Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11781 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - - 11 78 1703 SEZIONE LAVORO Lavoro Magistrat Composta dagli Ill.mi sigg. Dott. Vin enzo M LEO R.G.N. 1749/01 6029/01Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Cron. 25663 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.25/03/03 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: SI AR vedova LI, LI GI, LI OV, LI IO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
--- ITALIA SRL, in persona del legale P. P.G. INDUSTRIES ... . pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato VIA2003 in ROMA che lo rappresenta e difende unitamente 1777 CARLO FERZI, -1- all'avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/6029 proposto da: IN 11 INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONI
CONTRO
- GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, ANDREA ROSSI, PROCURA NOTALO CARLO FEDERICO TUCCARI DEL 26/02/2003 giusta delega in atti;
N. REP. 62085 controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
P. P.G. INDUSTRIES ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
SI AR, LI GI, LI OV, LI IO;
- intimati -
2- avverso la sentenza n. 877/00 del Tribunale di VARESE, depositata il 19/10/00 R.G. N. 831-1012/99; - -- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 25/03/03 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato GARLATTI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 9 giugno 1995, il Pretore di Milano accoglieva la domanda proposta dai sig.ri SI IA, IE EP, IE VA e IE LI, eredi di IE VA IO, nei confronti della IVI - Industrie Vernici Italiane s.p.a., per il risarcimento del danno biologico sofferto dal loro dante causa, deceduto il 30 giugno 1984 per carcinoma polmonare che i ricorrenti assumevano causato dall'attività di miscelatura e preparazioni vernici, svolta alle dipendenze della convenuta dal 1961 al 1983, tanto che l'I.N.A.I.L. aveva riconosciuto al loro congiunto rendita da malattia professionale per inabilità del 75% e successivaemnte del 100%. Con la stessa sentenza il Pretore accoglieva altresì la domanda proposta in via di regresso contro la stessa società dall'IN.A.I.L., intervenuto in causa. -L'appello della società PPG Industries Italia s.r.l. (già IV! Industrie vernici Italiane s.p.a.) nei confronti degli eredi IE e dell'I.N.A.I.L. veniva accolto dal Tribunale di Milano che, con sentenza in data 30 maggio 17 settembre 1996, rigettava le domande degli eredi e dell'Istituto di assicurazione. La Corte di Cassazione, pronunciando, con sentenza 29 dicembre 1998, n.12863 sui ricorsi, separatamente proposti dagli eredi IE, e dall'I.N.A.I.L., e sui ricorsi incidentali condizionati della società, rispettivamente contro i ricorrenti sopra detti, ha accolto il ricorso degli eredi IE e quello dell'I.N.A.I.L. ed ha dichiarato assorbito il ricorso 174901.doc 3 incidentale della società; ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Varese. La Corte di cassazione ha dato atto che correttamente la sentenza aveva qualificato la responsabilità del datore di lavoro, ex art.2087 c.civ., come responsabilità contrattuale e non oggettiva, aveva riconosciuto la funzione integrativa di detta norma rispetto all'intera legislazione sulla prevenzione degli infortuni, aveva escluso che la responsabilità della malattia professionale potesse ricollegarsi ad un fattore lavorativo (inalazione di polveri di cromo) in nesso concausale con l'accanimento nel fumo, sul presupposto che era pur sempre a carico del lavoratore l'onere probatorio circa l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente e il nesso di causalità tra danno e ambiente;
del pari correttamente il Tribunale aveva affermato che il contenuto dell'obbligazione di cui all'art.2087 c.civ. doveva valutarsi in relazione alle conoscenze ed ai mezzi a disposizione al tempo di riferimento del caso concreto. Peraltro, la Corte ha rilevato vizio di motivazione laddove il Tribunale aveva apoditticamente assunto, come punti fermi delle successive argomentazioni, la scarsità dei mezzi tecnici di prevenzione e delle conoscenze sugli effetti dannosi dell'esposizione alle polveri di cromo all'epoca dell'inizio dell'attività del lavoratore (1961), ma non aveva dato conto del fondamento delle affermazioni della datrice di lavoro secondo cui la società avrebbe adottato nel tempo misure adeguate all'evoluzione dell'esperienza, della tecnica e della scienza. il Tribunale aveva dato atto solo della messa in opera di un piccolo aspiratore nel primo capannone, della sua successiva sostituzione con uno più potente, anche via via 174901.doc 4 'aggiornato' nel nuovo capannone, della fornitura di grembiule, manichette e guanti, ma senza protezione al viso e, almeno dal 1970, di mascherine e successivamente di occhiali;
