Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di reati finanziari, la ipotesi di esclusione dalla applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 15 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), avvenuta definizione degli accertamenti tributari, per i soggetti nei cui confronti era già stato avviato procedimento penale, opera anche nei confronti del legale rappresentante della società responsabile delle evasioni tributarie, atteso che la norma non ha operato alcuna distinzione fra contribuente che si assume essere evasore fiscale e imputato contro cui si procede per il fatto di evasione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 41976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41976 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01134
Dott. GENTILE AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 017839/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE MA, N. IL 02/01/1945;
avverso SENTENZA del 20/10/2004 TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 ottobre 2004 il tribunale di Messina applicava a ON AR su concorde richiesta delle parti processuali, riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati allo stesso ascritti, concesse le attenuanti generiche e con la riduzione prevista per il rito prescelto, la pena patteggiata di mesi quattro di reclusione convertita in quella pecuniaria di euro 4560,00, con il beneficio della non menzione della condanna, in relazione ad una serie di reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, comma 1, da lui commessi nella veste di amministratore unico della
GA s.r.l. corrente in Messina.
A tale decisione il giudicante perveniva dopo avere valutato la correttezza della configurazione dei reati, la congruità della pena, l'espressa rinuncia dell'imputato alla sospensione condizionale della stessa e dopo avere escluso la ricorrenza di cause di non punibilità, in particolare quella del condono tributario. Ricorre per Cassazione l'imputato osservando che il giudicante nell'affermare l'inesistenza di cause di non punibilità ha dato una lettura errata della legge 289 del 2002 - legge finanziaria per il 2003 - contenente anche la previsione di un condono tributario. L'esclusione invero è stata motivata con il rilievo che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato prima dell'istanza di condono e del pagamento della prima rata. Osservazioni, queste, ad avviso dei ricorrenti, non pertinenti atteso che la società GA, responsabile delle infrazioni di che trattasi, non ha mai avuto la formale conoscenza degli addebiti pretesa dalla legge per fruire del condono.
Intervenendo, il Procuratore generale presso questa Corte chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto il tribunale ha correttamente interpretato la norma contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 15 (relativa a detto condono).
Tanto premesso si osserva: il ricorso è infondato.
La L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 15 (contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria -) prevede al comma 1 la possibilità di definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione dettando nei commi successivi tempi, modalità e misura dei versamenti che il contribuente deve osservare per procedere alla definizione del contesto tributario. All'art. 15, comma 7, c.p. è previsto che il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione della punibilità per una serie di reati, in essi compreso quello di cui al D.Lgs. 74 del 2000, art. 4, contestato nella specie all'imputato.
Peraltro questa definizione del debito tributario "non è ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 di cui il contribuente ha formale conoscenza".
Orbene proprio per questa ragione nella specie non è stata riconosciuta tale causa di non punibilità. Nota infatti il tribunale nella impugnata sentenza che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato in data antecedente sia alla domanda di condono che al versamento della prevista prima rata dovuta. Il dato è incontroverso. Il ricorrente osserva tuttavia che la "formale conoscenza" evocata dalla norma si riferirebbe al contribuente - nella specie la soc. GA - che per contro non risulta essere stata informata del procedimento penale. L'osservazione non è condivisibile in quanto nulla induce a ritenere che la norma abbia voluto operare tale dicotomia, fra il contribuente che si assume essere evasore fiscale e l'imputato contro cui si procede per un fatto lato sensu di evasione fiscale.
Essa infatti si propone di offrire al contribuente che si ritiene autore dei reati tributari o dei reati a questi ultimi connessi (precisati nella L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 7) di definire il contesto per le vie brevi evitando la sanzione penale ed è evidente che nello stesso soggetto - si ricorda che nel caso in esame l'imputato in tanto è stato chiamato a rispondere dei reati tributari di cui al capo di imputazione in quanto era legale rappresentante della società responsabile delle evasioni tributarie - non possono che cumularsi le due qualifiche di contribuente ed autore del reato.
Quanto poi all'ulteriore rilievo contenuto nel ricorso in esame secondo cui all'atto della notifica del decreto di citazione a giudizio l'odierno ricorrente non era più il legale rappresentante della società, si tratta di questione di fatto che esula evidentemente dalla competenza di questa Corte di sola legittimità. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005