Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REP0.2 .0.1 /03 B CA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 15385/00 Consigliere 16402/00Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Cron. 5474 Dott. US CELLERINO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 09/12/02 Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente ☐
contro
SERRA GIUSEPPE, SERRA GIORGIO;
intimati e sul 2° ricorso n° 16402/00 proposto da: 2002 GIUSEPPE, SERRA SERGIO, elettivamente 5293 SERRA -1- domiciliati in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE LOCHE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 592/00 del Tribunale di ->ORISTANO, depositata il 28/04/00 R.G.N. 63/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso. per l'accoglimento del ricorso per I.N.P.S.; assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 11-18 aprile 2000, il Tribunale di Oristano, in riforma della decisione del locale Pretore dell'8 ottobre 1999, accoglieva le opposizioni proposte avverso quattro distinti decreti ingiuntivi emessi su ricorso dell'INPS nei confronti di RA US e RA RG (tutti relativi all'omissione di contributi previdenziali da parte della impresa artigiana RA US e successivamente RA RG (subentrato al padre nella titolarità della ditta individuale di lavorazione artigianale del legno). I giudici di appello osservavano che nel caso di specie, come del resto aveva già avuto occasione di rilevare il Pretore, non si verteva affatto in materia di interpretazione dell'art.1 della legge n. 389 del 1989, ovvero del pagamento di contributi previdenziali su retribuzioni inferiori a quelle minime previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, ma piuttosto del pagamento di contributi su di un numero di ore settimanali inferiore a quella previste, per il lavoro a tempo pieno, dalla stessa contrattazione del settore. Era pacifico, sottolineava il Tribunale, che tutti i lavoratori dipendenti della ditta individuale, prima intestata a RA US e quindi a RA RG, avevano lavorato per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le opposizioni proposte dai RA dovevano pertanto essere accolte, non essendovi alcuna disposizione di legge che imponga al datore di lavoro di pagare i contributi su di un numero di ore non inferiore a quello previsto per il lavoro "full time" dal contratto collettivo nazionale di lavoro (anziché su quelle effettivamente lavorate nel corso del giorno, della settimana o del mese). Avverso tale decisione ricorre l'INPS con due motivi. Resistono RA RG e RA US con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 codice di procedura civile, proponendo a loro volta ricorso incidentale per le spese liquidate dal Tribunale in misura inferiore al minimo tabellare, e senza alcuna distinzione tra le - diverse - posizioni dei due opponenti. Il difensore dell'INPS ha partecipato alla discussione. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, perchè proposti entrambi contro la medesima decisione. Si impone in via pregiudiziale l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso principale, per nullità o invalidità della procura, formulata dai resistenti, in relazione all'art. 365 codice di procedura civile. La difesa dei resistenti rileva che la procura speciale alle liti è stata conferita ai difensori che in nome e per conto dell'INPS hanno impugnato la sentenza gravata, non dal legale rappresentante dell'Istituto, prof. Ing. Giovanni Billia, indicato come Presidente dell'Istituto nella intestazione del ricorso e nello stesso testo della procura speciale stesa in calce all'atto di impugnazione, ma da SI PA, di cui non risulta in alcun modo la qualità e del quale i controricorrenti hanno impugnato totalmente i poteri. La eccezione è meritevole di accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quando la parte sia una persona giuridica, la sottoscrizione della procura deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, da persona fisica individuata, di cui risulti, dal contesto dell'atto, la qualifica di attuale legale rappresentante dell'ente e per tale qualità munito, per poteri di Statuto o per legge, del potere di conferire procura alle liti ai fini della riferibilità all'ente stesso della impugnazione. Orbene, nel caso di specie, la assoluta incertezza sulla qualità ed i poteri della persona fisica che ha conferito il mandato a proporre il gravame rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, poiché il nome della persona fisica che ha sottoscritto la procura non corrisponde al nome di quella che risulta essere il legale rappresentante dell'Istituto, indicato dalla stessa parte nel prof. Ing. Giovanni Billia. Nel caso dell'INPS, il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell'Istituto, a norma dell'art.2 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, in parte modificato dall'art.3 della legge 9 marzo 1989 n.88, ha il potere di agire in giudizio a nome dell'Ente, conferendo ai difensori le procure alle liti, senza necessità di una delibera in tal senso del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di una 2 2 specifica previsione normativa o statutaria, in quanto un'autorizzazione dell'organo collegiale è prescritta in via generale soltanto per gli enti pubblici territoriali (Cass. 27 luglio 1995 n. 8211, 2 dicembre 1999 n. 13450; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n.7231 del 1992). L'intestazione del ricorso e della procura conteneva la indicazione di soggetto diverso da quello che ha in effetti sottoscritto la procura in calce al ricorso. Sarebbe, in ogni caso, stato onere dell'Istituto provare che la persona che aveva rilasciato la procura aveva i poteri per conferirla. E' appena il caso di rilevare che la difesa dell'Istituto nulla ha obiettato sulla eccezione - tempestivamente formulata dai resistenti- di inammissibilità del ricorso, in relazione alla mancanza di poteri di colui che aveva provveduto, in effetti, a rilasciare la procura speciale. Si ricorda, tra l'altro, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.5422 del 13 maggio 1993, hanno osservato che, mentre la mancata contestazione circa la qualità di rappresentante di una persona giuridica pubblica in chi, non indicando tale qualità, ha sottoscritto la procura speciale alle liti non incide sulla validità della procura stessa, né determina inammissibilità del ricorso per cassazione in base ad essa proposto - stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace di compierlo in nome e per conto dell'ente - in presenza di contestazioni al riguardo, incombe alla parte rappresentata l'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la detta presunzione, con la conseguenza che il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sé argomento di prova contrastante la presunzione stessa (Cass. 14 aprile 1999 n. 3677). Nel caso di specie, come già rilevato, il difensore dell'Istituto nulla ha obiettato in relazione alla eccezione di inammissibilità del ricorso principale per invalidità della procura, limitandosi a richiedere, puramente e semplicemente, l'accoglimento del proprio ricorso. 3 L'inammissibilità del ricorso principale, comporta di necessità la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, perché tardivo (in questo senso, cfr. Cass. nn.8805 del 1994, vedi però Cass. n.881 del 1996). Conclusivamente, i due ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Compensa le spese del giudizio. вым ра спий Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002 IL/CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE e Depositato in Cancellería 939 19-FAR 2003 famille CANCELLIERE A , A O L P L E I D G I D 4