aveva altresì dato atto della pretesa della datrice di lavoro a che fossero usati i mezzi di protezione. In realtà, ha rilevato la Corte con la sentenza rescindente, già il r.d. n.530 del 1927 aveva previsto misure contro le sostanze nocive prescrivendo le caratteristiche di locali (art. 10), il ricambio dell'aria (art.16), la sua difesa dagli inquinamenti (art.17); inoltre il r.d. 7 agosto 1936 n.1720 (punto 18 tab.A) aveva fatto divieto di adibizione di fanciulli e donne minorenni ad alcune lavorazioni pericolose ed insalubri, tra le quali la produzione di acido cromico e di composti cromici, ma, ancor prima, il r.d. 14 giugno 1909, n.442 conteneva analoga disposizione e, infine, il d.p.r. 19 marzo 1956, n.303 (artt.15, 18 e 21) aveva disciplinato le lavorazioni comportanti liberazioni di polveri. Tenuto conto anche della norma di chiusura di cui all'art.2087 c.civ., il giudice di merito avrebbe dovuto accertare che la datrice di lavoro non avrebbe dovuto operare senza avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, il Tribunale di Milano avrebbe dovuto verificare che gli aspiratori fossero adeguati alla volumetria dell'ambiente nei due capannoni, che gli adeguamenti nel tempo fossero stati idonei;
che mascherine, grembiuli, manichette e guanti avessero caratteristiche sufficienti, che gli interventi sul pavimento con segatura umida e i tempi di pulizia del locali fossero idonei alla prevenzione. 174901.doc 5 Non erano state valutate, inoltre, dal giudice di merito, altre risultanze istruttorie, quali la riconduzione, in vita del lavoratore, del carcinoma polmonare alla protratta esposizione professionale a cromati;
la continua persistenza di polveri nei locali;
le fuoriuscite per rotture accidentali dei contenitori;
l'abituale disuso di alcune delle attrezzature fornite. La Corte ha quindi ritenuto assorbito il ricorso incidentale subordinato della società, concernente il nesso causale (o concausale) in considerazione della necessità di nuova valutazione della intera vertenza nel merito. Il Tribunale di Varese, avanti al quale la causa è stata riassunta dagli eredi IE e dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle altre parti, con sentenza in data 1° giugno /19 ottobre 2000, ha rigettato le domande dei primi e dell'Istituto, così argomentando: - sarebbe stato onere degli attori provare specificamente, e non per mere ipotesi teoriche, il nesso causale tra la patologia a genesi multifattoriale e carenze di protezione o altro fatto colposo dell'azienda, tanto più in presenza di una vistosa causa efficiente, accertata nel tabagismo;
- molteplici e complesse indagini penali, riguardanti non solo l'evento di cui è causa, ma anche altri occorsi, nel tempo, a diversi dipendenti della società, non avevano portato ad accertare la responsabilità degli indagati, pur alla luce di uno studio del 1983 sulla mortalità dei dipendenti IVI tra il 1946 e 1981, dell'Istituto di Medicina legale dell'Università di Milano, acquisito in copia dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, delegato alle indagini;
174901.doc 6 il perito TI, nominato in una delle predette indagini penali, tenuto conto del rischio derivante dall'esposizione al cromo e di quello da tabagismo, aveva concluso che era materialmente impossibile ammettere, ma anche escludere, l'esistenza del rapporto causale o concausale dell'esposizione professionale a cromati;
- il dott. AC, nominato dal Pretore nel corso del giudizio civile, non è andato oltre la prospettazione di mere "ipotesi tecniche teoricamente possibili"; le indagini svolte dall'I.N.A.I.L., dopo la diagnosi di malattia oncologica, avevano accertato che le materie prime usate venivano pesate sotto capa di aspirazione, e comunque maneggiate con una pala o paletta, e che il reparto era effettivamente dotato, nelle zone di pesatura, di apposito impianto di aspirazione preparazione cariche di cui a progetto Fiat 1.12.1966 ed altro progetto 17.3.1967 della Aerotecnica Star, concernente la 'sistemazione impianto di aspirazione da bidoni”; - vero è che il consulente d'ufficio AC ha rilevato la mancanza di uno studio epidemiologico che dimostrasse, eventualmente, che il numero dei casi di tumori fosse stato superiore a quelli 'attesi' su base statistica, tuttavia a tale carenza poteva in certa misura supplire lo studio dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Milano sopra richiamato;
