CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA CC nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 23/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso . Penale Sent. Sez. 1 Num. 5038 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da CC AO diretta ad ottenere la revoca (e la sua conseguente liberazione) dell'ordine di esecuzione n.130/2022 SIEP emesso dalla locale Procura generale in data 5 maggio 2022 con riferimento alla sentenza della medesima Corte territoriale del 21 maggio 2019. 1.1. Il AO aveva, infatti, evidenziato che con sentenza del 27 aprile 2022 questa Corte di legittimità aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 maggio 2019, limitatamente alla disciplina della continuazione rispetto ai reati contestatigli nel procedimento definito con la sentenza della medesima Corte territoriale del 7 febbraio 2008. Poiché, in data 5 maggio 2022, la locale Procura generale aveva emesso ordine di esecuzione per l'espiazione della pena di anni dieci di reclusione irrogata al AO con la citata sentenza del 21 maggio 2019, il difensore del condannato aveva chiesto la revoca di tale ordine di esecuzione in attesa della definitività sul punto della sentenza oggetto di rinvio da parte della Corte di cassazione, considerato che la condanna in questione - alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.3423/2021 - la condanna in oggetto non poteva considerarsi eseguibile in quanto non determinata in modo completo. 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, osservando che dalla lettura delle due pronunce risultava che la continuazione tra i reati accertati con le due sentenze della Corte di appello di Messina risultava non ancora riconosciuta da nessuna pronuncia e che tale questione sarebbe stata affrontata nel giudizio di rinvio;
pertanto, alla stato si era presenza soltanto di due condanne definitive, di cui l'ultima, attualmente in esecuzione, a dieci anni di reclusione per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n.309/90 e l'altra, la cui pena è stata già eseguita, ad anni quattro e mesi otto di reclusione per gli stessi reati. 1.3. Secondo la Corte di appello, quindi, nessuna questione poteva sorgere rispetto alla eseguibilità della pena inflitta a CC AO con la sentenza del 21 maggio 2019, atteso che l'annullamento ha riguardato la mancata delibazione sulla continuazione con i reati giudicati con la pronuncia del 14 gennaio 2008 e non anche il giudizio di responsabilità in ordine ai reati per i quali il ricorrente è stato riconosciuto colpevole e nemmeno la determinazione della pena, computata mediante l'individuazione del reato più grave in quello ex art.74 d.P.R. 309/90 con l'aumento per la continuazione per i reati-satellite. Inoltre, nessun concreto pregiudizio, a parere del giudice dell'esecuzione, potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza più recente neppure nell'ipotesi di riconoscimento della continuazione nel giudizio di rinvio, poiché avendo i due 2 procedimenti di cognizione avuto ad oggetto le medesime fattispecie criminose (art.73 e 74 d.P.R. n. 309/90), in ipotesi di riconoscimento della continuazione, dovrà comunque essere considerata come pena base per il relativo calcolo quella inflitta con la sentenza più recente. 1.4.Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Corte di appello di Messina ha ritenuto che la sopra citata pena di anni dieci di reclusione doveva essere messa in esecuzione poiché non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, essendo individuabile come pena in concreto più grave e, in quanto tale, utilizzabile come pena-base in ipotesi di riconoscimento della continuazione. 2. Avverso la predetta ordinanza CC AO, per mezzo dell'avv. Tommaso AU LO, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. al:t. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. , l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui è stata ritenuta comunque eseguibile la sopra riportata condanna ad anni dieci di reclusione, osservando che in nessuno dei giudizi di merito era stato ritenuto più grave il reato associativo e che quindi il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione sarebbe errato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, è stato affermato che, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquisito autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo o ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 27/01/2021 - Rv. 280261). Dunque, il principio di diritto ivi fissato si applica alle ipotesi in cui si pone un problema di esecutività della pena in assenza del passaggio in giudicato dell'intera sentenza e non, invece, al presente caso nel quale, come correttamente osservato dal giudice a quo , l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna, interamente passata in giudicato, riguarda esclusivamente la mancata applicazione della disciplina della continuazione con altra pronuncia irrevocabile, non coinvolgendo né il giudizio di responsabilità, né i criteri di determinazione della pena. Infatti, nel caso di specie, non è stata annullata con rinvio una statuizione riguardante l'applicata continuazione, bensì il punto relativo alla mancata applicazione della continuazione;
ne consegue che la sola pendenza dell'istanza di applicazione della continuazione non pone un problema di eseguibilità di un titolo, costituito dalla sentenza di condanna resa in data 21 maggio 2019, definitivo. 3. La Corte di appello di Messina ha, quindi, correttamente confermato t )'esecuzione della pena di anni dieci di reclusione, irrogata con la sentenza del 21 maggio 2019 ed inflitta per la partecipe all'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/90 , rispetto alla quale non era intervenuto l'annullamento disposto da questa Corte di legittimità. Inoltre, la pena per il reato associativo (proprio in quanto più grave) - in ipotesi di eventuale riconoscimento della continuazione - dovrà necessariamente essere considerata come pena base e non potrà essere modificata in tale sede, di talché essa è stata legittimamente ritenuta comunque eseguibile da parte della Corte territoriale. