Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2003, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
0 3890 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE CONTRATTO RISARCIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNI Dott. Antonio VELLA Presidente R.G. N. 12090/00 Rel. Consigliere Cron. 8328 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. 1094 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 18/12/02 Dott. Olindo SCHETTINO ConsigliereDott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VLE та DI VILLA GRAZIOLI 1, presso lo studio dell'avvocato а ж LUCIANO MENOZZI, difeso dall'avvocato ENZO GALAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GESSICA SPA, in persona del legale rappresentante pro- tempore Sig.RO LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B MARTINI 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CORAIN, difeso dall' avvocato RICCARDO ROSSOTTO, giusta delega in2002 1673 atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
AR SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.AN AR;
intimato avverso la sentenza n. 721/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 14/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25.11.92 RR SI instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo volto, con riferimento all'esposto fenomeno di rigonfiamento in più punti del pavimento della veranda della propria casa sita in Contrada Guardiola Falconara, in alla posa in opera delNoto, successivamente materiale (piastrelle, colla ed altro) da parte della CA srl, a descrivere lo stato dei luoghi, acclarare la composizione del collante "G. 10 CA" utilizzato per la posa in opera, fornito alla CA dalla CA spa, nonché dellail costo occorrente per la rimozione pavimentazione e la posa in opera di altra similare. Costituitesi in giudizio la CA spa e la CA srl, veniva eseguito il chiesto accertamento peritale il quale, acclarate le scarse qualità di legante idraulico del collante utilizzato per la posa delle piastrelle, lo individuava come causa del verificatosi fenomeno di sollevamento delle stesse. Con atto notificato il 9 e il 17.2.94 il SI conveniva allora in giudizio, dinanzi al Tribunale 3 di Modica, la CA srl e la CA spa per sentir risolto il contratto stipulato con la prima per la fornitura del materiale ed entrambe, in via solidale, al risarcimento dei danni causati dal vizio della fornitura medesima, quantificato come da relazione dell'accertamento tecnico preventivo. Si costituiva la CA srl la quale, addebitando la responsabilità dell'evento alla cattiva posa in opera del materiale fornito, chiedeva il rigetto della domanda nonché, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, l'affermazione della responsabilità della CA spa e, in via di rivalsa, dell'obbligo di quest'ultima di tenerla indenne rispetto agli esborsi consequenziali alla condanna. La CA spa, a sua volta costituitasi, chiedeva l'estromissione dal giudizio, non sussistendo alcun rapporto contrattuale con l'attore; contestava le risultanze della ctu, di cui chiedeva la la responsabilità deirinnovazione, affermando posatori a sostegno della quale depositava una consulenza di parte e chiedeva che fossero disposte nuove indagini contestando inoltre il "quantum" del danno siccome determinato in sede di accertamento tecnico preventivo. Con sentenza del 26 marzo 1997 il Tribunale , per quel che interessa in questa sede, condannava la CA e la CA in solido al pagamento in favore del SI della somma di L.
6.730.000 oltre interessi e spese di lite. Proposti gravami, principale, dalla CA e,incidentale dal SI, nella contumacia della CA la Corte d'appel lo di Catania, con sentenza del 14 ottobre 1999, in riforma pronunzia, rigettava la domandadell'impugnata у н proposta dal medesimo SI nei confronti del е venditore e del produttore con condanna alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RR SI sulla base di tre motivi, illustrati de memorin. _ Resiste con controricorso la CA spa. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'altra intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia cpc, in relazione"violazione dell'art. 360 n. 5 all'art. 132 n. 4 stesso codice e 118 disp. att. cpc, nonché omessa motivazione", essendo la impugnata sentenza frutto di un equivoco, avendo il giudice 5 d'appello, impropriamente interpretando le qualità "idrauliche" del collante, -utilizzabile in quanto opportunamente miscelato-ritenuto che l'impiego di questo fosse limitato solo a superfici a contatto con l'acqua, quali quelle di una piscina, con esclusione di ogni altra. La doglianza non può essere accolta . Premesso che l'unico fatto accertato dal consulente d'ufficio vale a dire il distacco delle piastrelle ' poste in opera da operai di fiducia dell'attuale ны ricorrente, non era da solo sufficiente per о affermare la responsabilità del produttore del collante adoperato, ha affermato la Corte