Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8150
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Sentenza 27 luglio 1999

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In applicazione del principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art.38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta, quanto agli artigiani tale assicurazione copre anche le operazioni complementari e sussidiarie espletate al di fuori dei locali ove si svolge la loro attività, tra le quali non può non ricomprendersi quella di approvvigionamento dei pezzi di ricambio dei macchinari utilizzati per l'attività artigianale.( Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione del Tribunale che, in riforma della sentenza del Pretore, aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un artigiano mentre rientrava presso la sede della sua ditta recandovi un pezzo di ricambio acquistato per il funzionamento del telaio del quale si serviva per l'espletamento della propria attività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8150
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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