Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE Aula 'A' MATERIA EQUA RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 0 3 9 60/03 IN NOME DEL POPOLNITALIANO LA CORTE SUPR etto SEZIONE PRIMA CIVILE EQUO INDENNIZZO IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5671/02Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 5053 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. моз Ud. 28/01/2003Dott. Stefano BENINI Consig liere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO RA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, * • presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNINI MARCO €/o PRANDINA DIEGO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 12, pressi 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MESSINA, 180 14 depositato il 04/10/01 (N. 73/200104/10/01 (N. 73/2001 R. N.C.).— udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Proc uratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 25.8.2001, DO IC conveniva avanti alla Corte di appello di Mes- sina il Ministero della Giustizia per sentirlo condan- nare al pagamento di un equo indennizzo, da determinar- si in complessive £ 60.000.000, in conseguenza dell'ir- ragionevole durata di un processo civile instaurato nei suoi confonti, da VA IC e SI NC. Il processo, iniziato per presunte violazioni edi- lizie nel 1990, si era concluso con sentenza in data 14.3.2001, durando oltre dieci anni. Con decreto in data 4.10.2001, la Corte di appello di Messina respingeva la domanda attrice sul presuppo- sto che la durata del processo doveva essere addebitata alla condotta del ricorrente che aveva chiesto numerosi rinvii per esaminare gli atti e controdedurre e per avere richiesto l'interrogatorio formale dell'attore a شكرا distanza di dieci anni dall'inizio della causa, con ciò 2 dimostrando profondo disinteresse ad una rapida defini- zione della vertenza. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- VA lo propone ricorso, fondato su unico motivo, articolato in più censure, DO IC. Con ordinanza in data 4.7.2002 la corte di Cassa- zione dichiarava la nullità della notificazione del ri- corso e ne disponeva la rinnovazione, ritualmente ese- guita dal IC. A seguito del rinnovo della notifica l'Avvocatura generale dello Stato depositava controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Assume il IC che la L. n 89/2001 impone un di- retto riferimento ai principi di diritto elaborati dal- la Corte di Strasburgo. Ciò si desume: a) dalla stessa relazione al disegno della L. n 89/2001; b) dalla considerazione che l'art. 2 della L. n 89/2001 pone come fatto causativo di danno la stessa violazione della convenzione. Ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo non مل si è attenuta la Corte di appello che lungi dal valuta- 3 re compiutamente la complessità del caso e il comporta- mento dell'Autorità Giudiziaria, ha apoditticamente e semplicisticamente individuato nella condotta della parte la causa della irragionevole durata del giudizio. Tale statuizione è errata in quanto la Corte di Strasburgo ha più volte precisato che i giudici hanno l'obbligo di assicurare comunque la celerità del giudi- zio, indipendentemente dalle iniziative delle parti che rilevano solo nelle ipotesi in cui siano meramente de- fatigatorie. In sintesi, il giudizio circa la ragionevole durata homp del processo deve essere effettuato in termini oggetti- vi a prescindere dalle responsabilità soggettive delle parti o degli organi dello Stato, costituendo la cele- rità del giudizio un obbligo di risultato per ogni sin- golo stato aderente alla convenzione. Il ricorso è inammissibile e va quindi, disatteso. Invero in relazione alla prima doglianza attinente alla totale applicabilità dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, nel giudizio ex lege n 89/2001, si ac-osserva in via generale che anche se non può essere colto nella assolutezza esposta dal ricorrente il prin- cipio della trasferibilità tout court dei canoni erme- neutici elaborati dalla Corte europea dei diritti del- I h l'uomo di Strasburgo, nell'ambito del giudizio regolato 4 dalla L. n 89/2001, a tali principi è certamente neces- sario fare riferimento, tenuto conto del richiamo al- l'art. 6 S 1 della convenzione contenuto nell'art. 2 L. In 89/2001 e considerato che il naturale interprete del- la convenzione è appunto la Corte di Strasburgo. Va, peraltro, precisato che i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza europea devono essere valutati e, se del caso, temperati in base all'ordina- mento interno, comunque cogente per il giudice italia- Lommel no, che non può del tutto prescindere, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, dalle vigenti norme processuali, che impongono al giu- dice ed alle parti il rispetto di determinati ineludi- bili obblighi, previsti dal legislatore al fine di bi- lanciare le esigenze di celerità nella definizione dei processi, ora costituzionalmente garantite, con le esi- anch'esse primarie, di effettiva e non solo ap- genze, parente tutela dei diritti, nonbilanciamento contem- plato dall'art. 6 S 1 della CEDU che persegue prevalen- temente la celerità dei procedimenti, lasciando al le- gislatore nazionale l'onere di garantire l'effettiva tutela dei diritti. non consentito di Inoltre, al nazionaleal giudice procedere ad criticaun'analisi dell'intero sistema normativo, essendo tale compito riservato alle forze Ich 5 politiche e ,quindi, ai due rami del Parlamento. La prima doglianza deve, quindi essere respinta. Riguardo alla seconda doglianza attinente all'omes- sa valutazione da parte della Corte territoriale della complessità del caso e del lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'altro, attribuibile alla condotta del giudice, si osserva che la Corte territoriale ha fonda- to la sua decisione principalmente sulla considerazione che la durata del giudizio era stata determinata dal comportamento delle parti che con la loro condotta pro- Lamin cessuale, consistita nel chiedere ripetuti rinvii, ave- vano dimostrato di non avere interesse ad una sollecita definizione della controversia. Trattasi, come appare evidente, di una valutazione di mero fatto, debitamente motivata, rispetto alla qua- le il ricorrente nulla ha specificamente dedotto, es- sendosi lo stesso limitato a sviluppare concetti di ca- rattere generale, validi per tutti i giudizi di equa riparazione, ma non specificamente finalizzati a censu- territoriale la motivazione posta dalla Corte а rare fondamento della propria decisione di merito, sotto il profilo della congruità e della sufficienza. ricorrenteIn particolare il nessun elemento di giudizio ha fornito in ordine alla durata di ciascun и rinvio, alle cause che li hanno determinati distinguen- 6 do, sotto il profilo temporale, l'eventuale responsabi- lità del giudice da quella del procuratore delle parti, gli effetti della cui condotta devono necessa riamente farsi risalire alle parti stesse, sicchè dal ricorso non è possibile desumere l'incidenza delle singole con- dotte sulla durata del processo. Consegue che il ricorso va dichiarato inammissibi- le. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, spese compensa- te. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 28 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il presidente belo Live Angelo Grieco Mario Adamo e e w IL CANOFUL1995 Some taxkalus DO all CORTE SURFA Depos 1 & MGR. 23 JL CA 7