CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2026, n. 17557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17557 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuova disamina. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 settembre 2024 e depositata il 5 agosto 2025, la Corte d'appello di Bologna, procedendo mediante trattazione cartolare, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito ordinario dal Tribunale di Ferrara il 21 ottobre 2020 nei confronti di CA CA. In primo grado, l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati connessi al fallimento della "Studio Eta Beta S.r.l.", di cui era ritenuto amministratore di fatto. In particolare, gli venivano contestate la bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo B), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale aveva riqualificato il capo A) nell'ipotesi di Penale Sent. Sez. 5 Num. 17557 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 07/04/2026 2 bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (limitatamente al triennio antecedente il fallimento) e aveva ritenuto provata la responsabilità per il capo B) in relazione a distrazioni per complessivi 46.400,00 euro, perpetrate mediante prelievi ingiustificati e bonifici a favore proprio e della propria compagna. Il giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione, applicando l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., per anni tre;
aveva inoltre assolto lo CA dal capo A) per le condotte anteriori al 2009, perché il fatto non costituisce reato, e dal capo B) in relazione alla distrazione di euro 85.000 riferita alla vicenda della Porsche/Ferrari, perché il fatto non sussiste, disponendo infine il dissequestro del materiale informatico. La Corte territoriale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) in anni due e mesi quattro di reclusione, revocando la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. e riducendo la durata delle ulteriori pene accessorie. Nell'intestazione della sentenza di appello l'imputato risulta indicato come libero, con domicilio eletto presso l'avv. RA BR del Foro di Ferrara, e difeso dalla medesima professionista. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, formulando una singola e articolata doglianza. Con un unico motivo si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, nonché la conseguente nullità derivata della sentenza impugnata, lamentando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia all'imputato che all'effettivo difensore di fiducia. La difesa espone che, sin dalla data dell'8 maggio 2023, lo CA aveva nominato quale unico difensore di fiducia l'avvocato RA BR, eleggendo altresì domicilio presso il suo studio in Ferrara. Tale nomina, recante l'espressa revoca di ogni precedente mandato, era stata ritualmente trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Corte d'appello bolognese. Nonostante la formale costituzione – della quale, peraltro, si rileva traccia nella stessa intestazione della sentenza di appello impugnata, che indica correttamente l'avvocato BR quale difensore –, la cancelleria della Corte territoriale aveva proceduto, in data 19 marzo 2024, a notificare telematicamente il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 settembre 2024 al precedente difensore revocato, l'avvocato Alberto Bova, sia nella sua inesistente qualità di domiciliatario, sia in quella di difensore di fiducia. Parte ricorrente argomenta, 3 pertanto, che il decreto di citazione non sia mai stato validamente notificato né all'imputato personalmente (o presso il corretto domicilio eletto) né all'effettivo difensore. La difesa assume che, essendosi il giudizio di appello svolto in trattazione cartolare, l'erronea notificazione abbia determinato la nullità del decreto di citazione e, in via derivata, della sentenza impugnata, configurando – secondo la prospettazione del ricorrente – una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Dal fascicolo allegato al ricorso risultano, inoltre, la nomina fiduciaria del 5 maggio 2023, depositata l'8 maggio 2023, con elezione di domicilio presso l'avv. RA BR e revoca di ogni precedente nomina, il decreto di citazione per l'udienza del 13 settembre 2024 e le relative attestazioni di notificazione del 19 marzo 2024, entrambe indirizzate all'avv. Alberto Bova, dapprima quale domiciliatario e poi quale difensore di fiducia dell'imputato. Risultano, altresì, una comunicazione PEC del 26 luglio 2024, inviata dalla Procura generale all'avv. BR e alla cancelleria della Corte d'appello, recante il dissenso rispetto alla proposta di concordato formulata per la medesima udienza;
