Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
Rispetto all'ipotesi di perdita del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo della pensione in godimento per effetto della liquidazione, in epoca successiva al 30 settembre 1983, di una seconda pensione, principale secondo i criteri indicati dall'art. 6 D.L. 2 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, è rimasto immutato il regime giuridico della titolarità di un'unica pensione integrata sicché si determina la perdita dell'integrazione stessa in caso di superamento del previsto limite di reddito senza che possa operare la regola della cosiddetta cristallizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/1999, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente
" Vincenzo Trezza - Consigliere
" Pasquale Picone Rel. "
" Grazia Cataldi "
" Giovanni Amoroso "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON NZ, nella qualità di erede di RI OL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti gli avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- costituito con procura -
per l'annullamento della sentenza (lei Tribunale di Roma n. 2990 del 21.2.1995 (r.g. 49017/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.2.1999 dal Relatore Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Giuseppe Li Marzi per delega dell'avv. Boer e Michele Di Lullo per delega dell'avv. De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, decidendo sul l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta da RI OL per l'accertamento del diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità ed alla conservazione dell'importo pensionistico integrato per il periodo successivo al 30 settembre 1983, ha così statuito: "In parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di RI OL in ordine alla conservazione del trattamento pensionistico di reversibilità spettante alla data del 30.9.1983..." li Tribunale, accertato in fatto che la OL godeva di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (pensione di reversibilità Inps), nonché di altri trattamenti pensionistici a carico dello Stato e dell'Istituto postelegrafonici per un ammontare complessivo, alla data del 30 settembre 1983, di L 8.818.000, ha giudicato non condivisibile l'assunto della parte appellata, secondo cui l'ipotesi era quella di perdita del diritto all'integrazione (sull'unica pensione percepita dall'Inps) per superamento del limite di reddito, perché, invece, si era in presenza di concorso di due o più pensioni (a carico dell'Inps e di forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria), con cessazione del diritto all'integrazione per effetto del superamento del limiti massimi di reddito (l'importo della pensione erogata dall'Istituto postelegrafonici era stato per il 1983 di L 5.535.000), ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 462/1983, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 22, l. 537/1993, nel testo emendato dalla sentenza costituzionale n. 240/1994. La cassazione della sentenza è domandata da NZ NE, nella qualità di erede di RI OL, con ricorso per un motivo unico, ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. L'Inps si è costituito con deposito della procura speciale ai difensori.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale denunzia violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638 (art. 360, n. 3), nonché difetto di motivazione in ordine ai presupposti (art. 360, n. 5) - la ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di verificare il presupposto della pluralità di pensioni integrate (o integrabili) al minimo, richiesto dall'art. 6, comma. 3, del decreto legge per l'operatività della regola dell'unicità dell'integrazione, considerato che, invece, quando una sola delle pensioni concorrenti risulti integrabile al trattamento minimo, la norma applicabile è contenuta esclusivamente nel comma 1 dello stesso articolo. Peraltro, aggiunge la ricorrente, il Tribunale ha comunque accertato in fatto l'assenza di integrazione sulle pensioni concorrenti, poiché ha motivato l'esclusione dal diritto alla c.d. "cristallizzazione" non sulla base del fatto che una pensione concorrente già fruisse del l'integrazione al minimo, ma perché essa risultava di importo superiore al minimo nel 1983, sicché, corretto l'errore giuridico consistito nel ricondurre la fattispecie sotto la previsione del comma 3 dell'art. 6, deve essere riconosciuto il diritto, al sensi del commi 1, 6 e 7 dello stesso articolo, alla conservazione del trattamento di reversibilità integrato al minimo in atto al settembre 1983 nell'importo "cristallizzato" per effetto del superamento del limiti di reddito, con decisione nel merito della controversia.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso la ricognizione del dati normativi e la considerazione che tra le pensioni indicate nel primo comma dell'art. 6 del d.l. 463/83 sono comprese anche quelle a carico delle gestioni sostitutive o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, riferisce che l'Inps aveva sostenuto, con i motivi d-1 appello, che la conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino al suo riassorbimento per effetto degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica, è prevista dalla legge per il solo caso di cessazione del diritto all'integrazione a causa del superamento del limite di reddito, ma non per la diversa ipotesi della perdita dell'integrazione della pensione ulteriore per effetto della nuova regola dell'unicità dell'integrazione stessa, cosicché il beneficio della "cristallizzazione" non poteva competere al titolare di più pensioni integrate al minimo.
