Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
In tema di affidamento in prova ai servizi sociali, il comportamento del condannato, che, dopo aver sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni disposte a suo carico, non si presenta mai al servizio sociale, rendendosi irreperibile, costituisce causa non di inefficacia ma di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento, con cui il Tribunale di sorveglianza, anziché valutare ai fini dell'eventuale revoca della misura alternativa la mancata presentazione del condannato ai servizi sociali preposti al controllo, si era limitato a dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza ammissiva al beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2016, n. 51879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51879 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
5 1 8 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 13.09.2016 Registro generale n. 41023/2015 Composta dai Consiglieri: Sentenza n°2720/2016 N° Ruolo: 9 Mariastefania Di Tomassi Presidente Antonella Patrizia Mazzei Giacomo Rocchi Gaetano Di Giuro Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Nei confronti di HYSI BI, nato il [...] Avverso la ordinanza n° 1325/2015 emessa in data 08.09.2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udit i difensor Avv. 1 RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 08.09.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza emessa in data 08.04.2015 dal medesimo Tribunale di Sorveglianza pronunziata nei confronti di YS BI, al quale veniva concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Si legge nell'ordinanza che il condannato non si era però mai presentato all'UEPE di Bari, il quale aveva appunto comunicato questa condotta con nota del 23.06.2015; nel luglio 2015 il condannato veniva dichiarato irreperibile e, all'udienza predetta, il giudice decideva come sopra precisato. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, deducendo, con motivo unico ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.pen. l'erronea applicazione di legge: si evidenzia che l'affidamento in prova al servizio sociale concesso all'YS era iniziato in data 08.05.2015 con la sottoscrizione delle prescrizioni, come da relativo verbale redatto dinanzi al Direttore dell'Istituto di Pena di Lecce;
di conseguenza, la condotta tenuta dall'affidato, che si era reso irreperibile, avrebbe dovuto condurre alla revoca del beneficio e non alla mera dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza ammissiva, con conseguente valutazione del periodo trascorso in affidamento in prova. II P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Per come detto in precedenza, il condannato YS BI aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce l'affidamento in prova al servizio sociale: successivamente alla notifica dell'ordinanza concessiva, vi era stata la sottoscrizione, da parte del condannato, delle prescrizioni disposte dal Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, in seguito, l'UEPE competente aveva comunicato che l'YS non aveva mai preso contatto con il servizio;
all'esito del relativo provvedimento, il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inefficace l'ordinanza ammissiva al beneficio invece di provvedere alla revoca del beneficio stesso. Avverso questa decisione ricorreva il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce. Il principio generale della decorrenza degli effetti della misura alternativa dalla data del verbale di affidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del condannato e l'impegno del medesimo al loro rispetto discende direttamente dal comma 4 dell'art. 94 del DPR n° 309/1990, in perfetto parallelismo con il combinato disposto degli artt. 47 O.P., e 97 del DPR n° 230/2000, il quale prevede appunto che 2 l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'art. 47 O.P., con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste: detto verbale, in caso di condannato detenuto, è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto di pena (norma certamente applicabile anche all'affidamento in prova in casi particolari, per il rinvio operato verso la disciplina generale dal comma 6 del predetto art. 94). Nella fattispecie, il condannato era appunto detenuto ed il verbale di accettazione delle prescrizioni dell'affidamento in prova risulta essere stato sottoscritto dall'YS, dinanzi al direttore dell'istituto di pena, in data 08.05.2015. Da quella data doveva dunque ritenersi formalmente iniziato il periodo di affidamento in prova al servizio sociale: soltanto con nota in data 23.06.2015 del competente UEPE il Tribunale di Sorveglianza ha appreso della mancata presentazione dell'affidato al servizio sociale. Ma allora la conseguenza non poteva essere una mera dichiarazione di inefficacia della ordinanza ammissiva al beneficio indicato, conseguenza che, a rigore, è menzionata dalla normativa all'art. 98 del DPR n° 230/2000 in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo espiando che si cumuli ad altro titolo per il quale il soggetto già fruisca del beneficio penitenziario di più ampia portata. Nella fattispecie, il condannato aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale, aveva sottoscritto il verbale delle prescrizioni, si era impegnato a rispettarle ed era stato scarcerato: la prova aveva avuto inizio ad ogni effetto giuridico, ivi compreso quello relativo alla valutazione della condotta, giacchè l'affidato in prova non è chiamato a fruire di un periodo di libertà incondizionata, ma è bensì sottoposto ad una prova nel corso della quale incombe su di lui l'obbligo di dimostrare la sua capacità di rispettare alcune regole di comportamento. Le prescrizioni, in particolare, costituiscono il contenuto del trattamento alternativo che si sostituisce alla esecuzione della condanna in forma detentiva, determinando il contenuto stesso ovvero l'essenza della pena: la loro finalizzazione è duplice essendo talune intese ad incidere direttamente sul condannato incentivandone la risocializzazione (rapporti con il servizio sociale, attività lavorativa, prescrizioni di solidarietà) e tendendo altre alla neutralizzazione dei fattori di recidiva (obbligo di dimora, limitazioni nei movimenti, divieto di svolgimento di attività o di frequentazioni di soggetti che possono occasionare il compimento di altri reati, divieti di soggiorno, divieti di frequentare determinati locali, ecc.). Così, una volta ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con possibilità di modulare in maniera più idonea le prescrizioni;
del resto, la misura alternativa de qua postula un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio 3 sociale, al quale compete di controllare la condotta del soggetto e di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. Pertanto, il comportamento del condannato che rimanga indifferente all'obbligo di rapportarsi con il servizio sociale dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte e ne consegue che una siffatta condotta ben può essere valutata negativamente dal Tribunale di Sorveglianza, poichè essa si pone in contrasto con le finalità proprie dell'istituto in esame (Sez. 1, 12.03.1996 n. 811, Rv 204015). Il comportamento del soggetto che fa derivare la revoca del beneficio non deve integrare necessariamente la commissione di un reato, ma è sufficiente che sia una violazione degli obblighi comportamentali tale da sostanziare un giudizio di sintomaticità della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo: in altri termini, una smentita della prognosi di rieducabilità formulata al momento della concessione della misura. Va rammentata la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che ha ritenuto doversi rimettere il giudizio sulla revoca dell'affidamento in prova, ordinario o terapeutico, alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a giustificare l'uso del potere affidatogli spiegando le ragioni per le quali taluni comportamenti del condannato (violazioni di legge e/o delle prescrizioni dettate a disciplina della misura stessa) siano stati da lui valutati come indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'Istituto in questione (Cass., Sez. 1, 10 dicembre 2002, Gabriele). Nella fattispecie, il giudice non ha fatto buon governo di detti principi, limitandosi a dichiarare inefficace una ordinanza ammissiva al beneficio in luogo di procedere alla peculiare valutazione sopra indicata, resa necessaria dalla circostanza dell'avvenuto inizio del periodo di prova cui era stato chiamato il condannato. Alla stregua delle considerazioni sopra espresse ed alla luce del disposto di cui all'art. 620 lett. 1) cod.proc.pen., ritenendo che la Corte possa procedere a dare i provvedimenti necessari senza che si prospetti necessario un rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio: contestualmente va dichiarato revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad YS BI con ordinanza 08.04.2015 del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
P.Q.M
Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato e in prova al servizio sociale concesso ad YS BI Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016. Il Consigliere relatore (Antonio Minchellan Within hilla DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5 dichiara revocato l'affidamento con ordinanza 08.04.2015 del Il Presidente (Mariastefania Di Tomassi)