Sentenza 4 gennaio 2001
Massime • 4
Nella individuazione degli appalti leciti assoggettati alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo di detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., nella parte in cui differenzia il trattamento riservato alle imprese esercenti un pubblico servizio da quello applicabile alla generalità delle imprese, e in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost., nella parte in cui configura la possibilità di una diversità di trattamento economico e normativo tra i dipendenti delle società appaltatrici, a parità di mansioni, a seconda che l'impresa appaltante sia o meno un'impresa esercente un pubblico servizio.
L'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione delle linee e reti di distribuzione non è compresa nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369; ne consegue che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore industriale del quale fanno parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione del riportato principio in relazione ad attività di potenziamento e ampliamento di reti telefoniche).
L'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione delle linee e reti di distribuzione non è compresa nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369; ne consegue che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore industriale del quale fanno parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione del riportato principio in relazione ad attività di potenziamento e ampliamento di reti telefoniche).
Nella individuazione degli appalti leciti assoggettati alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo di detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., nella parte in cui differenzia il trattamento riservato alle imprese esercenti un pubblico servizio da quello applicabile alla generalità delle imprese, e in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost., nella parte in cui configura la possibilità di una diversità di trattamento economico e normativo tra i dipendenti delle società appaltatrici, a parità di mansioni, a seconda che l'impresa appaltante sia o meno un'impresa esercente un pubblico servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A 0069/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N. 14080/98 -Cron.2191 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " Fabrizio Miani Canevari Consigliere -Rep. TI Bruno Battimiello " Rel. -Ud. 28.11.2000 12 Raffaele Foglia " -Oggetto: 31 FL CH "1 Lavoro CORTE SUP A DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Rilasciata copia legale ORDINANZA INPSal Sig. sul ricorso proposto per diritti L. il 12 FEB. 2001 da IL CANCELLIERS - INPS, in per- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente
contro
ND MA, elett.te dom.to in Roma alla via G.G. (172) Belli n. 27 presso l'avv. Gabriella Del Rosso che lo rappre- 2 DEL ROS.EUROSD 1 20.나워... 1 senta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n° 151/98 in data 6/13 maggio 1998 (R.G. 42/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Vincenza Gorga;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'estinzione del giudizio per rinuncia. Fatto e Diritto Ritenuto che 1' INPS con atto notificato in data 21 luglio 1998 ha proposto ricorso per cassazione
contro
TO MA avverso la epigrafata sentenza del Tribunale di Fi- renze, notificata il 16 giugno 1998; che l'intimato si è costituito con controricorso notificato il 4 agosto 1998; che con dichiarazione depositata nella cancelleria della Corte il 24 novembre 2000 l'Istituto ha rinunciato al ricor- so;
N che detta rinuncia risulta sottoscritta dal Presidente lega- le rapp.te p.t. dell'INPS e da uno dei suoi difensori, non- chè, per adesione, dal difensore del controricorrente;
2 che a seguito di detta rinuncia il presente giudizio va di- chiarato estinto, con condanna dell'Istituto rinunciante al- le spese, liquidate come in dispositivo;
che, infatti, l'avv. Gabriella Del Rosso, che ha aderito al- la rinuncia per il controricorrente, non risulta a tanto au- torizzata con mandato speciale (art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna l'INPS al pagamento delle spese, liquidate in £ 18.000, oltre a £ 1.500.000 per onorario, da distrarsi in favore dell'avv. Ga- briella Del Rosso, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000. Il Presidente Junim. Ravagman' Il Consigliere estensore Buns Balti miell Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depo itata in Cancelleria 25 6E A S 0 - CLABORATORE 1 A . . DI CANCELLERIA T 2 T R A A 3 ' 7 L L - L A 8 E - 1 D 1 I O S C E S E G L G L E A L A L L E D 3