Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
In applicazione del principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art.38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta, quanto agli artigiani tale assicurazione copre anche le operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge la loro attività, tra le quali non può non ricomprendersi quella di approvvigionamento dei pezzi di ricambio dei macchinari utilizzati per l'attività artigianale.( Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione del Tribunale che, in riforma della sentenza del Pretore, aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un artigiano mentre rientrava presso la sede della sua ditta recandovi un pezzo di ricambio acquistato per il funzionamento del telaio del quale si serviva per l'espletamento della propria attività).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Francesco Sommella Presidente
2. Dottor Bruno D'Angelo Consigliere
3. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
4. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
5. Dottor Guido Vidiri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GE TA e NC RA, elettivamente domiciliate in Roma in via Sallustiana 26 presso lo studio dell'avvocato Giulio Ippolito, che, unitamente all'avvocato Andrea Del Re, le rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Pasquale Varone, Antonio Vincenzo Noto e Andrea Rossi, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce all'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Prato del 30 ottobre 1996, depositata il 30 novembre 1996, numero 532/96, r.g. 2840/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 aprile 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Giulio Ippolito e Giuseppe De Ferrà per delega dell'avvocato Antonio Vincenzo Noto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 6 maggio 1992, GE TA e NC RA - premesso di essere eredi di NC NC, del quale erano rispettivamente vedova e figlia, e che lo stesso era deceduto il 16 aprile del 1991 a causa di lesioni patite a seguito di un infortunio occorsogli il 29 marzo precedente, data nella quale venne coinvolto in un incidente stradale mentre, alla guida della propria automobile, rientrava presso la sede della sua ditta artigianale dall'acquisto di un pezzo di ricambio necessario per il funzionamento di un telaio, utilizzato nella esplicazione della attività lavorativa, rottosi lo stesso giorno - convennero in giudizio, avanti il ET di Prato, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro chiedendone la condanna alla costituzione, in loro favore, della rendita per i superstiti di vittime da infortuni sul lavoro. Costituitosi il contraddittorio, il ET accolse la domanda con pronuncia resa il 6 aprile 1993, che il Tribunale ha riformato con la sentenza indicata in epigrafe all'esito del giudizio di appello instaurato dall'Istituto.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che, pur essendo rimasto provato che il sinistro si era verificato durante il viaggio che il NC aveva intrapreso per l'esclusiva ragione indicata dagli eredi del lavoratore, tuttavia lo stesso non poteva ritenersi indennizzabile in quanto la tutela assicurativa accordata agli artigiani è limitata agli infortuni subiti nell'esercizio della specifica attività lavorativa manuale per la produzione dei beni o dei servizi oggetto della attività stessa o che sia, con questa, in rapporto di intrinseca connessione, e non anche a quella peculiarmente imprenditoriale inerente la direzione, l'organizzazione e l'amministrazione dell'impresa, nella quale deve farsi rientrare il momento temporalmente precedente alla esecuzione della prima, e da questa distinto, che attiene alla scelta del ripristino dell'efficienza dei macchinari da utilizzare, con riferimento ai tempi e alle modalità che si reputino necessari per porre rimedio all'inconveniente.
Inoltre, ha osservato il Tribunale che nella concreta fattispecie, a fronte di ipotizzabili soluzioni alternative e in assenza di una prova positiva sulla indispensabilità della scelta operata dal NC (con riguardo alla assenza di altri macchinari che avrebbero potuto consentire di proseguire ugualmente nella attività lavorativa, alla impossibilità di reperire pezzi di ricambio presso più vicini punti di vendita, alla necessità dell'utilizzo della automobile e alla non delegabilità ad altri della incombenza), era da ritenersi che la stessa fosse stata adottata nell'esercizio di un discrezionale potere organizzativo, venendo in questione quindi una attività diversa da quella del lavoratore subordinato che debba spostarsi in un determinato luogo per espletare la sua opera. Di questa decisione viene chiesta la cassazione dalla GE e dalla NC con ricorso sostenuto da due motivi, seguito da memoria, che, peraltro, è stata depositata tardivamente rispetto al termine fissato dall'articolo 378 del codice di procedura civile. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura - denunciando falsa applicazione degli articoli 1, 2, 4, 85 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 e 3 della Costituzione, nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - le ricorrenti deducono che, al fine di fornire ragione della decisione, il Tribunale si è richiamato a principi affermati da questa Corte con sentenze le cui motivazioni non appaiono condivisibili con riferimento ai rigidi criteri distintivi tra attività propriamente lavorativa del lavoratore artigiano e attività di carattere più latamente imprenditoriale svolta dallo stesso con riferimento alle fasi della organizzazione e direzione della azienda, dovendo invece ritenersi che siano da inquadrarsi nella prima tutti gli atti che siano meramente esecutivi di decisioni assunte dal lavoratore in un momento temporalmente precedente purché collegabili al lavoro esercitato dall'artigiano, non potendo restare mutata la loro natura se a compierli sia un dipendente dell'artigiano o quest'ultimo in proprio.
