Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
I E D ) A 4 7 S . A O n S T R S 7 A T 8 T O 9 S 1 P I A o G M I z R ' r E a L T R 01830/0 1 m L L I 8 A A D D I e , g E N g T O e G L N L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O L E 9 1 S . O t A r E B 1^ sezione civile oggetto D A ( assegno divorzile e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Giammarco Cappuccio Presidente mezzi dell'istante. R.G. N. 21082/99 dr. Mario Adamo Consigliere Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Cron. 3933 dr. Aniello Nappi Consigliere Consigliere dr. Bruno Spagna Musso Rep. ha pronunciato la seguente: Ud.
8.11.2000 S E NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 21082 del Ruolo Generale UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1999, proposto Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. DA 300 per diritti L. FRANCESCO CESARI, elettivamente domiciliato in Roma L 9 FEB 2001 IL CANCELLIERE Corso d'Italia n. 92, presso l'avv. Giorgio Cintio, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. CANCELLERIA RICORRENTE
CONTRO
IM OZ, elettivamente domiciliata in Roma, alla V. G.P. da Palestrina n.47, presso l'avv. Filippo Lattanzi, che la rapresenta e difende, per procura a margine del controricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale al Sig CINTLO 2051 per dirit 5 MAR. 2001 2000 il IL CANCELLIERE 2 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sez. persona e famiglia, n. 1743, del 18 febbraio - 3 giugno 1999. Sentita, all'udienza del'8 novembre 2000, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Cintio, per il ricorrente, che chiede l'accoglimento del ricorso, l'avv. Lattanzi che insiste per il suo rigetto e il P.M. dr. Aurelio Golia, che conclude per il rigetto dell'impugnazione. Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma con sentenza del 16 ottobre 1997 pronunciava la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio di NC SA e IM PO, ri- gettando la domanda di assegno divorzile della donna, che svolgeva un lavoro stabile e era proprietaria di un immobile in Toscana. Sul gravame della PO, la Corte d'appello di Ro- ma, con sentenza del 3 giugno 1999, riconosceva dovuto dal SA all'appellante un assegno di £. 700.000 al mese annualmente rivalutabile, ponendo a carico dello stesso due terzi delle spese dell'intero giudizio;
ri- tenuto irrilevante il fatto che il contributo al man- tenimento nella separazione era stato condizionato al- la mancanza di un lavoro stabile della donna e rileva- to che a questa spettava l'assegno divorzile per avere 3 provato un deterioramento significativo delle sue con- dizioni a seguito del divorzio, che le avrebbe impedi- to di fruire di un tenore di vita simile a quello avu- to durante la vita matrimoniale, la sentenza impugnata perviene a tali conclusioni perchè nel 1996, prima del divorzio, mentre la PO godeva d'un reddito annuo lordo fiscalmente dichiarato di £. 26.600.000,il Cesa- ri aveva avuto uno stipendio netto di £.
3.641.000 in novembre e di £.
