Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica o di ente sfornito di personalità giuridica, questi ultimi non sono legittimati a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, non essendo sufficiente a conferire loro tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essi ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico - e quindi la legittimazione - alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 10681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10681 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AR OHG SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTORINO LAZZARINI 5, presso l'avvocato AMITRANO MARGARETH, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato HUBERT DORNER, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO RIP 32 FORESTE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso l'avvocato COSTA MICHELE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato HANSJORG SILBERNAGL, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/02 BRUNICO, depositata il 17/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/03/2006 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito per il ricorrente l'Avvocato AMITRANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato COSTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 marzo 2002, la ES KA s.n.c. propose opposizione avverso l'ordinanza con cui il direttore della Ripartizione foreste della Provincia autonoma di Bolzano aveva ingiunto a ES KA, in qualità di legale rappresentante della società predetta, il pagamento di L. 30.516.000 per avere, in violazione della L.P. 21 ottobre 1996, n. 21, art. 6, comma 4, eseguito in località Haxaue lavori di movimento terra non autorizzati. Eccepì la nullità del verbale di contravvenzione per la mancata contestazione immediata della infrazione e la nullità, sotto diversi profili della ordinanza-ingiunzione. Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, respinse l'opposizione per difetto di legittimatio ad causam dell'opponente dacché con il provvedimento impugnato era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa a ES KA quale legale rappresentante della ES KA s.n.c.. Quest'ultima, peraltro, non aveva interesse all'opposizione perché, pur essendo per legge responsabile in solido con il proprio rappresentante legale, non era la destinataria del provvedimento, emesso e notificato solo nei confronti di ES KA, nella qualità di legale rappresentante della omonima società in nome collettivo.
Della sopra compendiata sentenza, la ES KA s.n.c. ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi, in seguito lumeggiati con memoria.
Resiste con controricorso, la Ripartizione forestale della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del direttore pro tempore. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, L.P. 7 gennaio 1977, n. 9, art. 2, art. 100 c.p.c. e vizi motivazionali. Sostiene la propria legittimazione all'opposizione posto che la sanzione era stata emanata nei confronti di ES KA, nella sua qualità di legale rappresentante della ES KA s.n.c. con sede in Campo Tures, e notificata allo stesso ES, sempre nella predetta qualità. La formula usata nell'emanazione e in sede di notifica del provvedimento per individuarne il destinatario era assolutamente equivalente a quella, per la verità più frequente, "alla società, in persona del legale rappresentante". Ha errato, quindi, il tribunale nel ritenere che il provvedimento era stato emesso e notificato nei confronti della persona fisica ES KA. Viceversa, la pretesa sanzionatoria era stata rivolta contro la società, legittimata, quindi, a proporre opposizione.
Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9, art. 4, comma 3. Deduce che, essendo stato il verbale di contravvenzione notificato personalmente a ES KA, l'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione si è estinta nei confronti della società, cui non è stata in alcun modo contestata la violazione.
Il primo motivo è infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa nei confronti di ES KA, quale legale rappresentante della ES KA s.n.c. In tale contesto, ES KA deve ritenersi, quale autore della violazione contestata, il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione e il soggetto legittimato a opporvisi. Del resto, come correttamente evidenziato dal giudice a quo, se la sanzione fosse stata applicata nei confronti della ES KA s.n.c. - "ente privo di personalità giuridica", giusta l'espressione usata dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, - l'ordinanza-ingiunzione avrebbe fatto riferimento a essa quale obbligata in solido;
di vero, la richiamata disposizione di legge individua nel rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica l'autore della violazione e nella persona giuridica o nell'ente l'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta. Orbene, attesa l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza-ingiunzione - e tenuto conto dall'insussistenza di litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali, deve escludersi che la persona giuridica o l'ente privo di personalità possano considerarsi interessati e quindi legittimati a proporre opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 allorché l'ordinanza - ingiunzione sia stata emessa solo nei confronti del legale rappresentante, quale autore della violazione, derivando la legittimazione, non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento (come quello di sottrarsi all'eventuale azione di regresso), ma dall'interesse giuridico di cui lo stesso soggetto possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento medesimo (In tal senso, Cass. nn. 19284/2005, 13588/2001, 648/1998, 12515/1997, 6573/1996).
Pertanto, nell'ipotesi in esame, dovendosi ritenere, in base ai rilievi svolti, che l'ordinanza - ingiunzione è stata emessa nei confronti di ES KA, quale legale rappresentante dell'omonima società in nome collettivo, la ricorrente deve ritenersi priva di legittimazione in relazione alla proposta opposizione. Il secondo motivo è palesemente inammissibile, stante l'affermato difetto di legittimazione attiva della società ricorrente a proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio. Al rigetto del ricorso segue la condanna della sua proponente alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari d'avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2006