Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1999, n. 1309
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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La incompatibilità tra la pensione di inabilità ed i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato prevista dall'art. 2 quinto comma della legge 12 giugno 1984 n. 222 insorge solo per le attività svolte dopo il provvedimento amministrativo o giudiziale di concessione della pensione, mentre, per il periodo intercorrente tra la domanda amministrativa e la concessione non vale ad escludere l'esistenza della assoluta impossibilità lavorativa l'attività che il soggetto sia costretto ad esercitare con sacrifici ed usura abnormi e non fisiologici per ottenere il conseguimento di corrispettivi necessari alla sopravvivenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1999, n. 1309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1309
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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