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente 3i pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle scese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso . Penale Sent. Sez. 1 Num. 5038 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da CC AO diretta ad ottenere la revoca (e la sua conseguente liberazione) dell'ordine di esecuzione n.130/2022 SIEP emesso dalla locale Procura generale in data 5 maggio 2022 con riferimento alla sentenza della medesima Corte territoriale del 21 maggio 2019. 1.1. Il AO aveva, infatti, evidenziato che con sentenza del 27 aprile 2022 questa Corte di legittimità aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 maggio 2019, limitatamente alla disciplina della continuazione rispetto ai reati contestatigli nel procedimento definito con la sentenza della medesima Corte territoriale del 7 febbraio 2008. Poiché, in data 5 maggio 2022, la locale Procura generale aveva emesso ordine di esecuzione per l'espiazione della pena di anni dieci di reclusione irrogata al AO con la citata sentenza del 21 maggio 2019, il difensore del condannato aveva chiesto la revoca di tale ordine di esecuzione in attesa della definitività sul punto della sentenza oggetto di rinvio da parte della Corte di cassazione, considerato che la condanna in questione - alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.3423/2021 - la condanna in oggetto non poteva considerarsi eseguibile in quanto non determinata in modo completo. 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, osservando che dalla lettura delle due pronunce risultava che la continuazione tra i reati accertati con le due sentenze della Corte di appello di Messina risultava non ancora riconosciuta da nessuna pronuncia e che tale questione sarebbe stata affrontata nel giudizio di rinvio;
pertanto, alla stato si era presenza soltanto di due condanne definitive, di cui l'ultima, attualmente in esecuzione, a dieci anni di reclusione per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n.309/90 e l'altra, la cui pena è stata già eseguita, ad anni quattro e mesi otto di reclusione per gli stessi reati. 1.3. Secondo la Corte di appello, quindi, nessuna questione poteva sorgere rispetto alla eseguibilità della pena inflitta a CC AO con la sentenza del 21 maggio 2019, atteso che l'annullamento ha riguardato la mancata delibazione sulla continuazione con i reati giudicati con la pronuncia del 14 gennaio 2008 e non anche il giudizio di responsabilità in ordine ai reati per i quali il ricorrente è stato riconosciuto colpevole e nemmeno la determinazione della pena, computata mediante l'individuazione del reato più grave in quello ex art.74 d.P.R. 309/90 con l'aumento per la continuazione per i reati-satellite. Inoltre, nessun concreto pregiudizio, a parere del giudice dell'esecuzione, potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza più recente neppure nell'ipotesi di riconoscimento della continuazione nel giudizio di rinvio, poiché avendo i due 2 procedimenti di cognizione avuto ad oggetto le medesime fattispecie criminose (art.73 e 74 d.P.R. n. 309/90), in ipotesi di riconoscimento della continuazione, dovrà comunque essere considerata come pena base per il relativo calcolo quella inflitta con la sentenza più recente. 1.4.Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Corte di appello di Messina ha ritenuto che la sopra citata pena di anni dieci di reclusione doveva essere messa in esecuzione poiché non suscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, essendo individuabile come pena in concreto più grave e, in quanto tale, utilizzabile come pena-base in ipotesi di riconoscimento della continuazione. 2. Avverso la predetta ordinanza CC AO, per mezzo dell'avv. Tommaso AU LO, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. al:t. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. , l'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui è stata ritenuta comunque eseguibile la sopra riportata condanna ad anni dieci di reclusione, osservando che in nessuno dei giudizi di merito era stato ritenuto più grave il reato associativo e che quindi il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione sarebbe errato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, è stato affermato che, in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquisito autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo o ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici (Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 27/01/2021 - Rv. 280261). Dunque, il principio di diritto ivi fissato si applica alle ipotesi in cui si pone un problema di esecutività della pena in assenza del passaggio in giudicato dell'intera sentenza e non, invece, al presente caso nel quale, come correttamente osservato dal giudice a quo , l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna, interamente passata in giudicato, riguarda esclusivamente la mancata applicazione della disciplina della continuazione con altra pronuncia irrevocabile, non coinvolgendo né il giudizio di responsabilità, né i criteri di determinazione della pena. Infatti, nel caso di specie, non è stata annullata con rinvio una statuizione riguardante l'applicata continuazione, bensì il punto relativo alla mancata applicazione della continuazione;
ne consegue che la sola pendenza dell'istanza di applicazione della continuazione non pone un problema di eseguibilità di un titolo, costituito dalla sentenza di condanna resa in data 21 maggio 2019, definitivo. 3. La Corte di appello di Messina ha, quindi, correttamente confermato t )'esecuzione della pena di anni dieci di reclusione, irrogata con la sentenza del 21 maggio 2019 ed inflitta per la partecipe all'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/90 , rispetto alla quale non era intervenuto l'annullamento disposto da questa Corte di legittimità. Inoltre, la pena per il reato associativo (proprio in quanto più grave) - in ipotesi di eventuale riconoscimento della continuazione - dovrà necessariamente essere considerata come pena base e non potrà essere modificata in tale sede, di talché essa è stata legittimamente ritenuta comunque eseguibile da parte della Corte territoriale. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente 3i pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle scese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2022.