Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2003, n. 26437
CASS
Sentenza 30 aprile 2003

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È nulla la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna al domicilio dichiarato od eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto. L'art. 161, comma 1 cod. proc. pen., infatti, è applicabile solo al domicilio dichiarato od eletto in sede di convalida dell'arresto dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato che non sia ne' detenuto, ne'internato, mentre per il soggetto in stato di detenzione la rituale dichiarazione od elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dall'art. 161, comma comma 3 cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/2003, n. 26437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26437
Data del deposito : 30 aprile 2003

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