Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2004, n. 27053
CASS
Sentenza 19 maggio 2004

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In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2004, n. 27053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27053
    Data del deposito : 19 maggio 2004

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