Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
1 7 9 67/0 1 IN NO E DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8058/99 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. Rep. N.
1.Dott. Marino Donato Santojanni -Presidente- -Consigliere- Ud.23.3.2001 66 Pietro Cuoco 2. 66 Natale Capitanio -Consigliere- Сом Puits 18286 3. Corrado Guglielmucci -Consigliere- 4. 5. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA RD IO, rappresentato e difeso, in virtù di man- dato speciale a margine del ricorso, (dagli Avv.ti Luigi M. Cola- dell'en santi Angelo Palazzo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Velletri 35, presso lo studio dell'Avv. Marsilio Casale Ricorrente
CONTRO
B178 C.A.L. COMPAGNIA AUTOTRASPORTI LIRI S.r.L. già CAL S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore 1. dott. Marcello Costantini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo 68, presso lo studio dell'Avv. Guido De Santis, '2 rappresentato e difeso dall'Avv Italico Perlini del foro di Frosi- none come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 317/98 del Tribunale del La- voro di Cassino del 3.4.1998/22.4.1998 nella causa iscritta al n. 1723 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.3.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Cassino- Sezione distaccata di Sora- con sentenza depositata il 16 ottobre 1996 accoglieva l'opposizione proposta dalla CAL S.r.L. avverso il decreto, con il quale era stato in- giunto a detta società il pagamento a favore di DI RD della somma di £. 74.762.921, oltre accessori, per il pagamento di retribuzioni maturate alle dipendenze della società per il pe- riodo dicembre 1992- dicembre 1989; revocava lo stesso decreto e dichiarava la propria incompetenza per materia con riguardo alle domande riconvenzionali spiegate dalla medesima società. Tale decisione, appellata dal RD, veniva confermata dal Tri- bunale di Cassino con sentenza 3.4.1998/22.4.1998, il quale os- servava che l'appellante, dapprima socio e membro del Consiglio di Amministrazione, aveva rivestito la carica di Presidente del Consiglio stesso con l'attribuzione, a decorrere dal 21.1.1986, 3 dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
aggiunge- va che il RD non aveva dimostrato la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze della società, circostanza non desumi- bile neppure dalle buste paga, non rispecchianti il concreto svol- gimento del rapporto intercorso. Avverso l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione il RD con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso la CAL- Compagnia Autotrasporti Liri- S.r.L. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, nel dedurre violazione dell'art. 277 c.p.c., sostiene che il Tribunale non si è pronunciato e co- munque non ha motivato in ordine al capo c) dell'appello, ove emerge, a suo avviso, anche chiaramente dalla deposizione dei testi ZO e CI, che i pretesi ipotetici poteri di coman- do, come erroneamente interpretati dai giudici di appello, semmai esistenti, risalirebbero comunque all'epoca dell'assunzione della carica di Presidente e non si riferirebbero ai periodi di svolgi- mento della carica di semplice consigliere. Con lo stesso motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Sotto questo ultimo profilo il RD lamenta che il Tribunale non ha indicato gli elementi di prova da cui ha desunto l'asserito e preteso “modesto organigramma aziendale"; non ha fornito una esauriente e logica spiegazione come sarebbe stato possibile per un operaio, addetto al carico e scarico della merci per 10- 12 ore giornaliere, gestire e organizzare i trasporti della società, in contrasto con quanto dichiarato dalla teste TT DA;
non ha indicato gli elementi di prova che portavano a ritenere che es- so ricorrente svolgesse effettivamente le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione della società; non ha indicato verso chi era diretto il preteso potere direttivo di esso ricorren- te, essendo solo presso la cartiera e non avendo altra persona che lo coadiuvasse;
non ha motivato in ordine alla lettera di licen- ziamento in atti da parte della società, in cui si dava atto della "posizione di subordinazione e dei suoi pretesi rifiuti di rispetto di ordini di servizio, integranti a dire della CAL fatti di insubor- dinazione". Le articolate censure si risolvono in una critica dell'apprezzamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudi- H ce di merito, il quale ha valutato, con congrua motivazione, le ri- sultanze processuali che lo hanno indotto ad escludere la sussi- stenza del rapporto di lavoro subordinato tra la società e il Bur- diat, sottolineando come quest'ultimo non avesse adempiuto all'onere probatorio a suo carico di dimostrare il suo assogget- tamento, nello svolgimento dell'attività lavorativa, al potere or- ganizzativo e disciplinare della stessa società, e, per essa, del Consiglio di Amministrazione. Pur a voler prescindere dal fatto che tale statuizione non risulta specificamente censurata, va osservato che in ogni caso di tale 5 subordinazione non solo non era stata fornita alcuna prova, ma era emerso, dalle dichiarazioni dei testi escussi, che il RD era considerato come colui che nella medesima società "comandava". Nessuno dei testi ammessi aveva fatto riferimento ad ordini o direttive impartiti da altro soggetto od organi sociali al RD né a soggezione di quest'ultimo a controlli, vigilanza o poteri disciplinari esercitati dagli organi sociali, con la conse- guenza che non poteva ritenersi provata la sussistenza di un rap- porto di lavoro subordinato, peraltro escluso dall'INPS in sede ispettiva. Nell'ambito delle riferite risultanze nessun rilievo assume la cir- costanza relativa alla modestia o meno dell'organigramma azien- dale e quella concernente la rilevanza quantitativa delle mansioni espletate (10- 12 ore giornaliere), quest'ultima con riferimento alla dichiarazione della teste TT, estrapolata dal contesto della deposizione. Per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 277 c.p.c. per omessa pronuncia circa il capo c) dell'appello si osserva che la mancanza di prova circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato coinvolge l'intero rapporto intercorso tra le parti, sicché correttamente i giudici di merito non hanno operato alcuna distinzione dei periodi in cui il RD ricopri la carica di presi- dente, di consigliere e di socio. Con riguardo, infine, al riferito licenziamento si precisa che trattasi di questione nuova, non sollevata in precedenza. In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso così come articolato nei suoi vari aspetti è inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor- rente alle spese, che liquida in £. 25.000 oltre £. " 3.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma addì 23 marzo 2001 Il Consigliere relatore estensore Il PresidenteM arius Soutopanne alessandro de Reusis galle 12 61U 2001 gall I , D LLO A G 10 A BO , T T. I 33 ISA D R L'A STA I SP L O E N P 0 D G IM -7 I O S 11-8 A A EN D D S , E TE I E O A SEN ISTR G O LEG T E IT G E IR R ELLA D O D