catanese che neppure aveva rilievo allo stesso fine l'accertamento relativo alla inidoneità della colla, corroborata da un esame chimico, ad essere adoperata come collante idraulico, in quanto escludere tale qualità, che il prodotto non garantiva e che non era neppure richiesta per la messa in opera della pavimentazione di una terrazza e non di una piscina, non equivaleva necessariamente ad affermare l'inidoneità del prodotto all'uso per il quale era stato posto in vendita. In altri termini, ha puntualizzato quel giudice, la certezza che il prodotto della CA non fosse 6 idoneo per certi tipi di posatura di piastrelle non avendo le caratteristiche proprie di un collante idraulico non incideva sulla valutazione di mancanza di qualità di un prodotto da utilizzare come normale collante. Questo essendo il dato testuale delle statuizioni ingragies sul punto della qui gravata sentenza, non sussiste il denunciato "equivoco" in cui, secondo l'assunto del ricorrente, sarebbe incorso il giudice del gravame di merito. ы Con il secondo motivo si denunzia "violazione м dell'art. 360 n. 5 cpc, in relazione all'art. 132 е in Bu n.4,115 e 116 stesso codice, avendo il giudice del d'appell Casulle gravame di merite disatteso i risultati dell'esame chimico richiesti dal ctu alla società Cefit, censurando contraddittoriamente la decisione di prime cure per aver ignorato che l'indagine chimica fosse stata condotta su residui di malta e non su una confezione integra, quasi che una indagine di laboratorio necessitasse, per condurre a chiare conclusioni, di significative quantità di prodotto. La censura non ha pregio. Insindacabile in questa sede, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici, è la valutazione del giudice d'appello in ordine alla 7 erroneità della notazione contenuta nella decisione fprime cure . dedotta dall'esame chimico, circa di l'inesistenza di legante (cemento) nel prodotto esaminato. La relazione, infatti, allegata all'esame chimico in discorso, non escludeva la presenza di cemento, attestando che la malta non era altro che calcare (carbonato di calcio) con contenuto di componenti idraulici (Si 02+A12 03) laddove la composizione di tutti gli elementi individuali nell'analisi, secondo le nozioni elementari di chimica dei materiali di costruzione, formava н proprio il cemento. н Senza contare, ad avviso del giudicante (ed anche su е tal punto vertesi in tema di apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e pertanto incensurabile in questa sede), che la consulenza d'ufficio e la pronunzia di primo grado, che sulla stessa si era basata, trovavano ulteriore ostacolo, sempre ai fini dell'attribuzione alla CA spa di aver prodotto un collante inidoneo all'uso, in un dato di notevole importanza, completamente ignorato dal primo giudice, che cioè il materiale preso in esame ed analizzato non era il collante prelevato da una confezione integra, ma i residui di malta posta in opera e quindi già sottoposta a manipolazione in 8 base ad una procedura non rispettosa delle prescrizioni contenute nella confezione, la miscelazione al 30 % con acqua pulita e il tempo di messa in opera di almeno dieci minuti. Con il terzo motivo si denunzia infine "violazione art. 132 n.4dell'art. 360 n. 5, in relazione ar cpc e Mar 2967 cc contraddittorietà della motivazione". Osserva il ricorrente che a fronte della prova da lui fornita sul nesso di causalità tra l'impiego 2 / del prodotto e il risultato, nessuna prova era stata 6 fornita dalla CA e dalla CA a conforto dell'assunto secondo cui gli inconvenienti lamentati erano da ricondurre ad un impiego improprio del collante, all'uso di una "fuga" rigida anziché flessibile e all'aggiunta di cemento, emergendo al contrario dalla consulenza la idoneità della "fuga" e le sue caratteristiche di elasticità e di resistenza necessarie per assolvere alla sua funzione. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti, in quanto, proprio in p oke were coerenza con quanto enunciato in occasione della disamina dei primi due motivi di ricorso, la Corte siciliana ha escluso che il danneggiato SI 9 avesse fornito la prova che il distacco delle era piastrelle fesse stato cagionato dall'uso del collante prodotto dalla CA, in quanto la pavimentazione ed ilmancata coesione tra la massetto sottostante e l'utilizzazione del G10 non erano collegate da un rapporto di causalità, neppure alla luce degli accertamenti tecnici espletati. ы н Alla stregua delle svolte argomentazioni il а proposto ricorso va respinto nella sua integralità e i con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore della costituita CA SPA.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della CA SPA, delle spese del presente giudizio, che liquida 151, 15 oltre ad 1.000,00 per in euro euro onorari. Roma 18 dicembre 2002. - nesto Merritic st. Alful IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna AR. 2003 C1 M CELLIERE 7 1 Roma IL CAN a 10