Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 5875
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Sentenza 11 gennaio 2007

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La circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell'Unione Europea dal 2004, con la conseguente libera circolazione dei cittadini polacchi nell'ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente alla ratifica del Trattato di adesione, in quanto l'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 può considerarsi norma penale in bianco solo in relazione alla definizione di alcune connotazioni della condotta, ma non nella parte in cui assume come mero presupposto della condotta incriminata la qualifica di straniero extracomunitario, con la conseguenza che, in caso di mutazione di tale "status" dopo la commissione del reato, non si verifica una successione di norma penali integratrici della condotta e non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2007, n. 5875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5875
    Data del deposito : 11 gennaio 2007

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