Il rilievo è fondato.
Assunta in punto di fatto la ricostruzione della vicenda come operata dal Tribunale, e cioè che l'occorso si verificò mentre il NC faceva ritorno al laboratorio dal quale si era allontanato per recarsi da un fornitore di pezzi di ricambio per la riparazione di un macchinario da lui utilizzato nell'esercizio della propria attività artigianale, il problema che si pone è quello di accertare se possa farsi rientrare tra "i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro" (secondo la definizione del concetto di l'infortunio sul lavoro" fornita dalla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965) quello che si produca a carico dell'artigiano nel corso di uno spostamento che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa.
La questione si è già posta all'esame della giurisprudenza che, per il vero, non la ha risolta in senso uniforme, e ciò in considerazione della equivoca formulazione dell'articolo 4 del Testo unico sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, che, nell'estendere la assicurazione antinfortunistica a categorie di lavoratori diversi da quelli di cui all'articolo 1, al punto 3), indica "gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese".
Il riferimento, da un lato, al requisito della "opera manuale" e, dall'altro, a che questa venga espletata "nelle relative imprese" ha indotto a restringere la tutela assicurativa ai soli rischi immediatamente e direttamente connessi alla fase materiale della attività "peculiare e tipica" della prestazione artigianale svolta all'interno dei locali aziendali, con esclusione perciò delle operazioni esterne, collegabili alla prima in maniera marginale o indiretta (ex Piurimis, Cass., 23 aprile 1985, n. 2679; 27 gennaio 1993, n. 996; 13 febbraio 1993; n. 1816). Con altre decisioni si è invece respinta una interpretazione talmente restrittiva allargandosi l'area della protezione anche alle operazioni propedeutiche al lavoro manuale tipico costituenti, di questo, la fase preparatoria (Cass., 16 marzo 1992, n. 3196, in fattispecie di incidente stradale subito da un artigiano falegname che con la propria vettura si era recato presso l'abitazione di un cliente per effettuare la misurazione di opere commissionate) o ad altre successive, connesse e accessorie rispetto alla attività vera e propria (Cass., 19 aprile 1995, n. 4346, in fattispecie di infortunio occorso all'istruttore di una scuola-guida durante il ritorno nel luogo di ubicazione della azienda da quello in cui si era riaccompagnato un allievo dopo la lezione).
Con queste pronunzie si è quindi progressivamente ampliato lo stesso concetto di manualità e, per altro verso ancora, si è inteso ridefinire il requisito dell'esercizio della attività nella impresa come presupposto soggettivo della tutela intendendosi questa assicurata ai soggetti che versino in quella determinata situazione personale e che, cioè, prestino lavoro in una impresa ma non richiedendosi che l'evento dannoso si verifichi necessariamente nel normale luogo in cui il lavoro normalmente viene svolto o che sia causato direttamente dalle attività tipiche di questo. Con altra sentenza ancora, sì è ritenuta la operatività della copertura assicurativa nella ipotesi in cui il lavoratore artigiano aveva subito un infortunio mentre faceva rientro alla sua abitazione dopo essersi recato a consegnare a un cliente cose da lui eseguite nella esplicazione della attività artigianale (Cass. 11 settembre 1997, n. 8919). Progredendosi ancora in questa attività interpretativa, al fine di operare un riavvicinamento con gli altri lavoratori, è stato affermato che, in linea generale, ai fini della indennizzabilità o meno di un infortunio, debba accertarsi se questo si sia verificato durante lo svolgimento di una attività propriamente imprenditoriale - nel qual caso è senz'altro esclusa la protezione assicurativa - o in connessione con la mera esecuzione di atti materiali purché pertinenti all'oggetto dell'impresa e alle sue necessità produttive - nel qual caso la copertura è operante (Cass., 28 settembre 1996, n. 8570 e Cass., 24 aprile 1998, n. 4255, in fattispecie in cui si sono cassate le sentenza di merito che avevano escluso la indennizzabilità di infortuni subiti da artigiani in occasione del trasporto di campioni della loro produzione ai fini di esposizione pubblicitaria).
Deve infine segnalarsi che, più in particolare, si è anche ritenuto che costituisca attività strettamente connessa alla prestazione manuale dell'artigiano (e come tale soggetta alla tutela assicurativa contro gli infortuni) quella del trasporto di un macchinario, utilizzato nel proprio cantiere e guastatosi, fino al luogo in cui lo stesso doveva essere riparato (Cass., 2 ottobre 1998, n. 9796). Ed è quest'ultima la interpretazione che il Collegio ritiene di dovere condividere, imponendosi l'abbandono di quella più restrittiva, che, del resto, sembra urtare contro i principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione. E invero - come ha del resto chiarito lo stesso giudice delle leggi (sent. n. 100 del 1991) - oggetto della tutela di questa disposizione fondamentale, della quale il Testo unico sugli infortuni sul lavoro vuole essere la pratica attuazione, "non è il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela". Non è perciò il principio del cosiddetto "rischio professionale" che viene in questione (così come invece tradizionalmente si riteneva precedentemente all'avvento della Costituzione), dovendo invece individuarsi la ratio della protezione nella necessità di garantire ai lavoratori provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che s i producano a causa e in occasione delle attività alle quali sono adibiti, conseguendone che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in uno stretto rapporto di connessione con la attività protetta.
