Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
Aula "A" 0455 8 /02 REPUBBLICA ITALIZ gen. n. 20357/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 12. 12. 2001 Crou. 10536 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Bruno D'Angelo Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla soicietà per azioni Poste Italia- ne, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente Po 251B domiciliata in Roma in via Bruxelles 61 presso lo studio dell'avvocato Roberto Pessi, che, unitamente all'avvocato Luigi Fiorillo, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
De CA PA, elettivamente domiciliato in Roma in via 4933 1 Flaminia 215 presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Di Bac- co, che, unitamente all'avvocato Massimo Pozza, lo rappre- senta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino del 5 ottobre 1998, depositata il 9 novembre 1998, numero 5677, r.g. 963/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 12 dicembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; 91224 Uditi gli avvocati Gentile Pesi e Gobbi, rispettivamente per delega degli avvocati Roberto Pessi e Pozza Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: - premessoCon ricorso del 17 maggio 1996, De CA PA che, essendo dipendente dell'Ente Poste Italiane, aveva svolto presso la agenzia numero 1 dell'ufficio postale di Torino le mansioni di direttore nel periodo 3 marzo/11 apri- le 1995, assumendo da tale ultima data le funzioni di diret- tore vicario con la responsabilità di alcuni servizi;
il 24 maggio l'agenzia veniva declassata da ufficio attribuito a un quadro di primo livello a ufficio diretto da quadro di secondo livello senza peraltro che intervenisse alcuna va- riazione del rapporto;
che il 23 novembre 1995 gli era stato comunicato che cessava dalle mansioni di quadro di secondo livello venendo adibito alla cassa;
che tra il 3 marzo 1995 e il 23 novembre successivo aveva pertanto svolto, senza so- 2 luzione di continuità, mansioni superiori alla qualifica di -appartenenza convenne in giudizio, avanti il pretore di Torino, l'Ente Poste, chiedendo che venisse riconosciuto il proprio diritto nella qualifica superiore. Il pretore accol- se la domanda con pronuncia resa il 4 aprile 1997. L'appello proposto dall'Ente Poste è stato rigettato dal tribunale con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo gra- do ha preliminarmente rilevato che l'ente, nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato che il De CA avesse e- spletato mansioni di quadro 1° e quadro 2° nei periodi dallo stesso indicati, limitandosi a opporre che gli stessi non erano valutabili ai fini del conseguimento della promozione, solo tardivamente deducendo inammissibilmente una prova di- retta a contrastare la domanda. Era quindi da ritenersi per provato che il De CA aveva svolto nell'anno 1995 mansioni di quadro di primo livello tra il 3 marzo e il 10 aprile e dal giorno successivo al 23 maggio e dal 5 giugno al 23 no- vembre quelle di quadro di secondo livello, sicchè il perio- do trascorso nell'espletamento di mansioni superiori aveva complessivamente superato i sei mesi necessari, per clausola contrattuale, al conseguimento automatico della promozione. D'altra parte, era risultato che solo in data 7 novembre quando già si era maturato il diritto erano state 1995 - - avviate le procedure del concorso previsto per l'accesso dei dipendenti alle categorie superiori. La società Poste Italiane chiede la cassazione della deci- sione con ricorso affidato a una ragione di censura. L'inti- 3 mato resiste con controricorso. Motivi della decisione: Con l'unico e articolato motivo - denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 2103 del codice civile e 115 del codice di procedura civile anche in relazione all'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro ed errore sui presupposti di fatto la società ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che il periodo minimo previsto per l'inquadramento nella quali- fica superiore del lavoratore che abbia svolto nel corso dello stesso mansioni a questa corrispondenti possa risulta- re da una sommatoria di diversi periodi temporali e non deb- ba invece essere prestato senza soluzione di continuità. Nella specie, la assegnazione al De CA a mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza era stata motivata da una esigenza organizzativa aziendale connessa alla necessità di coprire il posto vacante per il buon fun- zionamento dell'ufficio. Si aggiunge che, in conformità con l'orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 1023 del 1995, deve escludersi che per il caso di reiterate assegnazioni a mansioni superiori, ciascuna inferiore al periodo minimo previsto dalla contrat- tazione collettiva, sorga il diritto del lavoratore alla promozione automatica qualora la assegnazione sia stata ef- fettuata nelle more di una procedura concorsuale obbligato- ria per la copertura del posto, il che è ciò che si verificò nella specie, risalendo al 14 giugno 1995 l'avvio della pro- 4 cedura concorsuale, sospesa solo in ottemperanza a una pro- nuncia adottata dal pretore di Napoli in accoglimento del ricorso di una organizzazione sindacale e quindi ripresa a seguito di nuovo accordo con i rappresentanti dei lavorato- ri. La censura è infondata. A proposito della sua ultima parte, occorre rilevare, da un lato, la sua inammissibilità, limi- tandosi la ricorrente a una mera affermazione della oggetti- vità della circostanza che assume contrastare con l'accerta- mento compiuto dal giudice di merito (data di avvio della procedura concorsuale) senza affatto trascrivere in viola- zione del principio di autosufficienza del ricorso i docu- - menti che ne comprovererebbero la veridicità che si assume essere stati acquisiti in atti, e, dall'altro, la non deci- sività della stessa, in quanto pur sempre la assegnazione alle mansioni superiori sarebbe di gran lunga antecedente alla data del 14 giugno 1995 sicchè sino a questa la asse- gnazione stessa sarebbe stata disposta non in costanza del concorso indetto mentre, per il periodo successivo, il prov- vedimento giurisdizionale aveva incontestabilmente fatto perdere di ogni efficacia la precedente deliberazione azien- dale per fatto (violazione dell'articolo 28 della legge nu- mero 300 del 1975) evidentemente imputabile a comportamento antisindacale della stessa azienda, sicchè giammai potrebbe ipotizzarsi una necessità di prolungamento dell'incarico ri- conducibile a ritardi nello svolgimento della procedura con- corsuale non addebitabili al datore di lavoro. 5 D'altra parte la stessa ricorrente sostanzialmente ammette che le ripetute assegnazioni del De CA allo svolgimento di mansioni superiori non furono determinate dalla necessità di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conser- vazione del posto ma da una oggettiva insufficienza o caren- za dell'organico, conseguendone che correttamente il tribu- nale ha concluso per la sussistenza di quella programmazione iniziale della reiterazione degli incarichi al fine del sod- disfacimento delle esigenze utilitaristiche aziendali, deri- vandone che dalla frequenza e sistematicità di tali compor- tamenti è conseguita la cumulabilità dei rispettivi periodi ai fini della acquisizione del diritto del lavoratore alla promozione automatica al profilo superiore. Del ricorso si impone pertanto il rigetto con la condanna della sua proponente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del giudizio nella misura che si determina nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Poste Ita- liane a rimborsare a De CA PA le spese del giudizio che liquida in euro 14 oltre euro 2000,00 (duemila) per o- norari difensivi. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. Il presidente Il consigliere estensore hi. Nell' humo Selle IL CANCELLIERE 6 Depositato in Cancelleria Oggi, 28 MAR. 2002 IL CANCELLIERE