Sentenza 2 maggio 2000
Massime • 1
Nel caso di sequestro di mezzi di trasporto utilizzati per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, il giudice, per disporre la restituzione del mezzo al proprietario, deve,in base ai principi generali sanciti dall'art.240, commi 1 e 3, cod.pen., accertare la di lui estraneità rispetto alla violazione penale che costituisce il presupposto del sequestro, prima, e della confisca, poi. A tal fine, il giudice deve verificare che la condotta del titolare del bene non sia stata inficiata dalla prevedibilità della commissione del reato da parte dell'agente per mezzo della cosa sequestrata, ovvero da un difetto di vigilanza in ordine alla sottrazione della stessa ed al suo uso illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2000, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARTA Presidente del 02/05/2000
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.3249
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N.47435/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO RO
avverso ordinanza del 14.10.1999 G.I.P. TRIBUNALE di PERUGIA sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito MONETTI, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 14 ottobre 1999 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia rigettava l'istanza avanzata da ZO OB mirata al dissequestro del trattore per semirimorchio tg. AA 276 YF e del semirimorchio tg. PC 015639 di sua proprietà, che erano stati sequestrati nel procedimento
contro
GY TR, dipendente della ditta del ZO, indagato per il reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25.7.1998 n. 286 (realizzazione di attività diretta a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato).
Il giudice del merito affermava che i succitati oggetti non potevano essere restituiti, poiché, a norma dei commi 4, 8 e 8-bis del d.lgs.286/1998, i beni utilizzati per commettere il reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cittadini stranieri erano confiscabili senza alcuna distinzione relativa alla loro proprietà.
2. Ricorre per cassazione il ZO, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 12 co. 8^ d.lgs. 25.7.1998 n.286 e 240 co. 1^ e 3^ c.p.), assumendo che erroneamente il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della sua posizione di terzo estraneo alla commissione del reato e che la motivazione del provvedimento gravato era apparente, in quanto mera ripetizione del dettato normativo relativo all'obbligo del sequestro e della confisca dei beni utilizzati per commettere il reato in questione.
3. Il ricorso è fondato.
Il comma 8^ dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998) contiene un rinvio, in quanto compatibili, alle norme contenute nel comma 2^ ter dell'art. 1000 del d.p.r.
9.10.1990 n. 309 (testo unico sugli stupefacenti), che prevede un meccanismo di garanzia a favore del proprietari di mezzi di trasporto sequestrati in relazione alla commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti e, come tali, destinati alla confisca.
Detta normativa sottende, di tutta evidenza, il riconoscimento del diritto del proprietario dei mezzi confiscabili, non implicato nella commissione del relativo reato, a far valere la sua estraneità rispetto alla violazione penale presupposto del sequestro, prima, e della confisca, poi, dei medesimi.
E ciò in applicazione della normativa generale, di cui all'art. 240 co. 1^ e 3^ c.p., in ordine alla impossibilità di ordinare la confisca delle cose servite per commettere il reato appartenenti al terzo, qualora se ne sia dimostrata l'estraneità al reato: normativa non derogata da quella speciale prevista dal citato testo unico sull'immigrazione.
Nè, all'eventuale provvedimento di restituzione della cosa in sequestro, osta il disposto del settimo comma dell'art. 324 c.p.p. (divieto di revoca del sequestro della cosa sottoposta a sequestro preventivo e soggetta a confisca obbligatoria), poiché la citata norma. di mera natura processuale, non deroga ne' innova ai principi generali di cui al citato art. 240 c.p. in tema di confisca obbligatoria della cosa appartenete al terzo estraneo al reato. Ovviamente la mera circostanza che il terzo estraneo non sia stato incriminato per il reato, a seguito del quale è stato disposto il sequestro del bene prodromico alla sua confisca, non è, di per se sola, sufficiente per disporne la restituzione, essendo così facilmente eludibile la legge, dovendo il giudice, per affermare l'invocata estraneità rispetto al reato de titolare del bene, accertare che la sua condotta non sia stata inficiata dalla prevedibilità della perpetrazione del reato da parte dell'agente per mezzo della cosa sequestrata non di sua proprietà ovvero da un difetto di vigilanza in ordine alla sottrazione della stessa e al suo uso illecito da parte altrui: soli parametri, la cui comprovata assenza, riempie di contenuto l'estraneità in questione. Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, in quanto la normativa in tema di confisca obbligatoria della cosa confiscabile appartenente a terzo estraneo al reato non è stata correttamente applicata e la relativa motivazione sul punto si è appalesata meramente apparente perché reiterativa della sola lettera della legge.
Gli atti, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., vanno rinviati allo stesso g.i.p. del Tribunale di Perugia, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo esame dell'istanza dell'odierno ricorrente, attenendosi al principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000