Non è certamente revocabile in dubbio che, per quanto si riferisce agli artigiani, la attività protetta è contenuta (per espressa delimitazione normativa) in quella "manuale" - riferita al momento lavorativo-esecutivo - dovendo quindi escludersi la sua estensione a quella l'intellettuale" - appartenente al momento imprenditoriale- organizzativo.
Ma se così è, deve derivare che della attività protetta facciano necessariamente parte tutte quelle operazioni "manuali" che, andando a comporre il complesso del prodotto finale dell'opera (altrettanto "manuale") del lavoratore, di questa vengano a fare inscindibilmente parte.
Non può allora distinguersi tra operazione compiuta all'interno o all'esterno dei locali aziendali, una volta che questa ultima concorra a rendere possibile l'esecuzione della prestazione, costituendone, la funzionale integrazione: acquisizione del materiale necessario per la fabbricazione del prodotto da lavorare, consegna di quello finito e quanto altro.
E tra il "quanto altro" non può non farsi rientrare la attività necessariamente preliminare alla produzione dei beni oggetto dell'attività manuale dell'artigiano.
Ma se così è (e diversamente sembra difficile ritenere, salvo forzature interpretative il cui risultato si presterebbe, come già accennato, a sospetti di incostituzionalità, potendo inoltre ravvisarsi anche una lesione dell'articolo 3 della Costituzione) non possono non ricomprendersi nella tutela le ulteriori attività complementari e sussidiarie che il lavoratore debba compiere all'esterno dei locali ove si svolge la lavorazione e alle quali si riferisce il quinto comma dell'articolo i del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, attività tra le quali sarebbe illogico non includere quella necessaria per approvvigionarsi di pezzi di ricambio per macchinari utilizzati nella azienda per la realizzazione dei prodotti.
Così deve quindi ritenersi nella specifica ipotesi di cui alla fattispecie concreta in cui non è in contestazione che il NC subì l'infortunio in occasione proprio di questa legittima attività manuale, da qualificarsi di natura prettamente lavorativa-esecutiva. Con il secondo motivo - denunciando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - le ricorrenti deducono che illogicamente il Tribunale ha ritenuto che, nonostante che la stessa controparte non avesse svolto in merito contestazione alcuna, non fosse stata fornita prova sulle seguenti circostanze di fatto:
indispensabilità per la prosecuzione della attività lavorativa del NC del pezzo di ricambio che lo stesso si era recato ad acquistare, impossibilità di reperire tale pezzo presso punti di vendita più vicini, non delegabilità dell'incombente ad altri, necessità di uso dell'automobile.
Anche questa doglianza è fondata.
E invero, a prescindere da ogni altra considerazione, occorre sottolineare che, nella motivazione della sentenza di primo grado, il ET espressamente rilevò che era rimasto pienamente provato che il NC ebbe a rendersi conto della impossibilità di funzionamento della macchina operatrice all'inizio della attività lavorativa del giorno 29 marzo 1991, che vani furono i tentativi da lui posti in essere per procurarsi, presso altri nelle vicinanze, la catena del telaio che si era rotta e che pertanto si rese necessario recarsi ad acquistarla presso il rivenditore in Prato. Con l'atto di appello, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si limitò, in punto di fatto, a contestare che il viaggio effettuato dal NC in quest'ultima città fosse stato motivato dalla esigenza che si era addotta dalle appellate, negando anzi che all'acquisto si fosse provveduto mentre altre e ben diverse erano state le ragioni del viaggio. Tale obiezione è stata respinta dal Tribunale che ha invece osservato che unica ragione che indusse il NC a recarsi in Prato fu proprio quella dell'acquisto del pezzo di ricambio.
Orbene, deve ritenersi che, nella assenza di ulteriori e specifici rilievi nei confronti della decisione del ET, era preclusa al giudice di appello ogni indagine su questioni non toccate con i motivi di impugnazione.
Va infine aggiunto che non puo assumere rilievo che il NC avesse avuto la eventuale possibilità di incaricare un terzo per l'acquisto della cosa necessaria per la prosecuzione della attività lavorativa, non potendo questa ipotetica circostanza esercitare influenza sulla natura lavorativa dell'incombente cui si doveva necessariamente adempiere.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa ad altro Tribunale - che si designa in quello di Firenze - che deciderà nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati e al quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999