Il Tribunale ha poi ricordato: l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disposizione del comma 7 dell'art. 6 d.l. 463/1983 si riferisce anche all'ipotesi di cumulo di due o più
pensioni, con conseguente "cristallizzazione" di tutte nel caso di superamento del limiti di reddito;
soltanto di quelle non più integrabili per il piurititolare il quale conservi il diritto all'integrazione della pensione individuata secondo i criteri indicati dal comma 3 del medesimo articolo;
il successivo mutamento del quadro normativo di riferimento per effetto dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge definita di interpretazione autentica e quindi retroattiva, secondo il cui disposto, in caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. 463/1983, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dell'art. 6 dello stesso testo normativo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione;
l'ulteriore mutamento determinato dalla sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1994, n. 240, dichiarativa dell'illegittimilà costituzionale dell'art. 11, comma 22, l. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui - nel caso di più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola consci va il diritto all'integrazione ai sensi dell'art- 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983..., convertito in l'11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla (lata indicata, fino a assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica".
Ha concluso, quindi, nel senso che la regola di giudizio applicabile ai rapporti insorti anteriormente al 30 settembre 1983, e non ancora definiti, è fornita dall'art. 6 del d.l. 463/1983, nella nuova lettura determinata dall'art. 11, comma 22 , della l. n. 537-1993, nel testo risultante a seguito della sentenza costituzionale sopra richiamata, che ha collegato la c d. "cristallizzazione" al requisito del reddito, facendo venire meno il divieto di integrazione a decorrere dal 1^ ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori e operante il divieto stesso per i soggetti in possesso di redditi superiori al limite legale.
Sulla base di queste premesse in diritto, il Tribunale è pervenuto all'accoglimento dell'appello dell'Inps sul rilievo che la OL era titolare di una pluralità di pensioni e che, alla data del 30 settembre 1993, il diritto all'integrazione era cessato per effetto del superamento del limite di reddito, ragione per la quale la pensione già integrata doveva esserle corrisposta esclusivamente nell'importo a calcolo per il periodo successivo.
Ma, come osserva esattamente la ricorrente, il Tribunale ha falsamente applicato il dato normativo, pur esattamente ricostruito, ad una fattispecie non riconducibile al caso di più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto al l'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983.
Infatti, come con certezza si evince dalla sentenza impugnata, RI OL era titolare di trattamento pensionistico a carico dello Stato (per il quale non è prevista integrazione al minimo). di pensione indiretta a carico dell'Istituto Postelegrafonici (il cui importo esclude che sia stato integrato) e di pensione di riversibilità a carico dell'Inps integrata al minimo. Il diritto all'integrazione al minimo è cessato alla data del 30 settembre 1983 a causa del superamento dei limiti di reddito, in forza del disposto dell'art. 1 del d.l. 463/1983, per cui la fattispecie ricadeva puntualmente nella previsione del comma 7 dello stesso articolo, secondo il quale l'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 (sistema di perequazione automatica), importo determinato ai sensi del comma 6 (criteri per la determinazione dell'importo delle pensioni non più integrate al trattamento minimo alla data di cessazione del diritto all'integrazione).
Pertanto, tra le regole applicabili alla fattispecie non era compresa quella di cui al comma 3 dell'articolo, concernente il principio dell'unicità dell' integrazione, regola alla quale si riferisce la vicenda giurisprudenziale prima (di interpretazione del comma 7 nel senso della sua applicabilità anche al caso di perdita dell'integrazione su una o più pensioni "ulteriori") e quella normativa poi (corresponsione delle pensioni non più integrabili, in forza della regola dell'unicità dell'integrazione, nell'importo "cristallizzato" alla data del 30 settembre 1983 anche per il periodo successivo, e fino al riassorbimento, per i soli piurititolari con redditi superiori al limite fissato dalla legge: art. 11, comma 22, l. 537/93, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale n.
240/1994). In altri termini, come è reso palese dalla lettera dell'art. 11, comma 22, l. 537/93, l'interpretazione autentica (o la modifica retroattiva) ha avuto ad oggetto i commi 5, 6 e 7 del d.l. 463/1983 con esclusivo riferimento al caso del concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, lasciando immutato il regime giuridico della titolarità di un'unica pensione integrata. In tal caso infatti, non si può dubitare che la perdita del diritto all'integrazione per effetto del superamento del limite di reddito renda applicabile la regola della c.d. "cristallizzazione" enunciata dal comma 7 dell'art. 6 d l. 463/1983. L'accoglimento del ricorso per falsa applicazione di norme di diritto consente la decisione della causa nel merito, con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello dell'Inps contro la sentenza di primo grado, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma primo, c.p.c.). Ferme le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, l'Inps è condannato alle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate nelle misura di cui in dispositivo (art. 385, comma secondo, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Pretore di Roma;
condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessive L 1.500.000 per diritti e onorari, nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L 19.000 e in L 2.500.000 per onorari, con attribuzione all'avv. Paolo Boer che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999