 25 gennaio 1996 a UR IA, SA LA vedova UR, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle minori UR SC, AN e GI presso il procuratore costituito avv.to Alberto Panuccio domiciliato per legge presso la Cancelleria della Pretura di Palmi. Ne consegue, secondo i principi anche giurisprudenziali più sopra enunciati, che avendo la rinuncia al mandato dell'avv.to UR effetto nei confronti della sola SA LA in proprio, poiché solo nei riguardi della predetta si era avuta la sostituzione del difensore alla richiamata udienza del 13 maggio 1986, l'impugnazione del LL avverso la sentenza di primo grado avrebbe dovuto esser notificata, ai sensi dell'art. 330 cpc., con riferimento alla UR NN IA e alla stessa SA LA, quale esercente la potestà sulle tre figlie minori, all'avv.to Santo UR presso il domicilio indicato nella comparsa di costituzione del 15.7.85. Nè a diversa soluzione che escluda la nullità della notifica dell'impugnazione nei confronti dei soggetti in relazione a quali il difensore rinunciante, in carenza di sostituzione con altro difensore, aveva conservato le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo, possono condurre i rilievi del controricorrente LL circa la limitazione "per sola brevità" della indicazione degli avv.ti Panuccio quali nuovi difensori della sola SA all'udienza del 13.5.86, e in ordine alla deducibilità di una costituzione processuale dei predetti per tutti i convenuti da elementi del tutto irrilevanti quali la riserva del 23 ottobre 1989 con la quale il Pretore parlando dei convenuti (al plurale) aveva disposto darsi la comunicazione di rito dell'ordinanza del 13 dicembre 1988 od ancora la intestazione della CTU, con riguardo alla parte resistente, come rappresentata dai suindicati procuratori, oltre che della SA, anche della UR.
Orbene dalla evidente nullità dell'impugnazione nei confronti dei sopra indicati soggetti processuali, non essendosi gli stessi costituiti in sede di gravame di merito, scaturiva l'obbligo per il giudice d'appello di disporne la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., onde ristabilire la integrità del contraddittorio posto che quei soggetti, quali comproprietari dell'immobile di cui era stato disposto dal primo giudice l'arretramento in ordine al quarto piano e di cui con l'atto di impugnazione si chiedeva l'arretramento anche del terzo piano per violazione delle distanze legali, erano litisconsorti necessari sostanziali oltre che processuali. Non avendo il Tribunale a tale obbligo ottemperato devesi pertanto fare applicazione del principio, più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo quale, qualora in appello non sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione, nulla perché eseguita in luogo diverso da quelle prescritto dall'art. 330 cpc., ottemperando al citato art. 291 stesso codice la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado, deve pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pari grado (v. tra le tante Cass. n. 4100/88, n. 4052/94 S.U.) dinanzi al quale, essendo ormai l'atto d'impugnazione pervenuto a conoscenza degli appellati ed essendo, perciò, superflua una nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.c. (v. Cass. n. 4100/88 cit., n. 4412/88, n. 1114/93). L'accoglimento del motivo concernente la necessità di ripristinare, in grado d'appello, la regolarità del contraddittorio, comporta che resta assorbito l'esame degli altri motivi, il secondo, giacché la riassunzione non potrà che avvenire nei confronti delle UR SC, AN e GI ormai divenute maggiorenni, come si evince dallo stesso ricorso dalle stesse proposto, e gli altri tre, tutti concernenti questioni di merito, ai quali è preliminare l'istituzione del regolare contraddittorio.
Alla stregua delle svolte argomentazioni la gravata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di RE CA (v. Cass. Sez. Un. sent. n. 1044/2000), alla quale si ritiene opportuno rimettere anche i provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di RE CA anche per i provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001