Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LO ITALIANO0 25 7 2/ 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CA SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 17887/98 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron.5243 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritti L3000 sul ricorso proposto da: #21 FEB 2001 ISPETTORATO PROVINCIALE- ora DIREZIONE PROVINCIALE- IL CANCELLIERE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LL NN IA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 1 rappresentato e difeso dall'avvocato SCAGLIONE ANTONINO, giusta delega in atti;
2000 5552 controricorrente P -1- avverso la sentenza n. 626/95 del Pretore di SCIACCA, depositata il 05/11/97 R.G.N. 526/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Sciacca in data 1/4/95 DI AN AR proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione * dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, con la quale lë era stata: contestata la violazione dell'art. 10 del D. L. n.7 del 3/2/70, per avere assunto 8 lavoratori non per il tramite dell'Ufficio di Collocamento;
precisava di avere trasmesso tutta la documentazione giustificativa per l'assunzione diretta dei lavoratori, ma l'Ufficio non ne aveva tenuto conto;
l'ordinanza quindi era illegittima per violazione degli artt: :49, L. 29/4/49 n. 264 e 13 del D. L. 3/2/70 n. 7 e doveva essere annullatama L'Ispettorato del Lavoro contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, precisando che il ricorrente aveva dato “ampia e valida giustificazione del perché era ricorsa all'assunzione diretta dei lavoratori per la vendemmia"; non vi erano motivi per dubitare della perizia giurata, di parte, circa la necessità e l'urgenza di procedere alla vendemmia, stante lo stato patologico in cui versava il vigneto Gli art. 13 della L. n. 264/49 e 13 del D. L. n. 7/70 concedevano a la facoltà di assunzione diretta per impedire che si verificassero danni - ai beni prodotti La diversa tesi dell'Ispettorato, secondo cui queste norme erano applicabili "soltanto in casi estremi di calamità naturali?” " non era “evidentemente” accoglibile e quindi l'opposizione doveval essere accolta. co Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione per l'Ispettorato del Lavoro di Agrigento l'Avvocatura Generale dello 1 Resiste con controricorso la DI. cholki MOTIVI DELLA DECISIONĖ Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 13 D L n. 7 del 3/2/70, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che aveva - sbagliato il pretore a ritenere che l'obbligo della assunzione trámites l'Ufficio del lavoro venisse meno allorché la situazione di necessità fosse dipesa non da eventi imprevedibili, ma da un errore di prevedere tempestivamente assunzioni stagionali in relazione ai tempi di maturazione del prodotto, la urgente necessità, infatti, doveva essere indipendente da una condotta colpevole dell'interessato Akai Il ricorso è infondato di ☐ La censura mossa si concretizza in una astratta indicazione del casi in cui è applicabile la norma che consente l'assunzione diretta dei lavoratori, ma non contrasta adeguatamente la decisione questa ‹‹ St fonda sull'accertamento di fatto della malattia che aveva colpito i vigneto, da cui derivava "la necessità e furgenza di procedere alla vendemmia in it s el Il ricorrente, invece, non contesta l'esistenza della malattia, che può anche rappresentare un evento imprevedibile ed imputa la situazione di necessità in cui è trovata la ricorrente ad "un errore di programmazione dell'imprenditore agricolo il quale ha omesso di prevedere tempestivamente assunzioni stagionali in relazione ai tempi di maturazione del prodotto": La censura quindi non è attinente alla decisione impugnata eð'il 2 ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 19 dicembre 2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE feeylinin вигитноbu Amaiorano Chill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 21 FEB. 2001 PLEA ABORATORE DI CANCELLERU E T A P A , 0 S 1 3 S O 3 L . A L T 5 T , O R . B A A ' S I N L E D P L 3 S E A 7 I D T - N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I G S L E E D L R E O D 3