Sentenza 4 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA BALIGAR CARTOLE SEZIONE PRIMA CIVILE 2801G NE CAUSALE RE: TITOL A CREDITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MUTATIO ED EMENDATIO Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 17042/99 80 - Consigliere Cron. Dott. Giovanni LOSAVIO 21Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 27/06/00 ConsigliereDott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI SASSAZIONE UFFICIO COPIE 448 SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per dirity 1.3000 il 4 GEN. 2001 BANCA INTESA SpA, già BANCO AMBROSIANO VENETO SPA, IL CANCELLIERE INTESA GESTIONI CREDITI, già CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA SpA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate My in ROMA VIA S. GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI LIRE 3000 FLAUTI, che le rappresenta e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato ANTONIO RICCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti CB2/4389 -
contro
Srl, in persona del Curatore, 2000 FALLIMENTO WINNER domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, 1399 elettivamente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo Rilasciata copia legale al sign FLAUTI rappresenta e difende, giusta procura a margine del per fliritti L. 12000+3 1/5 MAR. 2001 controricorso;
IL CANCELLIERE controricorrente avverso la sentenza n. 2032/99 della Corte d'Appello DIRITTI di VENEZIA, depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Donato udienza del 27/06/00 dal PLENTEDA;
LIRE 5000 CANCELLERIA udito per il ricorrente, l'Avvocato Flauti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Manferoce, che ha AX608320 chiesto il rigetto del ricorso;
AX608325 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio al SIG. Manfera 1.300) per diritti || 30 MAR 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OS TO chiese la Il AN insinuazione al passivo fallimentare della società Winner s.r.1., dichiarato il 25.3.1993, del credito di L.586.865.943, di cui L.116.234.559 per saldo passivo del c/c 9294/09 e L.470.631.364 per sette assegni bancari tornati protestati, negoziati per cassa alla società fallita, il cui importo era stato anticipato in parte con valuta e in parte con assegni circolari. Il giudice delegato non ammise quest'ultima frazione di credito, assumendo che il conto stati tratti erasul quale erano dell'amministratore unico e non della società; che il protesto non dimostrava affatto dazioni di hyکچھ danaro in favore di quest'ultima; che l'azione nei confronti dell'emittente competeva alla fallita, beneficiaria dei titoli, e non alla banca. Il AN OS TO propose opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F., asserendo che gli assegni erano stati negoziati per cassa proprio dalla società fallita. Il curatore resistette alla ¨ opposizione che il Tribunale di Treviso con sentenza 28.9.1995 respinse, rilevando che mentre la domanda di insinuazione era stata fondata sul rapporto cartolare, in sede di opposizione si era 3 fatto valere quello sottostante, così mutando la causa petendi. L'Istituto di credito impugnò la decisione, che datala Corte di Appello di Venezia in 12.11/21.12.1998 confermò, rilevando che la pretesa di credito era stata fondata esclusivamente sul rapporto cartolare e che il mutamento di causa petendi in sede di opposizione a stato passivo, da azione cartolare ad azione causale, non fosse consentito, poiché con la prima si fa valere il credito e con la seconda la prova del negozio, con la differenza che diverse sono le eccezioni e le difese che il debitore può proporre. Ha proposto ricorso per cassazione il AN OS con tre motivi, resistiti dal curatore del fallimento, che ha depositato controricorso;
entrambi hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della · controversia, laddove essa ha affermato che gli assegni erano stati prodotti non per comprovare il negozio di anticipazione, ma per legittimare il giratario all'incasso, omettendo però di spiegare - 4 e comunque dando spiegazioni insufficienti e contraddittorie per quale motivo non fosse idoneo alla ammissione del credito il riferimento della domanda alla negoziazione per cassa, che significa pagamento immediato dell'assegno all'atto della presentazione alla cassa, tanto più che tra le parti immediate il credito è unico e trova la sua causa nel rapporto fondamentale. Peraltro, rileva il ricorrente, il giudice delegato in sede di verifica dei crediti non aveva accolto la domanda, non già perché si era fatto valere un credito cartolare, quanto perché era mancata la prova che la banca avesse fattoper quei titoli anticipazioni, mentre il tribunale prima e la corte di appello poi avevano erroneamente ritenuto la immutazione della causa petendi, senza consentire la prova di tale circostanza di fatto. Con il II° motivo è denunziata la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 C. C., laddove la sentenza di merito ha ritenuto che non fosse stata specificata la causale del credito nella domanda di ammissione al passivo, mentre quella causale era stata esplicitata attraverso il riferimento alla "anticipazione sui titoli”, la cui qualificazione giuridica competeva al giudice, al di là delle 5 e dei riferimenti eventualmente denominazioni utilizzati dalle parti. E il giudice erronei sarebbe incorso nel vizio di omesso esame limitando la pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo sostanziale suo contenuto. La stretta connessione dei primi due motivi di censura ne giustifica la trattazione congiunta, vertendo sul mancato esame della domanda in quanto motivazionale relativo alla decisione che, My riferita al rapporto causale, oltrechè sul vizio condividendo la statuizione dei primi giudici, ha ritenuto che non sia idoneo all'esame della pretesa sostanziale di credito vantata dalla ricorrente il riferimento alla "negoziazione dei titoli per cassa". Il ricorso è fondato. Se non è controverso e la esposizione in fatto della sentenza impugnata, in cui è testualmente riportato il tenore - che la domanda didell'atto, ne è riprova insinuazione nel passivo fallimentare al giudice © delegato del fallimento sia stata formulata con riferimento a "a n. 17 assegni bancari negoziati per cassa alla Winner e tornati protestati", è erronea la affermazione della corte di merito, secondo cui 6 essa "aveva per oggetto esclusivamente il credito derivante dagli assegni protestati, non essendo l'Istituto di credito stato indicato perché pretendesse tali somme e cioè quale tipo di rapporto si fosse instaurato tra le parti"; la cassa", infatti, ha il chiaro "negoziazione per significato di una operazione sostanziale, diversa dalla mera girata o dalla girata per l'incasso che trasferisce il mero diritto cartolare, e di essa era al giudice rimesso il dovere sia di verificare il contenuto sia di accertare, in fatto, la उ effettività ed entità, valutando le richieste istruttorie all'uopo avanzate dalla banca e disattese nei due gradi di merito, attraverso l'assorbente rilievo che era stata indebitamente immutata la domanda con l'atto di opposizione allo stato passivo, essendosi passati dalla pretesa cartolare a quella causale. Al contrario la circostanza che il giudice delegato al fallimento, nel rigettare la domanda di ammissione, avesse affermato - come lo stesso nella sua difesa, controricorrente dà atto provvedimento che riportando il tenore del "l'avvenuto protesto dei titoli non dimostra affatto una dazione di somma alla società in virtù 7 dei titoli stessi" - dimostra che l'esame compiuto in sede di verificazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 96 L.F. ebbe riguardo proprio alla prospettazione del rapporto causale, risolto negativamente per il creditore, perché era mancata la prova del versamento delle somme che la "negoziazione per cassa" supponeva. Conseguentemente l'indagine avrebbe dovuto essere compiuta su quell'aspetto di merito, attraverso i mezzi di prova dedotti, se ed in quanto ammissibili e rilevanti, anziché essere impedita dal divieto invocato dello ius novorum posto dall'art. 345 c.p.c., peraltro nella specie operante, atteso che l'azione cartolare enon l'azione causale, rivolte ad ottenere 10 stesso bene e quindi con identità di petitum, hanno anche la stessa causa petendi, se persostanzialmente - quest'ultima si intende la situazione giuridica complessivamente invocata a sostegno della domanda e non la singola norma ° disposizione che nell'ambito della situazione conferisce fondamento alla relativa pretesa (Cass. 8990/1997; 1705/1995; 4654/1986). L'obbligazione cartolare, infatti costituisce solo lo strumento aggiuntivo del quale il creditore può avvalersi per ottenere lo stesso 8 pagamento;
per cui può ritenersi non consentito solo il mutamento della domanda con cui risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso come petitum mediato, cioè come richiesta di attribuzione di un determinato bene, al di là del provvedimento richiesto, con la conseguenza che non è ravvisabile una mutatio libelli vietata, ma una consentita emendatio, allorchè la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea legittimare la concreta attribuzione del bene a materiale, oggetto della originaria domanda (Cass. 4465/11995). ک ی Né può ipotizzarsi un maggior rigore in sede di opposizione a stato passivo fallimentare di quanto l'art. 345 c.p.c. consente negli ordinari giudizi di gravame, giacchè la natura impugnatoria di tale ragionevolezza la giudizio priva di qualunque dell'art. 98 L.F. proposta dal interpretazione controricorrente. considerazioni portano Siffatte * all'accoglimento del III° motivo del ricorso peraltro assorbito da quanto rilevato in ordine ai primi due mezzi con cui la ricorrente denunzia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 9 c.p.c., per avere la corte affermato che tra azione cartolare ed azione causale non ci sia rapporto di identità, sicchè non sarebbe consentito al creditore passare da una all'altra senza modificare la causa petendi. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese del giudizio di 100T 250.000 cassazione. 60000
P.Q.M.
310000 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, altra sezione, anche per le spese. Roma, 27.6.2000 M. Annunziata 21 PRESIDENTE L'ESTENS RE нику CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Juse Paulus Depositato in Cancelleria f I 01 1 IL CANCELLIERE 0 22 E 0 2 A T GEN 2 Jure Vous ne A 0 M . 001 R 0 . T L O N A L 0 R N E O 1 E M P E i G O a NTRATE 3 P z l i I i R . E v L i r I r L I § e F a 2 m i L I S i D z : i e D E d a t c u e 2 i r D a e G N i I i s A d t r t e H c O A t e G n I C n i R o o v i e O 6 z t C i g o i C v t I r r 4 n i A F e A a R D r S F e a t 1 s 6 s 1 n s c i U s M o . 3 . t p t e g p s . o O r e e C t n D R ( R l l I a e r i l ( 10