Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 69
CASS
Sentenza 4 gennaio 2001

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Nella individuazione degli appalti leciti assoggettati alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo di detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., nella parte in cui differenzia il trattamento riservato alle imprese esercenti un pubblico servizio da quello applicabile alla generalità delle imprese, e in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost., nella parte in cui configura la possibilità di una diversità di trattamento economico e normativo tra i dipendenti delle società appaltatrici, a parità di mansioni, a seconda che l'impresa appaltante sia o meno un'impresa esercente un pubblico servizio.

L'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione delle linee e reti di distribuzione non è compresa nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369; ne consegue che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore industriale del quale fanno parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione del riportato principio in relazione ad attività di potenziamento e ampliamento di reti telefoniche).

L'esecuzione di appalti concessi da imprese che esercitano un pubblico servizio e che abbiano ad oggetto l'installazione delle linee e reti di distribuzione non è compresa nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 3 legge 23 ottobre 1960 n. 1369; ne consegue che le imprese appaltatrici possono applicare nei confronti dei loro dipendenti il trattamento economico e normativo proprio del settore industriale del quale fanno parte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione del riportato principio in relazione ad attività di potenziamento e ampliamento di reti telefoniche).

Nella individuazione degli appalti leciti assoggettati alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo di detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., nella parte in cui differenzia il trattamento riservato alle imprese esercenti un pubblico servizio da quello applicabile alla generalità delle imprese, e in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost., nella parte in cui configura la possibilità di una diversità di trattamento economico e normativo tra i dipendenti delle società appaltatrici, a parità di mansioni, a seconda che l'impresa appaltante sia o meno un'impresa esercente un pubblico servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 69
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 69
    Data del deposito : 4 gennaio 2001

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