Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
In materia edilizia, la "speciale" sanatoria prevista dall'art. 18, comma quarto, della L. Reg. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 per taluni interventi edilizi (norma che consente il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti, previa concessione edilizia, anche tacitamente assentita, o denuncia di inizio attività) è inidonea a produrre l'effetto estintivo del reato edilizio, in quanto tale effetto consegue unicamente al rilascio della concessione o permesso di costruire in sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2008, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/02/2008
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 412
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39718/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Maccari Raffaele, difensore di fiducia di ZA HE, n. a Messina il 21.5.1982;
avverso la sentenza in data 25.9.2007 della Corte di Appello di Messina, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Messina in data 19.10.2005, venne condannato alla pena di giorni trenta di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b). Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott., Izzo Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia di colpevolezza di ZA HE in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), ascrittogli per avere eseguito lavori di trasformazione di un locale sottotetto, della superficie di mq. 60, in una unità abitativa senza concessione edilizia.
I giudici di merito hanno affermato che l'autorizzazione in sanatoria chiesta dall'imputato, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13, non era idonea a provocare l'effetto estintivo del reato, poiché i lavori di trasformazione urbanistica del sottotetto di cui alla contestazione erano subordinati al rilascio di concessione edilizia e non risultando, in ogni caso, che l'imputato aveva ottemperato alle prescrizioni della predetta autorizzazione.
La sentenza impugnata ha inoltre escluso che analogo effetto estintivo del reato potesse attribuirsi alla cosiddetta sanatoria regionale di cui alla documentazione informale prodotta dall'imputato ed ha ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 13, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Si deduce che i giudici di merito hanno erroneamente escluso che l'autorizzazione in sanatoria ottenuta dall'imputato non abbia prodotto l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma, poiché i lavori di cui alla contestazione erano soggetti al regime autorizzatorio, ai sensi della L.R. Sicilia n. 37 del 1985, in quanto interventi di minore impatto urbanistico consistenti in mere modifiche interne.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 18, della L.R. n. 17 del 1994, art. 2, nonché carenza,
illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza. Si sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente escluso l'effetto estintivo del reato conseguente al rilascio della concessione in sanatoria di cui alle citate disposizioni delle leggi regionali, che prevedono la possibilità di recuperare, a fini abitativi, i sottotetti;
che sul punto la Corte territoriale ha illogicamente escluso l'applicabilità della sanatoria ai sottotetti già idonei ad uso abitativo.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia la violazione degli artt. 132 e ss. e 163 e ss. c.p., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza. Si deduce che la pena inflitta si palesa incongrua e che nella specie doveva essere esclusa la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere di cui alla contestazione, considerato, tra l'altro, che le stesse avevano formato oggetto di sanatoria.
Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente censura la mancata applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006. Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata ha esattamente rilevato che l'autorizzazione edilizia ottenuta dall'imputato non è idonea a produrre l'effetto estintivo del reato, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13, in quanto l'esecuzione di interventi edilizi diretti a modificare la destinazione d'uso del sottotetto in unità abitativa era subordinata al rilascio del provvedimento concessorio.
Le modifiche apportate alla legislazione nazionale dalla L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, citata dal ricorrente, non prevedono affatto che la modificazione della destinazione d'uso di un immobile possa essere realizzata mediante l'autorizzazione edilizia. Ed, infatti, l'art. 5 della predetta legge regionale subordina ad autorizzazione sindacale i soli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo o altri relativi ad opere pertinenziali ovvero di minimo impatto urbanistico, mentre l'art. 9 della stessa legge, che ha sostituito la L. n. 47 del 1985, art. 26, consente l'esecuzione di opere interne nei fabbricati preesistenti, senza concessione o autorizzazione edilizia, purché non comportino, tra l'altro, un aumento delle superfici utili o la modificazione d'uso della costruzione e delle singole unità immobiliari. La L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 18, emanata successivamente alla commissione del reato, consente, invece, il recupero dei sottotetti a fini abitativi previo, però, l'ottenimento di concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività.
Orbene, con riferimento alla disposizione citata i giudici di merito hanno osservato che la documentazione prodotta dall'imputato è carente di qualsiasi elemento atto ad attestarne l'autenticità e, peraltro, hanno correttamente affermato che il procedimento posto in essere non è idoneo a produrre l'effetto estintivo del reato, poiché tale effetto consegue, ai sensi della L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22 ed attualmente del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e
45, al rilascio della concessione o permesso di costruire in sanatoria effettuato ai sensi delle disposizioni citate, ove ne ricorrano i presupposti, e tale non è una eventuale concessione rilasciata ai sensi della citata legge regionale.
La censura afferente alla entità della pena inflitta è di merito ed è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto all'ordine di demolizione lo stesso può essere revocato in sede esecutiva, ove si accerti che la trasformazione del sottotetto è stata successivamente assentita mediante un regolare titolo abilitativo, mentre nella sede di merito, come già rilevato, la sentenza impugnata ha osservato in proposito che la documentazione prodotta dall'imputato non ha carattere formale.
Anche l'indulto, infine, deve essere applicato in sede esecutiva, previa eventuale revoca della sospensione condizionale della pena. 11 ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2008