- d'altra parte, non erano disponibili monitoraggi dosimetrici degli operatori. Quanto alle carenze della motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, poste in luce con la sentenza rescindente, il giudice del rinvio ha premesso che, stante il carattere contrattuale della responsabilità ex art.2087, avrebbe dovuto venire in rilievo, quanto meno, la colpa lieve, 174901.doc 7 secondo il parametro del buon padre di famiglia;
ha quindi ritenuto che, alla luce delle prove testimoniali (testi NI, IC, IO), la società si era dotata di mezzi di protezione adeguati e concretamente utilizzati dai dipendenti. Il Tribunale ha ritenuto congrua e razionale l'utilizzazione di aspiratori di potenza ridotta nelle zone delle operazioni di manipolazione e pesatura delle sostanze pericolose, laddove venivano anche trasportate le bilance rese mobili su ruote, in luogo di grandi aspiratori alla sommità dei capannoni, i quali avrebbero, invece, favorito il sollevamento delle polveri nell'ambiente. Le risultanze istruttorie avevano anche posto in luce plurimi ammodernamenti e potenziamenti degli impianti di aspirazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono in via principale gli eredi IE con cinque motivi e memoria. Resistono con controricorso la PPG INDUSTRIES ITALIA s.r.l. e I'I.N.A.I.L. che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE. | ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza, vengono riuniti. Con i primi quattro motivi del ricorso principale gli eredi IE deducono "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia Art.360, n.3 e 5 cod. proc. civ. - _ Violazione e falsa applicazione dell'art.2087 cod. civ. e dell'art. 1218 c.c. in relazione all'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie 174901.doc 8 secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - Violazione e falsa applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionale, in particolare degli artt. 15, 18, 21 d.p.r. 303/56 – Violazione e falsa applicazione del principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile erronea qualificazione della condotta del datore di lavoro - errata valutazione della misura della diligenza richiesta al datore di lavoro nell'adempimento dell'obbligazione di sicurezza”. Censurano la sentenza del Tribunale di Varese per essere a sua volta incorsa nei vizi rilevati da questa Corte nella decisione del giudice di appello, non avendo il giudice di rinvio adeguatamente motivato sul nesso causale tra neoplasia e rischio professionale e sull'elemento soggettivo della colpa;
sulla preferibilità di un aspiratore di potenza ridotta in luogo di grandi aspiratori;
non vi era stato confronto con sistemi in uso presso analoghe, ma più avanzate e moderne aziende, sì da poter concludere che lo sforzo di ammodernamento dei sistemi di prevenzione era stato il massimo concretamente attuabile All'epoca dei fatti (1960-1983) erano attuabili la delimitazione delle aree mediante barriere mobili (art.19 d.p.r. n.303/1956), al fine di preservare i lavoratori addetti ad altre lavorazioni;
idonei sistemi di aspirazione localizzata (art.21 d.p.r. ult. cit.); idonei sistemi di raccolta delle polveri (art.21 cit.); bagnatura del materiale polveroso (art.21 cit.); uso di idonei mezzi di sicurezza personale (art.387 d.p.r. n.547/1955), کردم quali maschere con filtri specifici, con o senza autorespiratore, in luogo delle semplici mascherine di carta;
adozione di idonei contenitori dei cromati, in modo da evitare le rotture dei sacchetti con fuoriuscita delle 174901.doc polveri sui bancali. Si sarebbe trattato di misure suggerite dal manuale dell'ACGIHA Industrial Ventilation e che, se adottate, avrebbero potuto certamente ridurre notevolmente il livello di polverosità ambientale da cromati. Nessuna verifica ha fatto, secondo i ricorrenti, il Tribunale su direzione del flusso dell'aria, distanza dalla sorgente inquinante, posizionamento e forma e velocità di cattura e portata di aspirazione, tubazioni, sistemi di abbattimento degli inquinanti verso l'ambiente esterno. Per contro, il Tribunale aveva prestato fede a generiche affermazioni dei testi, mentre nessuna risultanza giustificava il suo convincimento circa il costante aggiomamento dei sistemi di prevenzione al miglior progresso tecnologico. Era necessario accertare l'esistenza di un 'gradiente di depressione tra zona pulita e zona sporca' atto ad evitare la diffusione delle polveri. Non erano stati adeguatamente valutati, sotto tale profilo, i sistemi di prelievo dei materiali dai bidoni (affidate sempre all'uso di una paletta senza idoneo aspiratore); non era stata disposta una rotazione o turnazione dei lavoratori esposti. Immotivatamente il Tribunale aveva disatteso istanza di ammissione di consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le circostanze sopra indicate. Col quinto motivo, i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso causale nelle malattie professionali - Violazione e falsa applicazione degli artt.40 e 41 - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un c.p. 174901.doc 10 punto fondamentale della controversia- Art.360 nn.3 e 5 c.p.c.". In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto considerare, anche avvalendosi di leggi statistiche, che il nesso causale era ravvisabile pure in presenza di una probabilità logica, o credibilità razionale di grado elevato, tale da far ritenere che, senza il comportamento contestato, l'evento non si sarebbe prodotto. Sotto tale profilo, pur in presenza di abitudine al fumo di tabacco, si sarebbe dovuto egualmente, valutare il ruolo concausale dell'esposizione a fattori di rischio professionale, tanto più in presenza di dati specifici, posti in rilievo dalla sentenza rescindente, quali la pacifica natura del carcinoma polmonare, la continua persistenza delle polveri nei locali, le fuoriuscite per rotture accidentali dei contenitori, il mancato uso abituale di alcune attrezzature, dati che avrebbero dovuto indurre a concludere per una elevata probabilità dell'incidenza concausale nella determinazione della morte del lavoratore, quando il consulente tecnico aveva dato atto della capacità dei composti di cromo di indurre il tumore. Il dato cronologico (periodo di latenza) induceva pure a ravvisare il nesso causale in termini di ragionevole certezza. Col primo motivo del ricorso incidentale, l'I.N.A.I.L. denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt.40 e 41 c.p.c. in tema di accertamento del nesso causale tra lavorazione e malattia professionale: Omessa о insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" e si duole che il Tribunale di Varese abbia posto in discussione la prova del nesso causale, mentre la Corte di cassazione aveva affermato con la sentenza rescindente che "il lavoratore aveva 174901.doc 11 adempiuto pienamente all'onere probatorio" posto a suo carico. Lo stesso consulente di ufficio aveva ritenuto (pag.12 della relazione) che "fra l'esposizione lavorativa ai cromati e il carcinoma polmonare ragionevolmente prospettabile un nesso di causalità". Tale nesso non era da escludere neppure ove vi fosse stata la concorrenza di altra causa dell'evento, quale il fumo di tabacco (principio dell'equivalenza causale). Col secondo motivo, l'I.N.A.I.L. deduce "violazione e falsa applicazione dell'art.2087 c.c.; degli artt. 15, 18, 21 d.p.r. 303/56; Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" e si duole che il giudice di rinvio, omettendo una puntuale disamina delle singole misure di sicurezza adottate per verificarne la congruità si era accontentato di esaminare le deposizioni testimoniali che nulla dicevano sulla potenza degli aspiratori e sulla loro attitudine in concreto a mantenere libero da polveri il capannone. In assenza della dimostrazione di avere fatto tutto quanto richiesto per evitare l'evento, la società avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile della malattia professionale. In presenza della violazione di una prescrizione di legge, la colpa è in re ipsa. Rileva la Corte come, sul piano logico e giuridico debbano essere trattati per primi l'ultimo motivo del ricorso principale degli eredi IE e il primo motivo di ricorso incidentale dell'I.N.A.I.L. e la trattazione deve essere svolta congiuntamente, stante la stretta connessione delle censure, attinenti tutte alla questione della ravvisabilità di nesso causale 174901.doc 12 . : . : tra le lavorazioni alle quali era stato adibito il lavoratore e l'insorgenza del carcinoma polmonare che lo ha condotto a morte. Si tratta di questione che la sentenza rescindente aveva rimesso alla valutazione del giudice di rinvio. Infatti, la Corte di cassazione, da un lato trattando della colpa eventuale della datrice di lavoro, per il mancato apprestamento di tutte le misure di prevenzione, e ravvisando l'insufficienza, a tale riguardo, della motivazione del Tribunale di Milano, per non avere valutato "altre risultanze istruttorie" ("pacifica natura del carcinoma polmonare, già diagnsoticato in vita al lavoratore 'per protratta esposizione professionale ai cromati' donde il pieno adempimento dell'onere probatorio sopra - indicato a carico del lavoratore...") -, sembra ritenere provato (secondo la decisione di appello) il nesso causale tra le mansioni lavorative e l'insorgenza del tumore;
