Sentenza 26 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2002, n. 9324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9324 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
09 324 / 02 Aula 'B' ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- SEZIONE LAVORO Lavoro;
Licenziamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 1095/00 Rel. Consigliere Cron.25109 Dott. Federico ROSELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 16/04/02 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente 152 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FA SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8. presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ALBERGHI SRL, in persona del legale CESAVIS rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato --- D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende RA 2002 unitamente all'avvocato GIOVANNI MAINENTE, giusta 1657 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1340/99 del Tribunale di R.G. N. 126/97; VERONA, depositata il 21/08/99 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Ritenuto che con ricorso del 4 gennaio 1990 al Pretore di Vicenza, SA del licenziamento CC chiedeva dichiararsi l'illegittimità intimatole in data 17 febbraio 1989 dalla società Alberghi Cesavis,ordinarsi la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione confermata dal Tribunale, il quale con sentenza del 31 marzo 1995 riteneva non essere stato provato il numero dei dipendenti della società ai fini dell'applicazione della 1. 20 maggio 1970 n. 300 (art.35); che tale pronuncia veniva cassata da questa Corte con sentenza 24 gennaio 1997n. 732, la quale demandava al Tribunale di Verona, giudice di rinvio, di procedere a nuovo accertamento del numero dei dipendenti, informandosi al principio di diritto secondo cui doveva aversi riguardo a quelli presenti non soltanto nel momento del licenziamento, ma anche in un congruo periodo precedente, salva riduzione dell'organizzazione produttiva;
che con sentenza del 21 agosto 1999 il Tribunale di Verona rigettava l'appello proposto contro la decisione pretorile, osservando sulla base della consulenza tecnica che fra il maggio 1987 ed il maggio 1989 mai l'impresa datrice di lavoro aveva superato il numero medio di 12,07 dipendenti;
né erano provati licenziamenti intesi soltanto a mantenere la forza lavoro sotto i quindici lavoratori, M così come apparivano superflue ulteriori indagini, data la copletezza ed attendibilità della perizia;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la CC, mentre la s.r.l. Alberghi Cesavis resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 35 1. n. 300 del 1970, sostiene non essersi attenuto il Tribunale,le,giudice di 3 rinvio,al principio di diritto enunciato da questa Corte in materia di accertamento del numero dei lavoratori occupati nell'impresa, compresi i fittizi lavoratori autonomi e quelli irregolari, sia perché esso trascurò di includere nel numero cinque lavoratori dimessisi quattro mesi prima del licenziamento della stessa ricorrente sia perché non “valorizzò adeguatamente"una deposizione testimoniale, sia ancora perché omise di esaminare un registro tenuto dalla Camera di Commercio e chiamato "diritto annuale"; che la doglianza denuncia in realtà pretese lacune nell'accertamento di fatto e non - una violazione dell'art. 35 cit.; che le dette lacune, rilevanti nel giudizio di cassazione solo se vi si possa ravvisare omessa motivazione su punti decisivi, in realtà non sussistono poiché il collegio di merito ha diligentemente argomentato il proprio convincimento, richiamando una relazione peritale e persino riportando un prospetto concernente il numero dei dipendenti presenti in azienda otto mesi prima e tre mesi dopo il licenziamento;
che è incensurabile in questa sede di legittimità la valutazione di inutilità di altri - mezzi istruttori;
che in definitiva il ricorso tende ad ottenere da questa Corte nuove, inammissibili valutazioni di merito;
che al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali,
P.Q.M.
30,00 La Corte rigetta il ricorso. ToVoltCondanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro, oltre a euro duemila per onorario. Così deciso in ROMA il 16 aprile 2002 Anglich coul Il Presidente Il Cons. Est. hylichu rednico Pouilli 4 Франсо IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 A CI oggi, 26 GIU 2002 E R P U 3 3 IL CANCELLIERE 5 zauco O T T I R I E , D O R T S A