Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2002, n. 10341
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Sentenza 17 luglio 2002

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In materia di servitù, gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù, che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito "ius in re aliena".

In materia di contratto costitutivo di servitù, l'impossibilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ. ricorre solamente nell'ipotesi in cui non sia possibile il passaggio sul fondo servente e non nell'ipotesi di mera difficoltosità dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/2002, n. 10341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10341
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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