l'istanza, della stessa data, con cui l'avv. BR, quale procuratrice speciale dell'imputato, chiedeva la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; un'ulteriore istanza, depositata l'8 agosto 2024, con la quale, previa rinuncia ai primi due motivi di appello in punto di responsabilità, la difesa sollecitava l'accoglimento del solo motivo inerente al trattamento sanzionatorio;
nonché la procura speciale del 24 luglio 2024 conferita allo stesso difensore per la formulazione della richiesta di concordato in appello e per l'eventuale consenso alla sostituzione della pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Poiché la censura deduce un error in procedendo, questa Corte può accedere direttamente agli atti del fascicolo processuale. Dall'esame di essi risulta che lo CA, con atto del 5 maggio 2023 depositato in data 8 maggio 2023 presso la Corte d'appello di Bologna, ha nominato quale unico difensore di fiducia l'avv. RA BR, eleggendo domicilio presso il suo studio e revocando espressamente ogni precedente nomina. Nondimeno, il decreto di citazione per l'udienza del 13 settembre 2024 è stato notificato il 19 marzo 2024 soltanto 4 all'avv. Alberto Bova, già revocato, indicato sia quale domiciliatario sia quale difensore di fiducia;
nessuna notificazione del decreto risulta invece eseguita né all'imputato presso il domicilio validamente eletto, né all'effettivo difensore. 3. Il vizio così determinatosi non integra una mera irregolarità concernente il luogo della notificazione, ma attinge il soggetto stesso legittimato a ricevere l'atto. Secondo Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, la nullità assoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre non solo quando la notificazione della citazione sia stata omessa, ma anche quando, pur compiuta in forme diverse da quelle prescritte, risulti concretamente inidonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto; e, a maggior ragione, quando la stessa modalità prescelta sia, già in astratto, priva di attitudine a raggiungere tale scopo. Le Sezioni Unite hanno infatti distinto l'ipotesi della mera deviazione dal modello legale, ancora astrattamente idonea a veicolare l'atto, da quella in cui l'atto venga indirizzato a un soggetto o secondo un modulo ormai privo del presupposto che ne giustifica l'efficacia. 4. È questa la situazione in esame. Dopo la rituale revoca del mandato all'avv. Bova e la contestuale elezione di domicilio presso l'avv. BR, il precedente difensore aveva cessato ogni legittimazione a ricevere notificazioni per conto dell'imputato. La notificazione eseguita nei suoi confronti non si è, dunque, risolta in un errore relativo al luogo di consegna all'interno di un canale ancora valido, ma è stata indirizzata a un destinatario ormai estraneo al rapporto processuale sotto il duplice profilo, sia della difesa sia della domiciliazione. Ne consegue che la citazione in appello è rimasta, nella sostanza, omessa, perché compiuta mediante una forma che, già ex ante, non era idonea a realizzare la conoscenza legale dell'atto da parte dell'imputato. 5. Né vale, in senso contrario, richiamare la successiva comunicazione del 26 luglio 2024 proveniente dalla Procura generale ovvero le istanze ex art. 599- bis cod. proc. pen. depositate dalla difesa nei giorni seguenti. Tali atti dimostrano, al più, una conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una udienza già fissata, ma non elidono l'originaria omissione della notificazione del decreto di citazione, che costituisce l'atto genetico della vocatio in ius. Nella prospettiva tracciata da Sez. U, Palumbo, la verifica deve avere riguardo alla idoneità della forma notificatoria concretamente utilizzata, non alla eventuale sopravvenienza di notizie informali sul processo. Diversamente, la garanzia legale del contraddittorio verrebbe rimessa a conoscenze casuali o indirette, incapaci di surrogare la regolare 5 instaurazione del rapporto processuale. 6. Tale conclusione si impone con particolare evidenza nel giudizio di appello celebrato in trattazione cartolare. In questo modulo processuale, infatti, la tempestiva e rituale conoscenza del decreto di citazione costituisce il presupposto necessario per l'esercizio consapevole delle facoltà difensive, ivi comprese la valutazione circa la richiesta di trattazione orale, la modulazione delle conclusioni scritte e le scelte processuali correlate. La successiva interlocuzione difensiva, intervenuta senza previa valida citazione e per il solo fatto che il difensore abbia appreso aliunde della fissazione dell'udienza, non vale a sanare una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. 7. Sussiste, pertanto, la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio in appello e, per derivazione, della sentenza impugnata. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NE CA IS
