Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02 7 89 /0 1 Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 26 FEB. 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 22176/98 CANCELLERIA Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron.5782 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. Ud. 19 dicembre 2000 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da LA US, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Petti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via De Sanctis n. 4, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
5557
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
secteure avverso Hardin o del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 282/98 dell'8 luglio 1997/9 settembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 514/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. PP De Ferrà (per delega dell'avv. Catania); Udito il P.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR-Giudice del Lavoro di Bologna il sign. PP CA conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L., chiedendone la condanna al ripristino dal 1° febbraio 1992 della rendita in precedenza erogatagli per la riduzione della capacità lavorativa causata da infortunio lavorativo. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. impugnando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto del ricorso. L'adito PR - dopo avere ammesso ed espletato consulenza tecnica - accoglieva la domanda giudiziale del CA, ma - su 2 impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Bologna (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo avere disposto il rinnovo della c.t.u., accoglieva l'appello e rigettava l'originario ricorso del CA. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: A) il consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio, dott. Farneti, specialista in otorinolaringoiatra, ha accertato che l'ipoacusia da rumore da cui è affetto PP CA è attualmente pari al 9,4%, e all'epoca della revisione (1992) poteva essere solo pari o inferiore a questo valore>>; B) il consulente ha precisato che le precedenti diverse valutazioni O I R del danno tecnopatico sono probabilmente da collegare alla difficoltà, riscontrata anche durante gli accertamenti peritali, di ottenere, con l'esame audiometrico tradizionale, dei dati certi ripetibili ed obiettivi, anche per la scarsa collaborazione dell'assicurato: giudizio questo espresso dal consulente da condividere pienamente perchè logico convincente, immune da lacune e ampiamente motivato>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre PP CA adducendo a sostegno un unico motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 I-. Con l'unico motivo di ricorso il CA - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 437 e 441 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 66 e 74 del d.P.R. n. 1124/1965 e conseguente erronea e contraddittoria motivazione>> - addebita al Tribunale di Bologna di avere disatteso la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica o di chiarimenti al c.t.u. senza motivare al riguardo con "valide argomentazioni” e, in particolare di avere trascurato di far valutare a persona tecnicamente competente gli aggravamenti dei postumi come ritualmente denunciati e illustrati dalla difesa dell'odierno ricorrente>>. II -. Il ricorso, come dinanzi proposto,si appalesa infondato. 8 8 Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna - nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico, nominato nel giudizio di secondo grado, che ha valutato anche gli aggravamenti dei postumi dell'infermità denunciati dall'appellato in tale fase di giudizio (donde l'infondatezza ab imis delle doglianze sollevate al riguardo dal ricorrente) - ha esposto, compiutamente ed efficacemente, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellato alla cennata relazione del c.t.u.. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando 4 aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto nuova consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo, per la sua analiticità, costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, postochè la decisione di rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre la formale trascrizione e l'argomentata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. n. 334/1998, Cass. n. 271/1995); c) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il 5 merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi S della controversia, dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che non (più) sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla rendita per riduzione permanente della capacità lavorativa causata da infortunio sul lavoro. III " Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.A.I.L..
P. Q. M.
6 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il giorno 19 dicembre 2000. Il Presidente resse Il Consigliere estensore Vinceurs Ph. IL COLLABORATORE DI CANCELLE epositata in Cancelleria FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATON ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 11-8-73 LEGGE O DELLA 7