Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15774 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 3 "ESENTE DA REGISTRAZIONE -5-1967 N . 317" AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UPREMA DI CASSAZIONELA CORTE SUPRI Oggetto INISTRATIVE- 15774 / 03 SANZIONI Composta dagli Ill.mi S gg.r. - R.G.N. 15634/00 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO - Cron.32187 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep.Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud.29/04/2003 Dott. Gianfranco GILARDI -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GET SPA CONCESSIONARIA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELL'UNIVERSITA' 11, presso l'avvocato AUGUSTO ERMETES, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ROSI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
ST TO;
2003 intimata ser.dist. di PESCIA avverso la sentenza n. 15/00 del Tribunale di PISTOIA, 1103 depositata il 21/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Ermetes con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 CA IE, premesso di aver ot- tenuto con sentenza n. 16/96 del Pretore di Pescia l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa a fronte del processo verbale 2 marzo 1996 della polizia stradale di Montecatini Terme, proponeva opposizione alla cartella esattoriale n. 9233356 concernente il pa- gamento della somma di £ 3.503.980 e chiedeva 1'annullamento dell'atto di iscrizione a ruolo previa sospensione della relativa esecutorietà. Il Pretore fissava la comparizione delle parti di- sponendo la convocazione della sola G.E.T. s.p.a con- cessionaria del Servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Pistoia, ordinando a quest'ultima il deposito della documentazione per cui era stata emessa 2 la cartella esattoriale ed adottando un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della cartella medesima. Con sentenza 17 marzo 21 aprile 2000 il Tribunale di Pistoia Sez. distaccata di Pescia, in funzione di giudice unico, pronunciando in contumacia della G.E.T. s.p.a., accoglieva l'opposizione ed annullava la car- tella esattoriale. Avverso tale sentenza la G.E.T. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione chiedendone 1'annullamento e formulando due motivi. La ricorrente ha poi depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. _ л MOTIVI DELLA DECISIONE а в Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto viola- zione e falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., mancanza di una delle condizioni dell'azione, carenza di legittimazione passiva di essa ricorrente, e ciò in quanto portatore dell'interesse a contrastare la domanda fatta valere in sede di opposizione doveva con- siderarsi solo l'ente impositore, e cioè l'autorità che ha formato il ruolo e lo ha reso esecutivo. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 91, censurando il capo della sentenza impugnata con il quale è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio. Come si desume dalla sentenza impugnata (e dallo 3 stesso ricorso della G.E.T. s.p.a.), le somme iscritte a ruolo e richieste in pagamento alla CA, median- te la cartella esattoriale impugnata, sono quelle dovu- te a titolo di sanzione di cui al verbale di accerta- mento n. 3152 del 2 marzo 1996. Avverso tale verbale la CA aveva proposto opposizione al Pretore di Pe- scia il quale, con sentenza n. 16/96 passata in giudi- cato, aveva accolto il ricorso annullando il provvedi- mento sanzionatorio. La cartella esattoriale successivamente emessa nei confronti della CA e fondata su quel medesimo verbale annullato giudizialmente, era dunque priva di titolo, e l'opposizione proposta avverso tale cartella sostanzialmente, come opposizione si configurava, all'esecuzione. Ne consegue che il rito adottabile non sarebbe sta- ы в to quello previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 о р novembre 1981, n. 689 e che in ogni caso il mezzo di impugnazione da proporre avverso la sentenza del Tribu- nale di Pistoia Sezione distaccata di Pescia era l'appello e non il ricorso per cassazione. Il ricorso proposto dalla G.E.T. deve essere conse- guentemente dichiarato inammissibile. Attesa la mancanza di attività difensiva della Ca- listri, non vi è luogo per pronunciare sulle spese. 4
P.Q.M.
. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso a Roma il 29 aprile 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Delli Priscoli Gianfranco Gilardi pinafofland IL CANCELLIEREAL Somendro Parzalupe CORTE SUPREMA DI CASSATION Prima Sazione Colle Depositato in Cantelleria 22 OTT. 2003 il IL CANfal 5