Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2004, n. 27053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27053 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio Presidente del 19/05/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere N. 656
Dott. GIRONI Emilio est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 002522/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA NZ N. IL 01/04/1965;
avverso SENTENZA del 06/11/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Veneziano che ha concluso per rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con cui AR NC era stato condannato ad un mese di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 2 L n 1423/1956, commessa in data 12.1.2001, l'imputato ha proposto ricorso denunziando, con l'unico motivo di censura, l'illegittimità del provvedimento amministrativo che gli aveva inibito di fare ritorno nel comune di Figline Valdarno per omessa comunicazione dell'inizio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990. Il ricorrente reiterando il tenore della doglianza in proposito formulata con atto di appello deduce l'assenza di ragioni di "urgenza qualificata" che sole consentirebbero di derogare al disposto dell'art. 7 cit., coincidendo quelle evidenziate dalla corte di merito con i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento di rimpatrio. Il ricorso è infondato.
Deve invero ribadirsi l'orientamento già espresso da questa corte m analoghe occasioni circa la derogabili del disposto dell'art. 7 l. n. 241/1990 in caso di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 L. n. 1423/1956, sia in relazione alla estrema semplicità del relativo procedimento, esaurendosi esso sostanzialmente nell'emissione del provvedimento terminativo previa consultazione degli atti di ufficio senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato (v. Cass., sez. 1^, 19.6.1998, Cantarella, Ced Cass., rv. 211398) sia in relazione alle particolari esigenze di celerità (correttamente esposte nella sentenza impugnata) che fisiologicamente connotano il procedimento medesimo (v da ultimo, Cass., sez. 1^, 17.1.2002, Spadafora, Ced Cass., rv. 222084), a nulla rilevando la loro assimilabilità ai presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento, essendo di tutta evidenza l'improcrastinabihtà dell'intervento dell'Autorità in presenza di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica ed accompagnantisi ad altri pregiudicati, sì da rendere concreta ed attuale la probabilità di imminente commissione di reati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004