Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9359 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
09359 2 02 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL ALIANO COR EQU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 23293/99 Consigliere Cron. 25213 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NANSEN 100, presso lo studio dell'avvocato MATTEO CARIDI, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, DIREZIONE REG. ENTRATE CALABRIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 25/99 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 2002 20/04/99; 1081 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CARIDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso di accertamento del 30 aprile 1987 l'Ufficio delle Imposte Dirette di Soverato accertava carico del geom.NT AL un maggior reddito di 62 milioni derivante dalla rivendita di un appartamento acquistato allo stato di rustico e poi venduto dopo averlo rifinito. Il geom.AL impugnava l'accertamento, contestando il valore indicato e sostenendo che non vi era stato alcun intento speculativo, in quanto originariamente l'appartamento sarebbe stato acquistato per trasferirvici con tutta la famiglia. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso. Con sentenza in data 17 febbraio / 20 marzo 1999 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria fissava in sessanta milioni il prezzo dell'immobile compravenduto ed in venti milioni il valore della plusvalenza.
2. Propone ricorso per cassazione il contribuente AL NT, rappresentato e difeso -come da procura in calce all'atto dall'Avv.Matteo Caridi di Roma, ed elettivamente - domiciliato presso il medesimo, chiedendo che la Corte annulli la sentenza impugnata con ogni statuizione conseguente, ed esponendo due motivi di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il geom.AL eccepisce i vizi di omessa ed insufficiente motivazione e di violazione di legge. La sentenza avrebbe ignorato, infatti, le eccezioni proposte dal medesimo ricorrente, e riguardanti l'inammissibilità, perché generico ed indeterminato, dell'appello proposto dall'Ufficio. L'appello si sarebbe limitato ad eccepire genericamente una presunta carenza di motivazione della prima sentenza;
i motivi di censura non erano stati specifici, e l'Ufficio appellante non aveva riproposto espressamente questioni o eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado. Queste ultime dovevano ritenersi rinunziate non essendo state espressamente riproposte. - - l'atto di appello Di conseguenza secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Invece la Commissione Regionale non ha motivato affatto sull'eccezione contribuente di inammissibilitàdel dell'appello, ed anzi ha parzialmente accolto lo stesso appello dell'Ufficio.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce, sotto un differente profilo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con insufficiente e contraddittoria motivazione. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto di fissare equitativamente il valore finale dell'immobile e l'entità delle spese, basandosi sull'affermazione che i valori stessi avrebbero costituito elementi notori. La Commissione, in realtà, avrebbe riconosciuto che l'Ufficio aveva errato nel determinare i valori di accertamento, ed aveva ritenuto di rideterminare lei stessa questi valori. Gli Uffici non potrebbero ritenere la falsità dei prezzi riportati dal contribuente per il solo fatto che non rispecchino il reale valore di mercato di un bene. A questo fine occorreva una prova rigorosa;
né il valore di un immobile poteva rientrare, ai fini tributari, nella categoria del fatto notorio. Il ricorrente ribadisce, ancora, che non vi era stato intento speculativo.
3. Il primo motivo è infondato. L'atto di appello (che la Corte ben può esaminare a questi fini, trattandosi dell'esame di un'eccezione di carattere processuale) in realtà era articolato e motivato, ed indicava con sufficiente specificità i motivi dell'impugnazione. Perciò non poteva considerarsi inammissibile, né comportava rinunzia alcuna alle argomentazioni svolte, e alle eccezioni proposte, nel corso del giudizio di primo grado. R Il giudice di appello ha disatteso, sia pure implicitamente, l'eccezione, proposta dal contribuente. di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; né era tenuto a motivare espressamente su di essa.
4. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato. La Commissione Tributaria ben poteva rideterminare (come ha fatto) il valore dell'immobile trasferito, e non doveva limitarsi necessariamente a confermare, o respingere la valutazione dell'Ufficio. In sostanza la Commissione ha confermato soltanto in parte l'accertamento di maggior valore effettuato dall'Ufficio, ed ha accolto soltanto in parte il contenuto della domanda di merito del contribuente. Non è vero che, nel rideterminare il valore. la Commissione Tributaria Regionale sia avvalsa di pretesi fatti notori, e, del resto, questa espressione non si rinviene nel testo della sentenza impugnata. Piuttosto la Commissione Regionale si è avvalsa, del tutto legittimamente, di regole di esperienza, tali dovendosi considerare le notizie di comune dominio di tutti gli operatori di un settore (nel caso quello immobiliare) sui valori correnti di determinati beni (nel caso gli immobili) in un determinato momento storico in un certo luogo.
5. Conclusivamente dunque il ricorso è infondato, e non può che essere respinto. Dato che la parte intimata non si è costituita, non sussistono cui la Corte debbaspese suscettibili di rifusione su provvedere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (dr.Stefano Monaci) (dr.Bruno Saccucci) пило Гасчис IL CANCELLIERE C CANCELLERIA Osvaldo IO 27 GIU, 2002 Oggi IL CANCELLERE 01 AL IO 1 5