Sentenza 26 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01 LIANO02 8 0 1 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DI CASSAZIONE LA COR E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente - R.G.N. 8974/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Cron. 5784 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. + 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 26 FEB. 2001 SLAICORD S.R.L., in persona del legale rappresentante IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA - dall'avvocato AMATUCCI GINO, rappresentato e difeso giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2000 5438 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 16/09/1998, repertorio 67059; resistente con procura - avverso la sentenza n. 2302/97 del Tribunale di SALERNO, depositata il 24/11/97 R.G.N. 266/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PULLI;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato 1'8 settembre 1987 la s.p.a. SLAICORD chiedeva al Pretore di Salerno il riconoscimento del diritto al rimborso della somma di lire 14.997.845, che assumeva versata indebitamente all'INPS, per contributi relativi al periodo novembre '80/giugno '81, nonostante il suo opificio fosse stato danneggiato dal sisma del 1980. La società proponeva poi opposizione, davanti allo stesso Pretore, avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore dell'INPS per lire 8.176.099, per contributi relativi al dicembre 1987. Il Pretore, riuniti i due procedimenti e ritenuto provato il danno alle strutture e ai macchinari, accoglieva le domande della SLAICORD. La decisione veniva appellata dall'INPS, che rappresentava, da un lato, la estraneità della normativa sugli sgravi al credito per i contributi dovuti per il dicembre 1987 e, dall'altro, l'insussistenza dei requisiti per beneficiare dello sgravio relativamente ai contributi versati per il periodo dal novembre 1980 al giugno 1981. La società Slaicord si costituiva resistendo e riproponendo le argomentazioni svolte in primo grado. Con sentenza del 20 maggio/24 novembre 1997 il Tribunale di Salerno accoglieva l'appello e rigettava l'opposizione proposta dalla società con atto del 29.1.90 e la domanda avanzata con ricorso dell'8.9.87. I giudici di secondo grado rilevavano che l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardava un debito per contributi relativi all'anno 1987, anno al quale la normativa della legge 874/81 non si estende. Quanto alla richiesta di rimborso dei contributi versati per il periodo dal 3 novembre '80 al giugno '81, il Tribunale riteneva che il beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto dall'art 11 del D.L. 26 novembre 1980 n. 776, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980 n. 874, coordinato con l'art. 1 bis della legge n. 128 del 1981 (di conversione del D.L. n. 19 del 1981), competesse non alle aziende danneggiate ma solo a quelle gravemente danneggiate;
e l'analitica descrizione dei danni effettuata dal competente ufficio tecnico comunale non aveva evidenziato danni consistenti. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di ricorso, la s.r.l. SLAICORD. L'INPS ha depositato procura e partecipato alla discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando “violazione di legge ex art. 21 legge n. 219/81 nonché degli artt.
4-11 della legge n. 874/80”, la difesa della società ricorrente lamenta che il Tribunale ha tenuto conto solo della scheda redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Altavilla Silentina, non considerando il fatto, documentato, che con delibera CIPI dell'11.3.1982 era stata dichiarata la crisi dell'azienda ed i dipendenti erano stati collocati in cassa integrazione straordinaria dal 17.11.81 al 16.5.82, periodo poi prolungato al 14.8.83. Il Tribunale non ha poi tenuto conto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8.5.85, con il quale la società era stata ammessa ad un contributo di £.
2.156.720.000. Deduce che il tecnico comunale ha limitato il suo intervento alle opere murarie, non tenendo conto dei danni notevoli subiti dalle attrezzature aziendali di alta precisione. 1 Tali elementi, integrati con la perizia giurata di un consulente tecnico di parte, dimostrano che la società rientra nelle aziende danneggiate a seguito del sisma del 1980. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 11, comma 3, d.l. 26.11.80, convertito con legge 22.12.80, e succ, modificazioni, la difesa della società lamenta che il Tribunale ha ignorato quanto dalle parti addotto e provato mediante produzione di atti certi, dai quali emerge inequivocabilmente la ricorrenza degli estremi per fruire del beneficio degli sgravi contributivi. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, non sono fondati. Pur denunciando violazione di legge, la società ricorrente non contesta la interpretazione che il Tribunale ha dato all'art 11 del d.l. n. 776 del 1980, come modificato con la legge di conversione n. 874 del 1980, coordinato con l'art. 1, secondo comma, del d.l. n. 19 del 1981, convertito con legge n. 128 del 1981. Deduce invece la mancata valutazione di elementi che ritiene importanti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti (e, quindi, il grave danneggiamento dell'azienda ad opera del sisma). Tali elementi sono la crisi aziendale, riconosciuta con decreto del CIPI, con collocazione dei dipendenti in cassa integrazione straordinaria, dopo aver fruito di quella ordinaria;
il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ammesso la SLAICORD a contributo per oltre due miliardi;
la perizia di parte, attestante i notevoli danni subiti dalle attrezzature di precisione. 5 Osserva la Corte che un provvedimento che riconosca lo stato di crisi, non meglio descritto nella sua motivazione (con violazione, sul punto, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), non è certamente idoneo a provare la sussistenza di danni da sisma e l'entità degli stessi. Analoghe considerazioni valgono per l'invocato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe concesso alla società un contributo finanziario (presumibilmente diretto, secondo le finalità della legge, non al mero ristoro dei danni, ma soprattutto ad un adeguamento funzionale delle strutture). Quanto alla perizia di parte, che avrebbe accertato notevoli danni alle attrezzature di precisione, ancora una volta la difesa della società non riporta il contenuto di tale perizia (come non riporta il contenuto dell'accertamento tecnico comunale, che tali danni avrebbe trascurato), così impedendo alla Corte di apprezzare, con la sola lettura del ricorso e della sentenza, la consistenza e la fondatezza delle censure: nel caso in esame, se il Tribunale abbia errato nel fondare il suo convincimento su una relazione del tecnico comunale asseritamente incompleta, trascurando uno o più documenti decisivi. È proprio la decisività dei documenti che non risulta dalla esposizione del ricorso. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato e la società ricorrente va condannata al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 2000 oltre lire 2.000.000 (due milioni) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000. Il cons. estensore Il Presidente Лигийни редній делеChillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 26 FEB. 2001 oggi, OLCAIL C. LABORATORE DI CANCELLERIA I a A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R L . , O A N A ' B S L E I L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - N T S S 1 G 1 N O O E P S A E M I I D G A E G A , E D O O L T R T T I A S R I I L G L D E E R O D 7