d'altro lato, in un passo precedente la stessa sentenza di questa Corte ha rilevato che "la medesima sentenza [del Tribunale di Milano] esclude che possa ritenersi sufficiente ad attribuire la responsabilità dell'evento (neoplasia polmonare) ad una causa insita nell'attività lavorativa (inalazione di polveri di cromo), in nesso concausale con altri fattori di rischio estranei ad essa (accanimento nel fumo), sul presupposto che è pur sempre a carico del 'lavoratore, che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro" ". L'apparente antinomia tra le due affermazioni (peraltro, l'espressione, in via incidentale, "donde pieno adempimento dell'onere 174901.doc 13 probatorio sopra indicato a carico del lavoratore" potrebbe essere letta, nel complessivo contesto della motivazione, come un modo ellittico in luogo di "donde la necessità del pieno adempimento...") è, tuttavia superabile sicuramente, nel senso che la Corte di cassazione, tanto poco ha ritenuto essersi formato il giudicato sul punto ora in esame, che ha ritenuto 'assorbito' l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato della società, che concerneva proprio il punto (sul quale dunque la sentenza rescindente non ha ravvisato una pronuncia definitiva) dell'esistenza di nesso di causalità, tra l'attività lavorativa e il tumore, stante "la necessaria rivalutazione della intera vertenza nel merito". Tanto premesso, rileva la Corte che la sentenza rescindente aveva richiamato due (così qualificati) 'principi di diritto: 1) “E' pur sempre a carico del lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro"; 2) "il contenuto dell'obbligazione di cui all'art.2087 c.c. va valutato in relazione alle conoscenze ed ai mezzi a disposizione al tempo di riferimento del caso concreto". Si tratta di regole strettamente connesse e, 'tuttavia, concettualmente distinte, attenendo la prima all'accertamento della sussistenza dell'evento dannoso (malattia) e alla riferibilità materiale (causale) dello stesso alla lavorazione nociva (carattere professionale della malattia). Ma, considerato che la responsabilità datoriale non è prevista quale responsabilità oggettiva, ossia come oggetto di presunzione assoluta, 174901.doc 14 77 occorre anche la prova della colpa dell'imprenditore (sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro ex art.2087 c. civ.) ed è in relazione a questo secondo accertamento che vengono in rilievo i criteri di valutazione sopra indicati sub 2). Infatti, non di ogni malattia professionale contratta dal dipendente nell'espletamento dell'attività lavorativa il datore di lavoro deve rispondere in sede risarcitoria (o di rivalsa ai sensi dell'art. 11, in relazione all'art. 10 d.p.r. n.1124/1965 cit., il quale presuppone l'accertamento di un fatto costituente reato), ma solo delle conseguenze di quella malattia che sia insorta a causa dell'inosservanza da parte sua delle misure di prevenzione previste dalla legge, o da norme di cautela proprie della specifica lavorazione, in relazione anche alle conoscenze scientifiche o tecnico - pratiche acquisite nel tempo in cui l'attività viene svolta. Il giudice di rinvio ha, in parte, sovrapposto i due piani di indagine, a ciò indotto evidentemente anche dalla peculiarità del caso, nel quale il problema causale comporta anche l'indagine sul grado dell'esposizione a rischio. Il Tribunale di Varese, non ha mancato, tuttavia, di esprimersi net senso dell'esclusione del nesso causale o concausale sulla base di accertamenti svolti anche in sede penale, laddove ha considerato che "una vistosa causa efficiente e sufficiente della quale patologia è stata attendibilmente riscontrata, sin dalla perizia TI del 10 luglio 1984 -e cost ancora in vita del IE - ed è rimasta confermata nella relazione 9.12.1993 del C.T.U. dott. C. Mencacci, nell'inveterato tabagismo, durato quasi 40 anni". 