Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2002, n. 12653
CASS
Sentenza 20 marzo 2002

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Massime1

In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, qualora all'interessato sia stato inibito di frequentare persone diverse da quelle che compongono il suo nucleo familiare, non costituisce violazione di tale divieto la semplice comunicazione con persona non legata da vincoli di parentela, coniugio od affinità con il soggetto destinatario della misura custodiale, atteso che, mentre la comunicazione è atto puntuale, che può esaurirsi anche in un'unica azione, la frequentazione implica il concetto di abituale reiterazione del contatto con terzi. (Fattispecie nella quale l'indagato fu sorpreso, sull'uscio di casa, mentre dialogava con una persona).

Commentario1

  • 1Legittimo il compimento di atti giuridici per chi si trovi agli arresti domciliari? (Cass. 41120/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 febbraio 2021

    L'indagato ristretto agli arresti domiciliari, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale a comunicare con persone diverse da quelle che abitualmente con lui coabitano o lo assistono, non incontra alcuna restrizione a compiere atti giuridici, posto che da un lato un divieto in tal senso non sarebbe neppure imponibile ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e dall'altro che la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi.. Solo la condanna in via definitiva comporta, infatti, l'applicazione di limitazioni più o meno rilevanti della capacità di agire del condannato, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2002, n. 12653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12653
Data del deposito : 20 marzo 2002

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