Sentenza 30 aprile 2003
Massime • 1
È nulla la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna al domicilio dichiarato od eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto. L'art. 161, comma 1 cod. proc. pen., infatti, è applicabile solo al domicilio dichiarato od eletto in sede di convalida dell'arresto dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato che non sia ne' detenuto, ne'internato, mentre per il soggetto in stato di detenzione la rituale dichiarazione od elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dall'art. 161, comma comma 3 cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2003, n. 26437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26437 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
1. Dott. DE BIASE ARCANGELO CONSIGLIERE
2. Dott. FEDERICO GIOVANNI "
3. Dott. VISCONTI SERGIO "
4. Dott. IACOPINO SILVANA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
1) JO UN alias JO NI N. IL 22/02/1974;
avverso ORDINANZA del 23/01/2002 TRIBUNALE di CASSINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere IACOPINO SILVANA;
lette, le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 31/10/2001 OV NO alias OV NI, condannato dal Tribunale di Cassino con sentenza del 28/3/2001, irrevocabile il 15/15/2001, alla pena di anni due di reclusione e lire 500.000 di multa per il reato di furto continuato aggravato, proponeva incidente di esecuzione volto ad ottenere la declaratoria di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della citata sentenza. Tale notifica era stata compiuta presso lo studio del difensore di fiducia di esso OV, sulla base di un'elezione di domicilio fatta al momento della convalida dell'arresto, mentre, invece, avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio dichiarato all'atto della scarcerazione. In data 23/1/2002 il giudice dell' esecuzione rigettava la richiesta.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dello OV deducendo violazione dell'art. 606, lett. C) C.P.P. in relazione all'art. 161 C.P.P.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Il ricorrente si duole che il giudice del Tribunale di Cassino abbia ritenuto la dichiarazione di domicilio in Roma, Via Collatina Acquatraversa, presso il campo nomadi, da lui effettuata all'atto delle dimissioni dalla Casa Circondariale di Cassino non idonea ad elidere gli effetti della precedente elezione di domicilio fatta in sede di convalida del suo arresto, con la conseguenza che l'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per il reato di furto aggravato doveva considerarsi legittimamente notificato presso il domicilio eletto. Senza dubbio, nel provvedimento impugnato correttamente si afferma che, nel caso in esame, si è in presenza di una elezione di domicilio seguita da una mera dichiarazione di domicilio ed è esattamente richiamata la giurisprudenza che, in linea generale, afferma la non prevalenza della dichiarazione di domicilio sull'elezione, pur se successiva, qualora non si accompagni ad una espressa revoca di quest'ultima. Peraltro, nella fattispecie si versa in una situazione diversa rispetto a quella cui si riferisce la giurisprudenza citata dal giudice dell'esecuzione di Cassino. Infatti, l'imputato ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. in sede di convalida dell'arresto e, quindi, mentre si trovava in stato di detenzione. L'art. 161, comma 1, c.p.p., però. trova applicazione esclusivamente in caso di imputato non detenuto, dovendosi applicare, in caso contrario. l'art. 156 c.p.p. che prevede che le notificazioni all'imputato detenuto avvengano nel luogo di detenzione. Il giudice della udienza di, convalida non avrebbe allora dovuto invitare lo OV a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 co. 1, ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni e, quindi, non avrebbe dovuto ricevere l'elezione di domicilio dello OV presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Bason Luciano, , risultando questa del tutto inutiliter data perché in contrasto con l'inequivoco significato dell'art. 156 c.p.p., norma applicabile per la presenza di imputato detenuto. Ciò risulta chiaramente dalla stessa formulazione dell'art. 161, co. 1, C.P.P. che espressamente prescrive che l'invito a dichiarare o ad eleggere il domicilio deve essere rivolto dal giudice nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato. Qualora l'imputato sia ristretto in carcere, l'art. 161 trova applicazione in un'unica specifica ipotesi, quella prevista dal comma 3 (e non dal comma 1), all' atto della scarcerazione del detenuto. Questi, al momento della scarcerazione, ha un obbligo di dichiarare od eleggere domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto penitenziario il quale dovrà fare l'avvertenza a norma dell'art. 161, co. 1.
L'art. 161, comma 3, C.P.P. parla indifferentemente di obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio proprio perché presuppone che non vi sia alcuna dichiarazione od elezione di domicilio fatta anteriormente nel corso della detenzione. Questo perché, prima della scarcerazione e durante la detenzione, unico luogo ove vanno notificati gli atti all'imputato è, ai sensi dell'art. 156 c.p.p. solo l'istituto di penitenziario (nella specie la Casa Circondariale di Cassino), essendo irrilevanti per l'ordinamento altre eventuali dichiarazioni od elezioni di domicilio dall'imputato detenuto effettuate. Poiché il ricorrente, essendo detenuto. non doveva essere invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio all'udienza di convalida del suo arresto e poiché quindi, sull'elezione di domicilio, in quanto irritualmente effettuata, prevaleva la dichiarazione di domicilio obbligatoriamente fatta ex art. 161, co. 3, C.P.P. , l'estratto contumaciale della sentenza di condanna avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio dichiarato all'atto dell'uscita dello OV dalla Casa Circondariale di Cassino. La notifica compiuta , pertanto, è nulla L'impugnata ordinanza , conseguentemente, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso. Lo OV, in quanto ristretto in esecuzione della pena detentiva inflittagli con la sentenza di condanna di cui trattasi, deve essere scarcerarato se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Ritenuta la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale di Cassino in data 28/2/2001 nei confronti di OV NO, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cassino per l'ulteriore corso;
per l'effetto, ordina l'immediata scarcerazione di OV NO se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003.