Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 1
In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, qualora all'interessato sia stato inibito di frequentare persone diverse da quelle che compongono il suo nucleo familiare, non costituisce violazione di tale divieto la semplice comunicazione con persona non legata da vincoli di parentela, coniugio od affinità con il soggetto destinatario della misura custodiale, atteso che, mentre la comunicazione è atto puntuale, che può esaurirsi anche in un'unica azione, la frequentazione implica il concetto di abituale reiterazione del contatto con terzi. (Fattispecie nella quale l'indagato fu sorpreso, sull'uscio di casa, mentre dialogava con una persona).
Commentario • 1
- 1. Legittimo il compimento di atti giuridici per chi si trovi agli arresti domciliari? (Cass. 41120/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 febbraio 2021
L'indagato ristretto agli arresti domiciliari, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale a comunicare con persone diverse da quelle che abitualmente con lui coabitano o lo assistono, non incontra alcuna restrizione a compiere atti giuridici, posto che da un lato un divieto in tal senso non sarebbe neppure imponibile ai sensi dell'art. 284 c.p.p., comma 2, e dall'altro che la misura cautelare non è finalizzata a limitarne la capacità di agire ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi.. Solo la condanna in via definitiva comporta, infatti, l'applicazione di limitazioni più o meno rilevanti della capacità di agire del condannato, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2002, n. 12653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12653 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Presidente - del 20/03/2002
1. Dott. NICASTRO FRANCESCO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - N. 788
3. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO - Consigliere - N. 042566/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO AR N. IL 07/05/1962
avverso ORDINANZA del 24/10/2001 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata
La Corte di Cassazione osserva:
A OR MA era stata imposta la misura della custodia cautelare in carcere, sostituita con ordinanza della Corte di Appello di Napoli emessa il 9 luglio 2001 con quella degli arresti domiciliari con divieto di frequentare persone estranee al suo nucleo familiare. Con successiva ordinanza emessa il 6 settembre 2001 la Corte di Appello di Napoli revocava la misura degli arresti domiciliari e ripristinava quella della custodia in carcere perché, come si desume dalla ordinanza impugnata, il OR aveva violato il divieto di frequentazione in quanto in data 18 agosto 2001 era stato sorpreso - dai Carabinieri di Portici - mentre dialogava all'ingresso del proprio domicilio con LO SA.
In seguito ad appello del difensore del OR il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza emessa il 24 ottobre 2001, rigettava l'appello condannando il OR a pagare le spese del procedimento. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione OR MA, il quale, tramite il suo difensore, deduceva la violazione dell'art. 606 lettere c) ed e) c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione essendo quella in atti puramente apparente, En quanto illogica, antigiuridica e contraddittoria così come si evince dalla semplice lettura della stessa.
Il motivo del ricorso proposto dal OR è fondato Il TDR, dopo avere rilevato che il OR era stato sorpreso dai Carabinieri mentre dialogava con un estraneo che si trovava fuori la porta di casa ha stabilito che tale condotta costituiva violazione del divieto di frequentazione.
È necessario ricordare in punto di fatto che la Corte di Appello di Napoli nel sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, aveva imposto al OR il divieto di frequentare persone estranee al nucleo familiare I verbi frequentare e comunicare nella lingua italiana sono profondamente diversi.
Frequentare vuol dire essere spesso in compagnia di una persona - da tale definizione derivano le abituali locuzioni frequentare gli amici o cattive compagnie.
Comunicare riferito a persone, vuol dire, invece, parlarsi o trasmettersi informazioni.
Le condotte rappresentate dai verbi indicati sono pertanto assai diverse e si può senz'altro affermare che frequentare è qualcosa di più del semplice comunicare dal momento che la comunicazione a differenza della frequentazione può anche esaurirsi in una sola azione.
Il divieto imposto al OR dalla Corte di Appello, come si desume dalla ordinanza impugnata, era quello di frequentare estranei e non quello di comunicare con estranei;
sul punto la motivazione è effettivamente mancante perché il TDR non ha spiegato in che cosa sia consistita la frequentazione, non potendosi essa esaurire, come si è rilevato, nel "dialogo incriminato", essendosi limitato ad affermarne la esistenza, nonostante le precise contestazioni sul punto contenute nell'atto di appello del OR
Ma si potrebbe obiettare che l'articolo 284 c.p.p, non prevede il divieto di frequentare, tipico dell'istituto delle misure di prevenzione personali, ma semplicemente quello di comunicare, dal momento che il secondo comma dell'articolo citato, che disciplina gli arresti domiciliari, precisa che quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Cosicché il divieto di frequentare persone estranee, imposto al OR dalla Corte di Appello, dovrebbe intendersi come divieto di comunicare.
Tale ragionamento non è accettabile.
Infatti, pur volendo prescindere dall'assorbente rilievo che il destinatario del provvedimento deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni imposte dal giudice - non suscettibili peraltro di interpretazione estensiva perché incidono in maniera sostanziale sul diritto di libertà costituzionalmente protetto - e che soltanto la violazione di queste ultime può comportare la revoca degli arresti domiciliari con la sostituzione di una misura cautelare più grave ai sensi dell'articolo 276 c.p.p. va detto che il concetto di comunicazione implica come si è già rilevato, quello di trasmettere informazioni e notizie e/o quello di scambiare opinioni con persone diverse da quelle facenti parte del nucleo familiare dell'indagato. Nel caso di specie l'appellante aveva sostenuto di essersi limitato ad aprire la porta di casa e di avere detto all'estraneo, lasciandolo fuori la porta, che il figlio che cercava era uscito.
Si deve, invero, ritenere che la persona alla quale venga imposta la misura cautelare degli arresti domiciliari possa svolgere quelle che sono le normali incombenze domestiche in caso di assenza temporanea dei suoi familiari e che tra queste rientri anche quella di aprire la porta a chi insistentemente suoni il campanello per la semplice ragione che potrebbe trattarsi di un familiare, che ha il diritto di entrare in casa, di un controllo della Polizia al quale l'indagato è sottoposto e che necessariamente deve onorare pena le sanzioni previste dall'articolo 276 c.p.p., dell'ufficiale giudiziario per la notifica di atti processuali, del postino per la consegna di raccomandate, dell'addetto alla misurazione del gas e/o della elettricità consumata eccetera.
È allora evidente che il semplice atto di aprire la porta, in alcuni casi, come si è osservato, sicuramente dovuto - controlli della Polizia, - per verificare chi abbia bussato non può costituire di per sè solo violazione del divieto di comunicare, per la semplice ragione che quell'atto non è qualificabile come comunicazione ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 284 e 276 c.p.p.. Sul punto la ordinanza impugnata nulla ha osservato, nonostante le precise obiezioni dell'appellante, essendosi limitata a rilevare che il OR dialogava con l'estraneo sull'uscio della porta e ciò costituiva violazione del divieto di frequentazione. Sono evidenti allora sia la mancanza di motivazione sia la manifesta illogicità di alcuni passaggi motivazionali della ordinanza impugnata.
L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art.94 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002