CASS
Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2023, n. 45856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45856 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IL nato a [...] 11 10/09/1961 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avvocato MICELI MICHELANGELO del foro di VIBO TI e l'avvocato MARCHESE OL del foro di LAMEZIA TERME in difesa di AR IL insistono per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45856 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. TA IL ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23/02/2023 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip dello stesso tribunale, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al riguardo, con un unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria attestante la partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo 'ndranghetista, con particolare riferimento al propalato dei collaboratori di giustizia e alla valenza di riscontri esterni attribuita alle operazioni "Infinito" e "Tenacia". Si lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare le contraddizioni segnalate dalla difesa in punto di attendibilità del dichiarato dei collaboranti (in particolare del EL, vedi pagg.
3-5 del ricorso), il contenuto della consulenza svolta dalla difesa che smentiva la riconducibilità al ricorrente della masseria indicata dal collaboratore EL quale luogo finalizzato all'apporto logistico al clan, di prendere atto dell'errore di persona segnalato in ordine al soggetto omonimo, ma diverso (cl. 71 anziché 61), coinvolto nelle operazioni "Tenacia" ed "Infinito". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. A sostegno della gravità indiziaria, infatti, il Tribunale del riesame non solo ha valorizzato le dichiarazioni del EL verso cui si appuntano decisamente le censure svolte dalla difesa in punto di attendibilità, ma anche di altri due collaboratori (AR e TA) i quali riferiscono, il primo per cognizione diretta e la seconda de relato da fonte qualificata, dell'appartenenza attiva e persistente del ricorrente alla cosca di ‘ndrangheta dei VO. E verso queste convergenti propalazioni non vengono mosse censure in punto di attendibilità. Né risulta decisiva a smentire la gravità indiziaria l'assenza di una chiamata in correità del collaboratore Moscato, sia perché non si indica lo specifico ruolo che tale propalante avrebbe decisamente assunto all'interno del consesso mafioso di riferimento e, dunque, la valenza di "interferenza" nel convergente propalato degli altri, sia perché, per quanto allegato, lo stesso collaboratore finisce per avvalorare quanto riferito dall'AR con riguardo alla ricostruzione storica del posizionamento della famiglia dei TA. 2. Riguardo, poi, alla valenza di riscontro attribuita alle sentenze "Infinito" e "Tenacia", le cui risultanze non sarebbero direttamente riferibili al ricorrente, bensì ad un omonimo, dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del 2 riesame ha fatto specifico riferimento agli esiti investigativi tratti dai relativi procedimenti, di indubbio rilievo accusatorio anche di carattere individualizzante in ragione dei rapporti con gli altri sodali ivi risultanti e del ruolo di rilievo al medesimo attribuito negli affari della cosca, riportando gli esiti dei servizi di o.c.p. e del compendio intercettivo anche di carattere ambientale (v. pagg. 9-11), riferiti espressamente al ricorrente e non all'omonimo, sulla scorta dell'identificazione fisica eseguita dalla p.g. e sull'attribuibilità al ricorrente di un'utenza intercettata. 3. In conclusione, a prescindere, dunque, dall'indicazione nell'ordinanza impugnata di elementi di riscontro al dichiarato del EL e all'applicabilità del principio di scindibilità del dichiarato, l'ordinanza impugnata risulta, sotto il profilo della gravità indiziaria, corredata dell'indicazione di sufficienti e convergenti elementi pienamente idonei ad asseverare la partecipazione del ricorrente al consesso di stampo mafioso oggetto di contestazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 15/09/2023
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avvocato MICELI MICHELANGELO del foro di VIBO TI e l'avvocato MARCHESE OL del foro di LAMEZIA TERME in difesa di AR IL insistono per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45856 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. TA IL ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23/02/2023 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal Gip dello stesso tribunale, in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Al riguardo, con un unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria attestante la partecipazione del ricorrente al sodalizio di stampo 'ndranghetista, con particolare riferimento al propalato dei collaboratori di giustizia e alla valenza di riscontri esterni attribuita alle operazioni "Infinito" e "Tenacia". Si lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare le contraddizioni segnalate dalla difesa in punto di attendibilità del dichiarato dei collaboranti (in particolare del EL, vedi pagg.
3-5 del ricorso), il contenuto della consulenza svolta dalla difesa che smentiva la riconducibilità al ricorrente della masseria indicata dal collaboratore EL quale luogo finalizzato all'apporto logistico al clan, di prendere atto dell'errore di persona segnalato in ordine al soggetto omonimo, ma diverso (cl. 71 anziché 61), coinvolto nelle operazioni "Tenacia" ed "Infinito". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. A sostegno della gravità indiziaria, infatti, il Tribunale del riesame non solo ha valorizzato le dichiarazioni del EL verso cui si appuntano decisamente le censure svolte dalla difesa in punto di attendibilità, ma anche di altri due collaboratori (AR e TA) i quali riferiscono, il primo per cognizione diretta e la seconda de relato da fonte qualificata, dell'appartenenza attiva e persistente del ricorrente alla cosca di ‘ndrangheta dei VO. E verso queste convergenti propalazioni non vengono mosse censure in punto di attendibilità. Né risulta decisiva a smentire la gravità indiziaria l'assenza di una chiamata in correità del collaboratore Moscato, sia perché non si indica lo specifico ruolo che tale propalante avrebbe decisamente assunto all'interno del consesso mafioso di riferimento e, dunque, la valenza di "interferenza" nel convergente propalato degli altri, sia perché, per quanto allegato, lo stesso collaboratore finisce per avvalorare quanto riferito dall'AR con riguardo alla ricostruzione storica del posizionamento della famiglia dei TA. 2. Riguardo, poi, alla valenza di riscontro attribuita alle sentenze "Infinito" e "Tenacia", le cui risultanze non sarebbero direttamente riferibili al ricorrente, bensì ad un omonimo, dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del 2 riesame ha fatto specifico riferimento agli esiti investigativi tratti dai relativi procedimenti, di indubbio rilievo accusatorio anche di carattere individualizzante in ragione dei rapporti con gli altri sodali ivi risultanti e del ruolo di rilievo al medesimo attribuito negli affari della cosca, riportando gli esiti dei servizi di o.c.p. e del compendio intercettivo anche di carattere ambientale (v. pagg. 9-11), riferiti espressamente al ricorrente e non all'omonimo, sulla scorta dell'identificazione fisica eseguita dalla p.g. e sull'attribuibilità al ricorrente di un'utenza intercettata. 3. In conclusione, a prescindere, dunque, dall'indicazione nell'ordinanza impugnata di elementi di riscontro al dichiarato del EL e all'applicabilità del principio di scindibilità del dichiarato, l'ordinanza impugnata risulta, sotto il profilo della gravità indiziaria, corredata dell'indicazione di sufficienti e convergenti elementi pienamente idonei ad asseverare la partecipazione del ricorrente al consesso di stampo mafioso oggetto di contestazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 15/09/2023