Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2001, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z LICA ITALIANA 19 A / , 5, R /4 T ee 65078 IS 6 2 N G . .R E B. ALL. BE I R .P R D A A T EL D U D IB E I T S R TA N N T SE E 131 S I E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A RI . N E 04855/01 T A CO M Oggetto TRIBUTI INVIM ESTENSIONE 1 GIUDICATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10359/99 Dott. GI PAOLINI - Presidente ConsigliereDott. Eugenio AMARI Cron. 10336 Dott. Antonio MERONE Re. Consigliere Rep. Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 31/01/01 Consigliere - Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 65078 MINISTERO DELLE FINANZE, UFF. ENTRATE PRATO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ER AN, ER RI US, ER AN, ER ES, ER RT, ER NA, AM RI, elettivamente ER TOMMASO, 2001 domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo 170 studio dell'Avvocato GIAN MARCO GREZ, difensi dagli avvocati FABIO COLZI, ALESSANDRO COLZI, giusta delega a margine;
controricorrente - Commissione avverso la sentenza n. 143/98 della depositata iltributaria regionale di FIRENZE, 07/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato COLZI FABIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del e difeso ex lege Ministro pro tempore, rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro i sigg.ri RI NN, RI AR GU e, nella qualità di eredi di RI UL, RI GI, RI FR, RI AR, RI SA. Pel- leri MA e TI AR, rappresentati e difesi come in atti, per la cassazione della sentenza specifi- 2 cata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributa- ria Regionale di Firenze, accogliendo l'appello dei contribuenti, ha annullato l' avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni (n. 4193, invim, dell'Ufficio del Registro di Prato) originariamente impugnata dagli odierni resistenti.
1.2. In fatto, con atto registrato il 19 febbraio 1992, RI UL (poi deceduto), RI AR Au- gusta, RI NN e RI EL hanno venduto un appezzamento di terreno. L'Ufficio del Registro ha ret- tificato il valore iniziale, riducendolo, ai fini dell'applicazione dell'invim. Soltanto la sig.ra LL ri EL ha proposto ricorso avverso l'avviso di accer- tamento, che la Commissione Tributaria di primo grado ha respinto. Avverso quest'ultima decisione hanno pro- posto appello, oltre alla ricorrente criginaria, sig.ra RI EL, anche tutti gli altri venditori. La Com- missione Tributaria di secondo grado ha accolto tutti gli appelli, dichiarando la congruità dei valori ini- ziali dichiarati. Su ricorso dell'Ufficio, la Commis- sione Tributaria Centrale ha confermato l'annullamento dell'accertamento nei confronti della sola sig.ra Pel- leri EL, ed ha dichiarato inammissibili gli appelli di tutti gli altri venditori. Quest'ultima decisione non è stata impugnata e, quindi, è passata in giudica- 3 to. Nelle more del giudizio, l'Ufficio del Registro di Prato ha notificato ai contribuenti che non avevano im- pugnato l'avviso di accertamento (cioè a tutti tranne RI EL), prima l'avviso di liquidazione ed irro- gazione di sanzione (della quale si discute in questa sede) e poi l'ingiunzione di pagamento. Tali atti sono stati impugnati dai contribuenti che hanno eccepito la illegittimità della pretesa fiscale, invocando l'estensione del giudicato formatosi nei confronti di RI EL, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, C.C. La Commissione Tributaria di primo grado ha respinto il ricorso sul rilievo che i ricorrenti avevano provveduto al pagamento e quindi avevano rinunciato a far valere il giudicato favorevole formatosi a favore della conde- bitrice. Anche questa decisione è stata impugnata dagli odierni resistenti e la Commissione Tributaria Regiona- le, come già accennato ha accolto l'appello, sul rilie- vo che il pagamento, nella specie, non poteva essere interpretato come rinuncia a far valere il giudicato, in quanto era stato effettuato a seguito di atti esecu- tivi.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 1306 C.C. Più specificamen- te, eccepisce a) che l'avvenuto pagamento dell'imposta ri- chiesta ai coobbligati solidali inerti dopo la notifica dell'accertamento equivale a rinuncia a far valere il giudicato più favorevole (SS.UU. 7053/1991); b) che, comunque, gli odierni resistenti han- no partecipato al giudizio nato dal ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato dalla sig.ra RI SA, ottenendo un giudicato negativo e diretto che prevale sulla efficacia riflessa del giudicato inter alios (SS.UU. 7053/1991).
1.4. I sigg.ri RI resistono con controricorso ed hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è privo di fondamento.
2.2. Gli argomenti addotti dal Ministero ricorrente appaiono fallaci e comunque non condivisibili. La cir- costanza di fatto, non contestata dal ricorrente, che i resistenti siano stati costretti ad effettuare il paga- mento per evitare una procedura esecutiva esclude che il pagamento stesso possa essere interpretato come un comportamento liberamente assunto e, quindi, come ri- nuncia a far valere la infondatezza della pretesa fi- comunque, la estensione del giudicato più fa-scale o, vorevole formatosi nei confronti del coobbligato. Pun- 5 tualmente, i giudici di merito hanno motivato che il fatto che i RI "siano stati costretti a pagare a seguito di un avviso di liquidazione e quindi un avviso di ingiunzione esecutivo seguito da un pignoramento mo- biliare e che tali atti siano stati impugnati tempesti- vamente avanti alla Commissione di primo grado e che sia stata sospesa l'esecuzione, su richiesta dei con- tribuenti, dimostra la volontà degli stessi di avvaler- si della decisione favorevole. Il fatto che siano stati costretti a pagare in forza di un atto esecutivo che addirittura ha dato luogo ad un pignoramento, non può in alcun modo far considerare il pagamento come un atto di rinuncia a far valere" l'estensione del giudicato. La sentenza citata SS.UU. 7053/1991, non esamina l'ipotesi del pagamento effettuato in forza di atti esecutivi in pendenza di ricorso avverso l'avviso di liquidazione o avverso l'ingiunzione di pagamento.
2.3. Anche l'argomento secondo il quale gli odierni resistenti non potrebbero invocare il giudicato inter alios, essendosi formato un giudicato diretto nei loro confronti, appare privo di fondamento. Infatti, come emerge dalla narrativa, gli odierni resistenti non han- no impugnato l'avviso di accertamento, ma si sono limi- tati ad appellare la decisione di rigetto del ricorso pronunciata dalla Commissione tributaria di primo grado 6 nei confronti della sig. RI EL. L'appello, ov- viamente, stato dichiarato inammissibile dalla Com- missione Tributaria Centrale e, quindi, non si è forma- to alcun giudicato diretto sul merito, nei confronti degli odierni resistenti. Conseguentemente, proprio in forza della citata sentenza SS.UU. 7053/91, i RI possono beneficiare del giudicato formatosi nei con- fronti della coobbligata RI SA.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Stimasi equo compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 2 APR. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6 8 E 9 1 N A / 5 I O 4 I . / R Z 6 N A 2 A - . T R .R B T U S P . . B I L I D L G A R A L E D E T . R D B E I A T S T N A N I 1 E E S 3 S R 1 E I E A . T N A M