5.680.000 in settembre. Pertanto, durante il matrimonio i coniugi avevano avu- to un tenore di vita elevato, come si desumeva anche dal fatto che, quando il SA venne trasferito a Mi- lano per motivi di lavoro, la PO lo seguì, ri- nunciando alla propria attività lavorativa, solo per- chè la perdita del suo guadagno era possibile per il buon livello economico della famiglia. Ritenuto provato il diritto della PO all'assegno divorzile per l'inadeguatezza dei mezzi di lei a man- tenere il tenore di vita goduto nel matrimonio, la mi- sura di esso era fissata in £. 700.000 mensili. Per la cassazione di questa sentenza, ricorre il Cesa- ri per unico motivo articolato in più punti e la OR ZZ si difende con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Legge 1'dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74, anche con riferimento all'art. 2697 c.c. e omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione. La Corte avrebbe ritenuto l'inadeguatezza delle con- dizioni economico-patrimoniali della PO, senza chiarire la consistenza e misura del deterioramento della situazione della donna determinato dal divorzio, affermando apoditticamente che il reddito della donna sarebbe stato inadeguato e deducendo illogicamente un tenore di vita della coppia elevato durante il matri- monio dal fatto che la donna abbandonò il suo lavoro per seguire il marito trasferito a Milano senza turba- mento rilevante nell'economia familiare. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non solo è pervenuta a rilevare la condizione della coppia du- rante il matrimonio indipendentemente dalle prove che di essa ha dato la donna, ma non ha considerato il te- nore di vita della PO al momento del divorzio, con una seconda casa di certo incompatibile con ogni inadeguatezza di mezzi nè ha tenuto conto che ella non godeva di un contributo al mantenimento per quanto pattuito in sede di separazione, avendo da tempo un lavoro dipendente. L'omessa considerazione del fatto che la PO, du- - 5 - rante molti anni di separazione, non ha fruito di con- tributo al mantenimento per cui non poteva certo vede- re deteriorata la propria condizione con il divorzio, comporterebbe l'insufficienza della motivazione della Corte di merito sul diritto all'assegno. Inoltre la misura dell'assegno risultava determinata senza considerazione dei parametri cui essa era colle- gata dall'art. 5 L. 898/70; non sarebbe stata quindi dimostrata la necessità di un assegno di £. 700.000 al mese per adeguare i mezzi della PO al tenore di vita già fruito.
2. La Corte territoriale fonda la sua decisione sui redditi dei coniugi nel 1996, antecedenti al divorzio;
dalla dichiarazione dei redditi della PO e dai due stipendi del SA, del quale non risulta nella decisione l'esibizione della documentazione fiscale, i giudici di merito ricavano una condizione economico- patrimoniale di buon livello dei coniugi prima dello scioglimento del matrimonio, confermata a loro avviso dalla circostanza che, quando l'uomo fu trasferito a Milano per lavoro, la donna lo seguì rinunciando ai off suoi redditi, proprio perchè la situazione economico patrimoniale della coppia lo consentiva. L'analisi del tenore di vita durante il matrimonio ri- sulta provata dalla donna, con l'esibizione della sua - 6 - dichiarazione dei redditi, dalla quale risulta anche la titolarità di una piccola casa in Toscana, e dal fatto che ella ha cessato di lavorare, all'epoca del matrimonio, per la posizione economica del marito. Non sono quindi violati dalla Corte nè i principi lo- gici nè quelli in materia di oneri probatori nel rite- nere l'esistenza di un buon tenore di vita delle parti durante il matrimonio. Del tutto irrilevante è, invece, per la Corte territo- riale, quanto stabilito, con la separazione, sul con- tributo al mantenimento dal SA alla moglie, condi- zionato alla mancanza di lavoro della PO, doven- dosi stabilire in epoca successiva, cioè alla data del divorzio, se lo scioglimento del matrimonio comporta un apprezzabile deterioramento delle condizioni econo- miche di chi richiede l'assegno. Dalla sentenza risulta che, anche tenuto conto dalla mancanza del contributo a carico del SA prima del divorzio, i "mezzi" della PO erano inadeguati a mentenere il livello di vita che a lei sarebbe spetta- S to in astratto durante il matrimonio, a prescindere da quello in effetti fruito dopo la separazione, che po- teva essere in concreto diverso e inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato. In ordine ai parametri per la determinazione della mi- - 7. sura dell'assegno, il confronto dei redditi e dei pa- trimoni dei coniugi e delle loro condizioni di lavoro e personali, emergente dalla sentenza, così come la circostanza della mancanza di lavoro retribuito della PO durante la vita coniugale, come contributo di lei alla conduzione familiare, sono stati considerati, non essendovi ragioni imputabili all'una o all'altra parte a base della separazione e risultando dalla sen- tenza la durata di circa venti anni del matrimonio ce- lebrato nel 1978. Anche per tali profili, la sentenza è motivata adegua- tamente e il ricorso non è fondato. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di questo giudizio, che liquida in ₤.
3.100.000 delle quali £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000. consigliere estensoreG dujo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prawn S IL CARCIALMVCHE Andrea Bianchi Depockate bria ESENTE DALL'IMPOSTA DI - 9 FM 2001 11 BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA CANCELLIERE (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74)