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuova disamina. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 settembre 2024 e depositata il 5 agosto 2025, la Corte d'appello di Bologna, procedendo mediante trattazione cartolare, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa all'esito di rito ordinario dal Tribunale di Ferrara il 21 ottobre 2020 nei confronti di CA CA. In primo grado, l'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati connessi al fallimento della "Studio Eta Beta S.r.l.", di cui era ritenuto amministratore di fatto. In particolare, gli venivano contestate la bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo B), con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale aveva riqualificato il capo A) nell'ipotesi di Penale Sent. Sez. 5 Num. 17557 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 07/04/2026 2 bancarotta semplice per omessa tenuta delle scritture contabili (limitatamente al triennio antecedente il fallimento) e aveva ritenuto provata la responsabilità per il capo B) in relazione a distrazioni per complessivi 46.400,00 euro, perpetrate mediante prelievi ingiustificati e bonifici a favore proprio e della propria compagna. Il giudice di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione, applicando l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e le ulteriori pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., per anni tre;
aveva inoltre assolto lo CA dal capo A) per le condotte anteriori al 2009, perché il fatto non costituisce reato, e dal capo B) in relazione alla distrazione di euro 85.000 riferita alla vicenda della Porsche/Ferrari, perché il fatto non sussiste, disponendo infine il dissequestro del materiale informatico. La Corte territoriale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) in anni due e mesi quattro di reclusione, revocando la pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. e riducendo la durata delle ulteriori pene accessorie. Nell'intestazione della sentenza di appello l'imputato risulta indicato come libero, con domicilio eletto presso l'avv. RA BR del Foro di Ferrara, e difeso dalla medesima professionista. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, formulando una singola e articolata doglianza. Con un unico motivo si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, nonché la conseguente nullità derivata della sentenza impugnata, lamentando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia all'imputato che all'effettivo difensore di fiducia. La difesa espone che, sin dalla data dell'8 maggio 2023, lo CA aveva nominato quale unico difensore di fiducia l'avvocato RA BR, eleggendo altresì domicilio presso il suo studio in Ferrara. Tale nomina, recante l'espressa revoca di ogni precedente mandato, era stata ritualmente trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Corte d'appello bolognese. Nonostante la formale costituzione – della quale, peraltro, si rileva traccia nella stessa intestazione della sentenza di appello impugnata, che indica correttamente l'avvocato BR quale difensore –, la cancelleria della Corte territoriale aveva proceduto, in data 19 marzo 2024, a notificare telematicamente il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 settembre 2024 al precedente difensore revocato, l'avvocato Alberto Bova, sia nella sua inesistente qualità di domiciliatario, sia in quella di difensore di fiducia. Parte ricorrente argomenta, 3 pertanto, che il decreto di citazione non sia mai stato validamente notificato né all'imputato personalmente (o presso il corretto domicilio eletto) né all'effettivo difensore. La difesa assume che, essendosi il giudizio di appello svolto in trattazione cartolare, l'erronea notificazione abbia determinato la nullità del decreto di citazione e, in via derivata, della sentenza impugnata, configurando – secondo la prospettazione del ricorrente – una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Dal fascicolo allegato al ricorso risultano, inoltre, la nomina fiduciaria del 5 maggio 2023, depositata l'8 maggio 2023, con elezione di domicilio presso l'avv. RA BR e revoca di ogni precedente nomina, il decreto di citazione per l'udienza del 13 settembre 2024 e le relative attestazioni di notificazione del 19 marzo 2024, entrambe indirizzate all'avv. Alberto Bova, dapprima quale domiciliatario e poi quale difensore di fiducia dell'imputato. Risultano, altresì, una comunicazione PEC del 26 luglio 2024, inviata dalla Procura generale all'avv. BR e alla cancelleria della Corte d'appello, recante il dissenso rispetto alla proposta di concordato formulata per la medesima udienza;
