CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2023, n. 37654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37654 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LE UE nato a [...] il [...] dalla parte civile NO IA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: NG CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Procuratore Generale, dr. PIETRO MOLINO chiede annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d' Appello di Catanzaro. Le parti civili (Avv. MAZZULLO MASSIMO per NO IA e Avv. GULLOTTA GIANLUCA per LE UE) rispettivamente formulano le richiese indicate nel ricorso e depositano conclusioni scritte e note spese. L' Avv. CACIA ANTONINO per l'imputato si riporta alle memorie depositate ed insiste per il loro accoglimento chiedendo l' inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla parte civile LE EM e GA LI contro la sentenza emessa il 13 novembre 2017 dal tribunale di Catanzaro nei confronti di TI LO. In primo grado l'imputato era stato assolto dall'ipotesi di truffa aggravata ai danni delle persone offese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37654 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2023 L'inammissibilità dichiarata in appello discendeva dall'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. 2. Le due parti civili hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. Con un unico motivo la difesa di GA LI lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 159 comma 1 n.3 del codice penale nonché la violazione dell'articolo 603 comma 3 del codice di procedura penale. La Corte d'appello è incorsa in errore in quanto nel calcolo della prescrizione non ha considerato due periodi di sospensione dovuti rispettivamente a legittimo impedimento del difensore dell'imputato nonché a richiesta di rinvio dello stesso per migliore preparazione dell'interrogatorio dell'imputato stesso. Il ricorso di LE EM formula identico motivo. 3. La difesa dell'imputato ha inviato memoria in cui illustra la propria richiesta di rigetto diagiV al2igeihk f)^' C)421''z CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Catanzaro. 2. Come correttamente rilevato nel ricorso e documentato con allegazione dei verbali d'udienza rilevanti, in primo grado il processo è incorso in due cause di sospensione. La prima, tra l'udienza del 6 febbraio e quella del 5 giugno 2014, per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, con formale provvedimento di sospensione. La seconda, tra il 3 aprile 2017 ed il 18 settembre 2017, su istanza del difensore dell'imputato e nonostante l'opposizione delle parti civili, senza formale provvedimento di sospensione della prescrizione. Per quanto qui occorre è opportuno evidenziare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e che il Collegio condivide, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cfr., in particolare, Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670-01, e Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783-01). A fondamento di questo principio, si osserva che, nei casi previsti dall'art. 159, primo comma, cod. pen., la «sospensione della prescrizione [...] è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato»; questo perché, «come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 11 gennaio 2002, CED Cass. n. 220509), l'art. 159, comma 1, c.p. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione ... in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa, e pertanto la prescrizione è ope legis sospesa ... per tutto il periodo complessivo della durata del rinvio» (v., per le espressioni trascritte, Sez. 7, n. 9466 del 2015, cit.). Si può aggiungere che l'orientamento diffuso in giurisprudenza risulta coerente con il dato testuale, posto che l'art. 159 cod. pen. non richiede, e neppure prevede, l'adozione di formali provvedimenti di sospensione del corso della prescrizione (Sez. 3, 23179 del 16/06/2020 Marcuccio Rv. 279861 - 01). Rifatti i calcoli alla luce delle predette considerazioni ed aggiunti i 287 giorni di sospensione (119 per il primo periodo e 168 per il secondo) si giunge agevolmente a concludere che il termine di prescrizione inizialmente collocato al primo di luglio 2017 è venuto a maturazione il 15 aprile 2018, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. 3. La sentenza della Corte d'appello di Catanzaro va pertanto annullata con trasmissione al giudice civile d'appello competente nell'ambito del distretto di Corte d'appello, non essendovi oramai questione sulla sussistenza del reato (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 Cremonini Rv. 281228 - 01), che provvederà altresì in ordine alle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, 31 maggio 2023 Il Co sigliere relatfe Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Procuratore Generale, dr. PIETRO MOLINO chiede annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d' Appello di Catanzaro. Le parti civili (Avv. MAZZULLO MASSIMO per NO IA e Avv. GULLOTTA GIANLUCA per LE UE) rispettivamente formulano le richiese indicate nel ricorso e depositano conclusioni scritte e note spese. L' Avv. CACIA ANTONINO per l'imputato si riporta alle memorie depositate ed insiste per il loro accoglimento chiedendo l' inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla parte civile LE EM e GA LI contro la sentenza emessa il 13 novembre 2017 dal tribunale di Catanzaro nei confronti di TI LO. In primo grado l'imputato era stato assolto dall'ipotesi di truffa aggravata ai danni delle persone offese. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37654 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 31/05/2023 L'inammissibilità dichiarata in appello discendeva dall'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. 2. Le due parti civili hanno presentato distinti ricorsi per cassazione. Con un unico motivo la difesa di GA LI lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'articolo 159 comma 1 n.3 del codice penale nonché la violazione dell'articolo 603 comma 3 del codice di procedura penale. La Corte d'appello è incorsa in errore in quanto nel calcolo della prescrizione non ha considerato due periodi di sospensione dovuti rispettivamente a legittimo impedimento del difensore dell'imputato nonché a richiesta di rinvio dello stesso per migliore preparazione dell'interrogatorio dell'imputato stesso. Il ricorso di LE EM formula identico motivo. 3. La difesa dell'imputato ha inviato memoria in cui illustra la propria richiesta di rigetto diagiV al2igeihk f)^' C)421''z CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Catanzaro. 2. Come correttamente rilevato nel ricorso e documentato con allegazione dei verbali d'udienza rilevanti, in primo grado il processo è incorso in due cause di sospensione. La prima, tra l'udienza del 6 febbraio e quella del 5 giugno 2014, per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, con formale provvedimento di sospensione. La seconda, tra il 3 aprile 2017 ed il 18 settembre 2017, su istanza del difensore dell'imputato e nonostante l'opposizione delle parti civili, senza formale provvedimento di sospensione della prescrizione. Per quanto qui occorre è opportuno evidenziare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e che il Collegio condivide, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cfr., in particolare, Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, dep. 2015, Franco, Rv. 262670-01, e Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783-01). A fondamento di questo principio, si osserva che, nei casi previsti dall'art. 159, primo comma, cod. pen., la «sospensione della prescrizione [...] è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato»; questo perché, «come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 11 gennaio 2002, CED Cass. n. 220509), l'art. 159, comma 1, c.p. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione ... in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa, e pertanto la prescrizione è ope legis sospesa ... per tutto il periodo complessivo della durata del rinvio» (v., per le espressioni trascritte, Sez. 7, n. 9466 del 2015, cit.). Si può aggiungere che l'orientamento diffuso in giurisprudenza risulta coerente con il dato testuale, posto che l'art. 159 cod. pen. non richiede, e neppure prevede, l'adozione di formali provvedimenti di sospensione del corso della prescrizione (Sez. 3, 23179 del 16/06/2020 Marcuccio Rv. 279861 - 01). Rifatti i calcoli alla luce delle predette considerazioni ed aggiunti i 287 giorni di sospensione (119 per il primo periodo e 168 per il secondo) si giunge agevolmente a concludere che il termine di prescrizione inizialmente collocato al primo di luglio 2017 è venuto a maturazione il 15 aprile 2018, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. 3. La sentenza della Corte d'appello di Catanzaro va pertanto annullata con trasmissione al giudice civile d'appello competente nell'ambito del distretto di Corte d'appello, non essendovi oramai questione sulla sussistenza del reato (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 Cremonini Rv. 281228 - 01), che provvederà altresì in ordine alle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, 31 maggio 2023 Il Co sigliere relatfe Il Presidente