Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10675 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLIEREO RTE S1 06 75 10 2 Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA Sole dal Sig. per diriti 155 IN NOME DEL POPOL ITALIANO 11. 2.2 LUG 2002 Oggetto INCIDENTE STRADALE SEZIONE TERZA CIVILE QUANTUM DEBEATUR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17689/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron 28281 - Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 2207 Dott. Bruno DURANTE Ud. 09/04/02 Consigliere Dott. Manzo GIANFRANCO E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MELUCCO, che lo difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. c.d.s contro per diritti 1.53 23.07.02 MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società assicuratrice che IL CANCELLIERE ha incorporato per fusione la S.p.A. LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI, in persona del suo Dirigente procuratore speciale dr. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA LUNGRE MELLINI 271 presso la studio 2002 dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la 851 difende, giusta delega in atti;
1 i controricorrente
contro
NO,LA LB MA, NI elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 5, presso lo studio dell'avvocato DIANA RULLI, difesi dall'avvocato NERINO GIARDINI, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
PI IO, NI ER
- intimati -
325/98 della Corte d'Appello diavverso la sentenza n. ANCONA, emessa 1'8/7/1998, depositata il 05/09/98;120/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato MELUCCO GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per inammissbilità I motivo, rigetto del II motivo. Svolgimento del processo In data 28.5.1985, in Pesaro, LI CC, mentre procedeva alla guida di una vespa 25, veniva travolto dall'autocarro Fiat 628 di proprietà di Magna- ni ND e guidato da PI RI e decedeva a causa delle gravi lesioni riportate. Il procedimento 2 penale a carico del PI per il reato di omicidio colposo si concludeva con la condanna definitiva dell'imputato. LI UR padre ed erede unico del defunto LI CC conveniva in giudizio ' avanti al Tribunale di Pesaro, PI RI, NI ND e la compagnia assicuratrice dell'autocarro, spa ON Ass.ni per sentirli condannare in solida al risarcimento del danno. Il Tribunale di Pesaro in parziale accoglimento ' della domanda liquidava il danno in lire 60.868.940, ' oltre rivalutazione ed interessi, e condannava i conve- nuti , in solido tra loro , al pagamento di tale somma LI proponeva appello per l'elevazione dell'entità del risarcimento. Proponevano appello inci- dentale La Previdente Assicurazioni succeduta per in- corporazione alla soc. ON e il PI che chie- devano modificarsi la decorrenza della rivalutazione. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 5.9.1998, in parziale accoglimento dell'appello principale, liquida- va in favore del LI l'ulteriore somma di lire 45 milioni a titolo di risarcimento del danno morale. ri- gettava l'appello incidentale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione LI UR, con due motivi. Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni spa succeduta alla comp. la previdente per incorpo- razione nonchè NI IA e Sala Alba Maria eredi di NI ND deceduto nelle more del giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame il ricorrente la- menta il vizio di motivazione per contraddittorietà ed insufficienza in ordine alla liquidazione della somma posta a risarcimento del danno morale. Osserva che in relazione alla gravità dell'evento la liquidazione effettuata dalla Corte di merito è assolutamente in- sufficiente e viola l'esigenza di correlazione tra l'entità oggettiva del danno ed il suo equivalente pe- cuniario, tanto da costituire un simulacro di risar- cimento La doglianza non merita accoglimento. La som- ma liquidata dal giudice a quo che si aggiunge a ' quanto già liquidato per lo stesso titolo dal giudice di primo grado non può certo ritenersi un simulacro di i ' complessivamente di sommatrattandosi risarcimento ' con la rivalutazione supera i cento milioni di che lire ai valori del 1998 Cosicchè la censura incide come tale non può trovare ingresso nel nel merito e giudizio di legittimità. Con la seconda censura il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al rigetto del capo di 4 domanda con la quale egli avanzò richiesta di ri- stesso subito sarcimento del danno biologico da lui per effetto dell'evento luttuoso de quo. Osserva che tale capo di domanda dichiarato ' ai sensi dell'art. 345 ,1° comma inammissibile ' cpc. non era da considerarsi come proposto per la prima volta in appello perchè ricompreso nella generale sottoposta al giudice di primo domanda risarcitoria grado La censura non merita accoglimento giacchè nel giudizio di primo grado il LI ha specificamente elencato e quantificato i titoli di danno risarcibili, ma non ha in essi ricompreso il danno biologico iure 109T129,11 proprio, nè ha dedotto in quella sede di aver su- 456T 3028 bito tale genere di danno. TOT. 160.70
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 3 GEN. 200 Serie di cassazione. Re iterate C 16 parti le spese del giudizio dio €.... 160,10 al n. CENTOSESSANTA/10 Così deciso in Roma, addi 9.4.2002. (euro p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazie DI FILIPPO) IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ciudiziari Responsable (Dr. M. RACCIOHINI) Vor IL CANCELLERE C 7 0 0 Dott.ssa Mar ielin Depositata in Cancelleria Oggi, 22.-07.02 E IL CANC Do g Maria Alallo 5