Sentenza 14 luglio 2000
Massime • 1
In tema di armi, la particolare diligenza nella custodia imposta dalla legge al collezionista incontra un limite oggettivo nel comportamento altrui in ordine al quale il soggetto gravato dall'onere della custodia non abbia potere di controllo o sindacato, neanche sotto il profilo della responsabilità per "culpa in vigilando". (Nella fattispecie il collezionista s'era dotato di ogni rimedio contro la possibile effrazione della propria abitazione - sistemi di allarme antifurto, porta blindata - i quali tuttavia erano stati lasciati temporaneamente disattivati dal coniuge convivente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2000, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 21/03/2000
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. CALABRESE Consigliere N. 566
3. Dott. Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. N. 32887/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LO IO (nato a [...] il [...]) avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 14 giugno 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VA Galati, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO.
La Corte di appello di Palermo, accogliendo l'impugnazione del P.G. competente e conseguentemente riformando la sentenza assolutoria del Pretore di Termini Imerese-Cefalù del 12 luglio 1997, ha condannato CO VA, con la ritenuta continuazione, alla pena di giustizia per i reati di ingiuria aggravata e di minaccia, contestati come commessi in danno della sorella CO IA GI. Ed ha, infatti valorizzato i riscontri probatori di sussistenza ed attribuibilità dei fatti, desumibili dalle attendibili dichiarazioni testimoniali della querelante ("minuziose" ad indicare il movente occasionale del diverbio ed attendibili), coerenti e non contraddetti dai riferimenti testimoniali sulla presenza dell'imputato a Gibilmanna in orario prossimo a quello del fatto denunziato come avvenuto in Collesano, in considerazione, in particolare, della vicinanza dei due Comuni e della conseguente compatibilità delle modalità cronologiche di relativi spostamenti del CO.
Col primo motivo a sostegno del gravame il ricorrente denunzia, evidentemente in termini di carenza motivazionale apprezzabile, che non risulta fornita dimostrazione della affermata vicinanza tra i Comuni predetti, distanti tra loro circa km. 30. E in tal modo espone censura inammissibile in punto di fatto, postulando il riesame di merito della questione e riconoscendo, in sostanza, la ridotta consistenza oggettiva della distanza chilometrica tra Gibilmanna e Collesano.
Col secondo motivo il CO deduce violazione della disciplina sull'onere probatorio, non incombendogli quello di provare di non essersi trovato a Callesano al momento del fatto. E si tratta di censura destituita di fondamento, in quanto all'imputato, gravato dai riscontri testimoniali sulla sua presenza in Collesano tra le ore 15,30 e le 16,30 del 7 agosto 1994 e dalla dichiarazione accusatoria coerente della parte offesa in ordine alla contestuale commissione dei fatti, era certamente richiesta la prova rilevante contraria (a dimostrazione della tesi difensiva di assoluta estraneità ai fatti), certamente non realizzata dalle indicazioni testimoniali della sua presenza in Gibilmanna tra le ore 16 e le ore 16,30 dello stesso giorno, stante la compatibilità di tale presenza col possibile, spostamento automobilistico pur limitato divario di tempo della correlativa distinta percezione dei testimoni.
Col terzo motivo si adduce che le contraddizioni dei riferimenti testimoniali assunti sulla presenza dell'imputato in Collesano ed in Gibilmanna non denotano il carattere di mera "marginalità" ed irrilevanza, prospettato dal P.G. appellante. Ma la doglianza, riferibile sempre alla previsione di cui all'art. 606 lett. e) C.P.P., resta inammissibile in questa sede di legittimità, in quanto esposta esclusivamente in punto di fatto con ripetizione del contenuto delle testimonianze richiamate, peraltro già esaminate, come già detto, dai giudici merito con valutazione specifica e non illogica della loro portata.
Col quarto motivo lo stesso ricorrente deduce che sussiste l'apprezzabile carenza motivazionale della sentenza nella argomentazione che, comunque, "gli orari avrebbero dovuto essere valutati con una certa approssimazione". E si tratta sempre di doglianza infondata, tanto più che la valutazione dei giudici di merito (di evidente mero rilievo dialettico, oltre che superflua rispetto alla puntuale disamina, già riportata, della univoca valenza probatoria dei riferimenti testimoniali sulle modalità temporali delle percepita successiva presenza dell'imputato in Collesano - prima - ed in Gibilmanna - poi -) non ricava da tale premessa logica argomenti confermativi dei riscontri probatori a sostegno dell'accusa, ma si limita a prefigurare un criterio di "approssimazione valutativa" rilevante anche per l'esame delle questioni difensive di merito proposte sul punto dall'imputato. Col quinto motivo il ricorrente sostiene che sussiste la violazione della disciplina dell'art.612 C.P., non essendo ravvisabile il correlativo reato nella minaccia contestata di "mettere una bomba" a far saltare la casa di comune proprietà. E si tratta, come è evidente, di censura manifestamente infondata, sussistendo gli elementi costitutivi del reato nella oggettiva prospettazione di un danno ingiusto, per quanto suscettibile di contestuali conseguenze pregiudizievoli per la posizione patrimoniale dell'autore della minaccia.
Col sesto motivo si solleva, in termini di assoluta genericità, questione inammissibile di inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa in ordine ai denunziati fatti di ingiuria (e di connessa violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P.). Il ricorrente sostiene poi, con l'ultimo motivo di gravame, che sussiste la violazione della disciplina di cui all'art.530/2 C.P.P., per quanto non sia stata valorizzata l'emergente situazione processuale di insufficienza degli elementi probatori acquisiti a sostegno dell'accusa. La doglianza (che finisce anche per postulare l'inammissibile complessiva rivalutazione di merito di tali elementi) risulta comunque carente dei requisiti di specificità richiesti, appunto a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dall'art.581 lett. c) C.P.P. La evidenziata infondatezza del secondo e del quarto motivo a sostegno dell'impugnazione lascia prevalere la statuizione di rigetto del ricorso aspetto a quella di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da CO VA avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 14 giugno 1999, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000