Sentenza 23 settembre 2005
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La realizzazione di una pista per lo svolgimento di gare motociclistiche richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, atteso che comporta una significativa modifica dell'assetto del territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 41570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41570 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 981
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22382/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHIOPPA Giuseppina n. Napoli 03/06/1950;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/04/05;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza, in data 12/04/2005, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di dissequestro di un'area di mq 7000 sita in Napoli, via Botteghelle, località Mulino Annunziata, appartenente a Schioppa Giuseppina, osservando che sussistevano i presupposti per la misura cautelare adottata, sia per i lavori abusivi realizzati, sia per l'aggravio del carico urbanistico conseguente alla realizzazione di una pista per gare motociclistiche. Precisava che la domanda di sanatoria presentata dall'interessata il 06/12/2004 non escludeva di per sè la necessità della misura cautelare. Ha proposto ricorso per Cassazione la Schioppa, lamentando violazione di legge ed erronea motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare ed alla ritenuta non rilevanza della istanza di sanatoria. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La presentazione dell'istanza di condono non comporta automaticamente la carenza del potere del giudice penale di conservare la misura cautelare del sequestro preventivo, perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze.
La disciplina del condono edilizio non incide immediatamente per impedire l'emissione di un provvedimento cautelare o ai fini della restituzione dell'immobile abusivo, giacché occorre prima accertare la sussistenza di tutti i requisiti perché possa operare la causa estintiva ed è necessaria la sua formale dichiarazione. (Cass. Sez. 3, n. 687, 14/04/1995, rv. 200925; Cass. Sez. 3, n. 556, 05/03/1996, rv. 204708).
La costruzione di una pista per gare motociclistiche, al pari di altre modifiche significative dello assetto del territorio (come strade, sbancamenti) richiede la preventiva concessione comunale (Cass. Sez. 3, 27/07/1995, n. 8507; Cass. Sez. 3; 08/11/1988, n. 2587). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'ultimazione di un'opera abusiva (e non è questo neppure il caso di specie) continua a proiettare conseguenze ulteriori sull'assetto del territorio. (Cass. n. 1551 del 29/05/2000, rv. 216981).
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 500 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005