Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' 01 374 /03 NOME EL OPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 16390/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Cron. 2946 Dott. TO FIGURELLI Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Pietro CUOCO |Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: AUTOLAVAGGIO ANTONICELLI DI ANTONICELLI DONATO & C. S.N.C., ANTONICELLI DONATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2002 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 4753 rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA -1- GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
Preture Circondariale di Marčka controricorrente - avverso la sentenza n. 35/99 della Sezione distaccata for Protura[Pratura di SASSUOLO, depositata il 01/07/99 R.G.N. | 6588/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 21/11/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato COGGIATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Direzione Provinciale del lavoro di Modena ha emesso ordinanza ingiunzione di pagamento in data 8.7.1998 nei confronti della ditta Autolavaggio Antonicelli di Antonicelli TO e C. S.n.c. per violazioni amministrative connesse all'assunzione irregolare di due lavoratori extracomunitari. L'ingiunta proponeva opposizione, deducendo che i due extracomunitari erano stati assunti non per il periodo contestato nel verbale ispettivo e nella ordinanza ingiunzione di due anni, bensì per periodi più brevi di ZE alcuni mesi, per i quali aveva già provveduto a pagare "1'opportuno" condono a Inps e Inail. Con sentenza 10 maggio/1 luglio 1999 n. 35 il Pretore di ha respinto Modena, sezione distaccata di Sassuolo, l'opposizione, ritenendo attendibili le dichiarazioni dei inattendibile perché due lavoratori interessati, ed generica la dichiarazione del teste indicato a difesa. Tra l'altro il Pretore desumeva la mancanza di interesse dei due lavoratori dalla circostanza che anche il periodo più breve ammesso dalla opponente avrebbe consentito loro di ottenere la regolarizzazione nel nostro Paese. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ingiunta, con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. ( )3 T La intimata Direzione provinciale del Lavoro si costituita con controricorso, tramite l' Avvocatura dello Stato, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2°, d. 1. 18 novembre 1995 n. 489 (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza giudizio di impugnata nella parte in cui ha basato il attendibilità dei testi su una norma entrata in vigore successivamente al momento della loro dichiarazione agli agenti ispettivi. азие Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.) censura la valutazione data dal giudice d'appello della dichiarazione resa dal teste a difesa LO ZO. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro inammissibili, perché non attinenti a connessione, sono punto decisivo della controversia. Si deve infatti osservare che gli illeciti contestati, di violazione di norme in materia di collocamento, hanno, come giustamente rilevato dalla resistente, carattere irrilevante che i due istantaneo, e pertanto diventa lavoratori siano stati occupati per il periodo più lungo accertato dal giudice del merito о da quello più breve ammesso dal datore di lavoro. 4 Né nel presente giudizio di legittimità la ricorrente ha riproposto la questione, avanzata nel ricorso in opposizione, dell'effetto sanante del condono previdenziale anche rispetto alle violazioni delle norme sul collocamento, effetto che non è automatico né generalizzato. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono oltre Euro duemila per liquidate in Euro onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 10,00 - oltre Euro duemila per onorari di avvocato. della Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 21 novembre 2002. Sezione Lavoro, c.hm. non fum. Il Presidente Il Consigliere Estensore Alay де чащей IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria A M E SEM. 2003 R oggi P U S R CANCELLIERE O C Inpscontributi\condono-napplic 132 colloc RG 16390/2000 5