Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
La incompatibilità tra la pensione di inabilità ed i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato prevista dall'art. 2 quinto comma della legge 12 giugno 1984 n. 222 insorge solo per le attività svolte dopo il provvedimento amministrativo o giudiziale di concessione della pensione, mentre, per il periodo intercorrente tra la domanda amministrativa e la concessione non vale ad escludere l'esistenza della assoluta impossibilità lavorativa l'attività che il soggetto sia costretto ad esercitare con sacrifici ed usura abnormi e non fisiologici per ottenere il conseguimento di corrispettivi necessari alla sopravvivenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1999, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai signori
1. Dottor Marino Donato Santojanni Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel. Consigliere
3. Dottor Mario Putaturo Donati Consigliere
4. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della sua Avvocatura centrale, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dagli avvocati Giorgio Starnoni, Giuliano Monna e Mario Poti;
contro
PI AL, elettivamente domiciliata in Roma in via Arno 47 presso lo studio dell'avvocato Franco Agostini, che la rappresenta e difende in forza di delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona del 12 aprile 1996, depositata il successivo 20 giugno, numero 525/96, r.g. 2855/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 23 ottobre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Franco Agostini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 4 dicembre 1991, PI AL - premesso che era rimasta senza esito positivo la relativa richiesta presentata in via amministrativa il 30 maggio 1990 - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Ancona, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale perché venisse riconosciuto il proprio diritto all'ottenimento della pensione di inabilità.
Costituitosi il contraddittorio, veniva disposta ed espletata consulenza medico - legale che concludeva per la sussistenza dello stato di invalidità sin dal momento della presentazione della istanza.
Il Pretore, con pronuncia del 20 gennaio 1995, accolse la domanda fissando peraltro la decorrenza iniziale della prestazione alla data del 1^ giugno 1992, giorno immediatamente successivo a quello in cui la RE aveva cessato di prestare attività lavorativa. Proposero appello principale l'Istituto e incidentale la RE. Il Tribunale della stessa città, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento della impugnazione incidentale, retrodatò la decorrenza del beneficio alla data del 30 maggio 1990, rilevando che la prosecuzione della attività di lavoro era stata verosimilmente imposta da "ragioni contingenti ... con enorme dispendio delle energie di riserva".
Di questa decisione si chiede la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con atto affidato a un motivo. La PI resiste con controricorso notificato tardivamente. Motivi della decisione:
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso perché tardivo, essendo stato notificato in momento successivo alla scadenza del termine fissato dall'articolo 370 del codice di procedura civile. Con l'unica e articolata ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 numero 222 in relazione agli articoli 421 e 437 del codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, l'Istituto ricorrente deduce che: a) erroneamente il Tribunale ha ritenuto di anticipare la decorrenza del diritto della PI alla prestazione a momento in cui era ostativa la condizione negativa di erogabilità della prestazione, da parte della stessa, dell'espletamento di attività di lavoro retribuita;
b) lo stesso giudice ha omesso di prendere in esame l'eccezione di carenza di interesse, da esso ricorrente sollevata con l'atto di appello, per essere la RE divenuta nelle more del giudizio titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dal 1^ luglio 1992.
La censura è solo parzialmente fondata.
E invero, quanto al primo rilievo, deve osservarsi che la letterale formulazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge numero 222 del 1984 - la cui ratio, è di intuitiva evidenza, considerati i tempi tecnici, talora notevolmente lunghi, che necessariamente debbono intercorrere tra il momento di presentazione della relativa domanda e quello del suo definitivo accoglimento con il riconoscimento del diritto dell'interessato al godimento dei beneficio - porta a escludere - come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., 18 maggio 1992, n. 5903) la validità della doglianza, normativamente essendo stabilita la incompatibilità del beneficio con i compensi percepiti a fronte di "attività di lavoro ... svolte successivamente alla concessione della pensione", e quindi non con riferimento a quelle che il soggetto abbia dovuto necessariamente esplicare con grave sacrificio fisico e per sopperire alle più elementari esigenze, nel periodo successivo alla presentazione della domanda e prima del suo accoglimento con la concreta erogazione del relativo trattamento economico.
Vero è che, almeno in ipotesi, l'esercizio concreto di attività lavorativa può costituire, di per sè, prova che il soggetto non sia assolutamente inabile a qualsiasi lavoro, inteso peraltro come quello idoneo ad assicurare, in relazione al parametro di cui all'articolo 36 della Costituzione, una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, restando quindi escluso che nel concetto possa farsi rientrare ogni altra attività che il soggetto sia costretto a esercitare con sacrifici e usura abnormi e non fisiologici e per ottenere il conseguimento di corrispettivi minimi che consentano appena di poter sopravvivere.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto per provato, aderendo al parere espresso sul punto dal consulente medico - legale, che le gravi infermità accertate a carico della PI, e in particolare la neoplasia, avevano raggiunto il loro apice di incidenza sulla capacità lavorativa della stessa totalmente annullandola sin da prima della data del 30 maggio 1990 in cui fu presentata la domanda amministrativa diretta all'ottenimento della pensione di inabilità e che la attività di lavoro ancora dopo svolta si rese "possibile soltanto con abnorme dispendio delle energie di riserva" e fu evidentemente imposta da assolute necessità di sostentamento.
Con riferimento invece al secondo profilo della censura, deve rilevarsi che effettivamente il Tribunale ha totalmente omesso di prendere in esame la doglianza - esposta con l'atto di appello - concernente il fatto che la PI aveva ottenuto da una certa data (successiva a quella fissata per la decorrenza iniziale del diritto alla pensione di inabilità) la pensione di vecchiaia, circostanza che indubbiamente assume carattere di decisività, potendo esercitare influenza - se accertata in positivo - sulla cumulabilità dei due trattamenti.
Per questa parte si impone quindi l'accoglimento del ricorso con rinvio della causa ad altro Tribunale, che si designa in quello di Pesaro, al quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pesaro. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 Febbraio 1999