l'istanza, della stessa data, con cui l'avv. BR, quale procuratrice speciale dell'imputato, chiedeva la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; un'ulteriore istanza, depositata l'8 agosto 2024, con la quale, previa rinuncia ai primi due motivi di appello in punto di responsabilità, la difesa sollecitava l'accoglimento del solo motivo inerente al trattamento sanzionatorio;
nonché la procura speciale del 24 luglio 2024 conferita allo stesso difensore per la formulazione della richiesta di concordato in appello e per l'eventuale consenso alla sostituzione della pena detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Poiché la censura deduce un error in procedendo, questa Corte può accedere direttamente agli atti del fascicolo processuale. Dall'esame di essi risulta che lo CA, con atto del 5 maggio 2023 depositato in data 8 maggio 2023 presso la Corte d'appello di Bologna, ha nominato quale unico difensore di fiducia l'avv. RA BR, eleggendo domicilio presso il suo studio e revocando espressamente ogni precedente nomina. Nondimeno, il decreto di citazione per l'udienza del 13 settembre 2024 è stato notificato il 19 marzo 2024 soltanto 4 all'avv. Alberto Bova, già revocato, indicato sia quale domiciliatario sia quale difensore di fiducia;
nessuna notificazione del decreto risulta invece eseguita né all'imputato presso il domicilio validamente eletto, né all'effettivo difensore. 3. Il vizio così determinatosi non integra una mera irregolarità concernente il luogo della notificazione, ma attinge il soggetto stesso legittimato a ricevere l'atto. Secondo Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, la nullità assoluta prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre non solo quando la notificazione della citazione sia stata omessa, ma anche quando, pur compiuta in forme diverse da quelle prescritte, risulti concretamente inidonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto; e, a maggior ragione, quando la stessa modalità prescelta sia, già in astratto, priva di attitudine a raggiungere tale scopo. Le Sezioni Unite hanno infatti distinto l'ipotesi della mera deviazione dal modello legale, ancora astrattamente idonea a veicolare l'atto, da quella in cui l'atto venga indirizzato a un soggetto o secondo un modulo ormai privo del presupposto che ne giustifica l'efficacia. 4. È questa la situazione in esame. Dopo la rituale revoca del mandato all'avv. Bova e la contestuale elezione di domicilio presso l'avv. BR, il precedente difensore aveva cessato ogni legittimazione a ricevere notificazioni per conto dell'imputato. La notificazione eseguita nei suoi confronti non si è, dunque, risolta in un errore relativo al luogo di consegna all'interno di un canale ancora valido, ma è stata indirizzata a un destinatario ormai estraneo al rapporto processuale sotto il duplice profilo, sia della difesa sia della domiciliazione. Ne consegue che la citazione in appello è rimasta, nella sostanza, omessa, perché compiuta mediante una forma che, già ex ante, non era idonea a realizzare la conoscenza legale dell'atto da parte dell'imputato. 5. Né vale, in senso contrario, richiamare la successiva comunicazione del 26 luglio 2024 proveniente dalla Procura generale ovvero le istanze ex art. 599- bis cod. proc. pen. depositate dalla difesa nei giorni seguenti. Tali atti dimostrano, al più, una conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una udienza già fissata, ma non elidono l'originaria omissione della notificazione del decreto di citazione, che costituisce l'atto genetico della vocatio in ius. Nella prospettiva tracciata da Sez. U, Palumbo, la verifica deve avere riguardo alla idoneità della forma notificatoria concretamente utilizzata, non alla eventuale sopravvenienza di notizie informali sul processo. Diversamente, la garanzia legale del contraddittorio verrebbe rimessa a conoscenze casuali o indirette, incapaci di surrogare la regolare 5 instaurazione del rapporto processuale. 6. Tale conclusione si impone con particolare evidenza nel giudizio di appello celebrato in trattazione cartolare. In questo modulo processuale, infatti, la tempestiva e rituale conoscenza del decreto di citazione costituisce il presupposto necessario per l'esercizio consapevole delle facoltà difensive, ivi comprese la valutazione circa la richiesta di trattazione orale, la modulazione delle conclusioni scritte e le scelte processuali correlate. La successiva interlocuzione difensiva, intervenuta senza previa valida citazione e per il solo fatto che il difensore abbia appreso aliunde della fissazione dell'udienza, non vale a sanare una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. 7. Sussiste, pertanto, la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio in appello e, per derivazione, della sentenza impugnata. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 07/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NE CA IS