Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
La circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell'Unione Europea dal 2004, con la conseguente libera circolazione dei cittadini polacchi nell'ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di adesione, in quanto l'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 può considerarsi norma penale in bianco solo in relazione alla definizione di alcune connotazioni della condotta, ma non nella parte in cui assume come mero presupposto della condotta incriminata la qualifica di straniero extracomunitario, con la conseguenza che, in caso di mutazione di tale "status" dopo la commissione del reato, non si verifica una successione di norma penali integratrici della condotta e non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 42
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 033512/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO US, N. IL 09/11/1946;
2) ET MARIYA, N. IL 05/06/1964;
avverso SENTENZA del 28/02/2006 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Consolo Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. ARICÒ.
OSSERVA
Con sentenza in data 12/7/04, emessa in esito a giudizio immediato, la Corte di Assise di Foggia ha dichiarato AP EP e la cittadina ucraina RE Mariya colpevoli di partecipazione, il primo come organizzatore, a una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati diretti a favorire l'immigrazione clandestina, la permanenza nello Stato e lo sfruttamento del lavoro di cittadini polacchi disposti a venire in Italia per svolgere attività di tipo agricolo (capo A) e di concorso in plurimi episodi di violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 3 e 3 bis (capo B) e - unificati nel vincolo della continuazione tali reati accertati in territorio di Pietragalla e Cerignola sino al 10/7/03, data in cui i Carabinieri avevano fatto irruzione in un casolare isolato trovandovi sette persone di nazionalità polacca mentre altre sei erano già state fatte salire dagli imputati su un furgone - con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti li ha condannati a 5 anni di reclusione e Euro 215.000,00 di multa ciascuno;
li ha invece assolti per insussistenza del fatto da concorrenti addebiti di sequestro di persona e di riduzione in schiavitù.
La decisione di condanna è stata confermata dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza in data 28/2/06 che ha respinto i gravami con cui gli imputati avevano chiesto in via principale di essere assolti sull'assunto che, non potendo più i cittadini polacchi considerarsi stranieri ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 in seguito al trattato di adesione di quel Paese alla Unione europea ratificato con L. 24 dicembre 2003, n. 380, dovesse trovare applicazione, per ciò che riguarda il più grave addebito di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina costituente il reato- fine del ritenuto reato associativo, l'art. 2 c.p., comma 2. Il giudice di secondo grado ha invece escluso trattarsi di un caso di abolitio criminis, e ciò sul rilievo che la qualità di straniero della persona la cui immigrazione clandestina viene favorita rappresenta un mero presupposto della fattispecie oggetto della norma incriminatrice, che non può considerarsi sotto tale profilo norma penale in bianco, presupposto da accertarsi quindi con riferimento alla normativa sulla composizione della Unione europea vigente nel momento in cui è stata posta in essere la condotta contestata agli imputati. Contro la sentenza della Corte di Assise di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore del AP e della RE deducendo violazione di legge sull'assunto che, essendo la norma incriminatrice in questione posta a tutela non dell'interesse dei cittadini extracomunitari la cui immigrazione clandestina viene favorita bensì dell'ordine pubblico interno del quale il legislatore ha ritenuto lesivo l'ingresso non autorizzato di soggetti privi della qualità di cittadini comunitari, essendo i polacchi divenuti tali sarebbe venuto meno il disvalore dei fatti contestati agli imputati.
Si sostiene ancora nei motivi che dal non essere le violazioni della normativa del D.Lgs. n. 286 del 1998 addebitate agli imputati più previste dalla legge come reato dovrebbe automaticamente farsi discendere l'inesistenza del delitto associativo, del quale si sostiene fare comunque difetto l'estremo di un minimo di predisposizione di mezzi. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Il giudice di secondo grado ha fatto invero corretta applicazione del principio - da questa Corte già affermato, in analoga fattispecie, in relazione all'adesione alla Unione europea della Lettonia (cfr. Sez. 6^, 16/12/04, Buglione e altro, rv. 230.951) - secondo cui non può considerarsi abolito il reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato posto in essere nei confronti di stranieri che successivamente alla commissione del fatto non debbano essere più considerati tali avendo acquisito titolo ad entrare e soggiornare nel nostro Paese.
È stato al riguardo già dal giudice di primo grado esattamente puntualizzato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, può considerarsi norma penale in bianco in senso tecnico solo nella parte in cui rinvia ad altre disposizioni dello stesso testo unico per la definizione di una delle connotazioni, rappresentata dalle modalità e finalità illegali del procurato ingresso dello straniero, che in astratto caratterizzano la condotta punita e non invece nella parte in cui assume come mero presupposto, sia pure normativamente definito, della condotta incriminata, che come tale non concorre a delineare il precetto penale, la qualifica di straniero, nel senso di cittadino di Stato non appartenente alla Unione europea o apolide, della persona che viene fatta entrare in Italia.
Con la conseguenza che in caso di mutamento di tale status intervenuto, per effetto di accordi internazionali ratificati dal nostro Paese, dopo la commissione del reato non si verifica una successione di norme penali integratrici della norma incriminatrice e non può quindi trovare applicazione la disciplina prevista dai commi 2 e 4 del codice penale. Non ha pertanto rilievo che i cittadini polacchi dei quali il AP e la RE hanno favorito l'ingresso illegale in Italia abbiano successivamente acquisito titolo, per effetto dell'adesione del loro Paese nell'Unione europea, a circolare nell'area della stessa poiché l'esistenza dei presupposti del reato va verificata in concreto con riferimento al momento in cui questo viene commesso ed è del tutto pacifico che quando è stato consumato il delitto, di carattere istantaneo, ascritto agli imputati in concorso al capo B i predetti cittadini polacchi erano ancora a tutti gli effetti da considerarsi stranieri ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998. Tale conclusione pienamente si giustifica sul piano sostanziale in quanto il venir meno, per qualsiasi ragione, di un presupposto del reato non elimina il disvalore della condotta violatrice della norma penale già posta in essere, il che nel caso di specie è del tutto evidente essendo stati lesi interessi che sono ancora ritenuti degni di tutela penale, quello dello Stato al controllo, in rapporto alle mutevoli esigenze che in ciascun momento si pongono, del fenomeno dell'immigrazione e anche quello degli stranieri interessati che pure ha subito pregiudizio, stante l'approfittamento da parte degli imputati della posizione di debolezza in cui per la loro condizione gli stessi all'epoca dei fatti si trovavano.
Anche il secondo motivo di gravame, attinente all'esistenza degli estremi oggetti vi del reato associativo, è privo di fondamento poiché nella sentenza impugnata è stato evidenziato, con precisi riferimenti a quanto accertato in fatto, che gli imputati agivano in collegamento con quanti in Polonia si occupavano del reclutamento, tramite annunci sui giornali, della manodopera straniera e del trasferimento della stessa in Italia ove veniva impiegata in attività lavorative in condizioni di sfruttamento e che tali operazioni, che avvenivano a ciclo continuo e in modo coordinato, erano rese possibili da una collaudata e articolata, per quanto elementare, struttura organizzativa che disponeva di automezzi e alloggi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2007