174901.doc 15 Il dott. TI aveva anche accertato "...in anamnesi, l'abitudine al fumo ... dall'età di 15-16 anni, di 15 sigarette al giorno fino al 1981 per cambielli ... (quando gli fu diagnosticato il carcinoma alla cui insorgenza è tipica T'abitudine al fumo, che notoriamente comporta rischio rilevantissimo di neoplasia, e di neoplasia polmonare in particolare"". Tale rilievo, secondo il Tribunale, ha pure trovato conferma in una ulteriore acquisizione del giudice penale (sentenza istruttoria 19 ottobre 1990), rappresentata da una indagine sulla mortalità dei dipendenti della società nel periodo 1946 - 1981 condotta dall'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano ed acquisito in copia dall'Ispettorato provinciale di Milano cui erano state affidate le indagini sul caso. Il dott. TI, riporta il giudice di rinvio, ha perciò concluso che, poiché anche l'esposizione professionale al cromo e ai suoi composti presenta tipicità di quella patologia, "è materialmente impossibile ammettere, ma del pari anche escludere nella fattispecie l'esistenza di un rapporto causale, о quanto meno concausale dell'esposizione professionale a cromati nell'insorgenza della neoplasia polmonare...”. Il Tribunale di Varese ha anche dato atto di come le considerazioni del dott. TI siano state poi confermate dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, dott. Mencacci, e siano conformi anche a nozioni di comune esperienza e non contestabili se non in via meramente congetturale e astratta. "ai finiSecondo la giurisprudenza di questa Corte, dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, び 174901 16 un danno alla salute, l'onere di provare esclusivamente l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi” (ex multis, cfr. Cass. 18 febbraio 2000 n.1886). Gli eredi IE non hanno adempiuto all'onere probatorio che ad essi faceva carico a norma delll'enunciato principio. E' ininfluente, pertanto, l'indagine in ordine all'inadempimento eventuale del datore di lavoro agli obblighi di prevenzione previsti dall'art. 2087 c.civ.. L'eventuale inosservanza delle misure di prevenzione, tanto macroscopica da divenire, di per sé, indicativa della causalità materiale (per avere esposto il lavoratore ad un rischio tale da rendere evidente causale 0 concausale dell'attivitàl'efficienza lavorativa rispetto all'insorgenza di patologia, pur multifattoriale), proprio in ragione del 'thema probandum' (causalità o concausalità materiale), sarebbe rientrata essa pure nell'ambito dell'onere probatorio (e di allegazione) facente carico allo stesso lavoratore e, alla stregua degli accertamenti operati dal giudice di esso merito, è da escludere che sia stato soddisfatto. Il giudice di rinvio ha comunque escluso in concreto, con giudizio di merito, che vi sia stata da parte del datore di lavoro inosservanza delle norme di prevenzione;
ne consegue, sul piano logico, che non è nemmeno provata una concreta ed apprezzabile esposizione a rischio del Vim 174901 17 dipendente, tale da far ragionevolmente supporre un rapporto concausale dell'attività lavorativa. Quanto alle specifiche censure contenute, a tale proposito, nel ricorso, si rileva (al solo fine ora considerato, dell'accertamento del rapporto causale o concausale e non della colpa) che le misure di prevenzione contro le polveri, previste dall'art.21 d.p.r. 19 marzo 1956, n.303 devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera e su tali fattori nulla si precisa da parte dei ricorrenti;
inoltre, gli apparecchi di aspirazione dovevano essere posti, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri, e il giudice di merito ha accertato che in effetti gli aspiratori erano posti in prossimità delle bilance ove le polveri venivano pesate. L'art. 19 del cit. d.p.r. mira a tutelare i lavoratori addetti a lavorazioni diverse da quelle svolte (come le svolgeva il IE) in prossimità del luogo di eventuale dispersione delle polveri;
l'inumidimento preventivo del materiale polveroso è dovuto solo ove la sua natura lo consenta;
il giudice di merito ha ritenuto non provato il mancato uso da parte del lavoratore di mascherine respiratorie (art.387 d.p.r. 27 aprile 1955, n.547), sicuramente messe a disposizione (assieme a guanti, manichette, grembiuli e scarpe) e le ha ritenute mezzi di protezione personale idonei;
ha anche accertato che la pulizia dei pavimenti avveniva con segatura bagnata al di fuori dei tempi di lavoro. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura e, in particolare, assorbite, per evidenti ragioni logiche, le doglianze, concernenti la colpa, di cui agli altri motivi del ricorso principale e al 174901 18 secondo motivo del ricorso incidentale, le considerazioni svolte inducono a rigettare entrambi i ricorsi. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2003. IL PRÉSIDENTE les IL CONSIGLIERE ESTENSORE. CELLERAnelle CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogg 02 AGO. 2003 IL CANCELLIERE love for I D , O L 3 O B 3 0 6 1 . . A I T N B R A 3 A ' T 7 , L - A L 8 L E - E 1 D P 1 I S I S I D N E N E G A G S T G O I S E A A O L P D O E M A T I , T L I O L A R R E I D T D D S E I T G O E N E R S E 174901 19