Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8250 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 8250 0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 4044/99 Consigliere Cron. 18977 Dott. Arcangelo DE BIASE Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: TI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2017 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 3193/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/02/98 R.G.N. 24649/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 4044/99 Svolgimento del processo VA ha convenuto in giudizio l'INPS avanti al ET Pretore di Roma per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno di invalidità. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 28 febbraio 1990 ha respinto la domanda per difetto del requisito sanitario. A seguito di impugnazione della lavoratrice il Tribunale di Roma, disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza qui impugnata ha respinto l'appello, attesa la scarsa incidenza funzionale delle patologie riscontrate alla periziata sulla capacità di lavoro della medesima. Avverso detta sentenza la ET ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. D. Ag. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia insufficienza e contraddittorietà di motivazione e si sostiene che il Tribunale avrebbe acriticamente condiviso le conclusioni del CTU nominato in appello senza valutare nella sua complessità il quadro invalidante riscontrato alla istante e senza tener conto della concreta ed obbiettiva riduzione della capacità di lavoro della medesima. Il ricorso è infondato. Le censure mosse dalla ricorrente, nonostante il richiamo formale anche al vizio di violazione di legge, si risolvono unicamente nella prospettazione di vizi di motivazione e non sono condivisibili. 2 Il Tribunale ha dato sufficiente ragione della propria decisione avendo posto in rilievo che entrambe le consulenze tecniche, effettuate in primo ed in secondo grado, hanno concluso che la periziata non presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti alle proprie attitudini, atteso anche il carattere non usurante del lavoro svolto, in quanto le patologie da cui essa è affetta (sindrome linfoflebostatica agli arti inferiori, esiti di frattura malleolare collo piede sinistro, lieve glaucoma, gastrite cronica e ipertensione arteriosa), considerate singolarmente e nel loro complesso, hanno scarsa incidenza sulla capacità di lavoro dell'interessata. Le considerazioni espresse dal Tribunale assolvono in modo sufficiente all'obbligo della motivazione in quanto, secondo D.Ag. consolidata giurisprudenza, il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso (Cass. n. formulato12630 del 1995) quando le parti non abbiano specifiche censure alla relazione peritale (Cass. n. 6822 del 1995, Cass. n. 2114 del 1995). Nella specie non risulta che la ricorrente abbia formulato con l'atto di appello specifiche censure alla relazione del perito d'ufficio nominato dal Pretore, del cui mancato esame possa dolersi in questa sede, né puntuali rilievi risulta aver formulato nel ricorso per cassazione contro la relazione del CTU nominato dal Tribunale. Infatti, le censure espresse con il ricorso per cassazione sono formulate in termini che disattendono il principio secondo 3 cui, quando il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità, sulle conclusioni del CTU, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunziabile in cassazione, è 0 deficenzenecessario che siano riscontrabili carenze diagnostiche, о affermazioni illogiche с scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225 del 2000). della ricorrente, lungiNella specie le doglianze dall'indicare la presenza nella relazione peritale di errori diagnostici o di lacune sul piano scientifico, si risolvono in definitiva nella prospettazione di una diversa valutazione dell'incidenza delle varie patologie riscontrate sulla capacità di lavoro, senza alcun sostegno di dati scientifici, e vanno pertanto disattese. Per tutte le considerazioni sopra espresse il ricorso, dunque, deve essere respinto. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non si deve far luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 aprile 2001 I D , A S O 0 S L Il Presidente Il Cons. estensore 1 buzlichen Inaulḥ L A 3 . T O 3 T , B 5 R Фіжий Дярпім A I S 'A . D E Dh ее L P N A L S T E I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A I E D IL CANCELLIERE E , A E G O T Depositato in Cancelleria O R G N T T E E IS IT L S oggi, 18.610. 2001 E G R I E A D R L L O E P D U IL CANCELLIERE, S Z I T O R N O E C