Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 36160
CASS
Sentenza 3 aprile 2017

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Massime1

In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il diritto della persona sottoposta a restrizione della libertà a partecipare all'udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze, quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente esercitata in modo da permettere, senza interruzioni, il regolare ed ordinato svolgimento del procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'indagato di partecipare all'udienza ritenendola tardiva perché non formulata con il ricorso "de libertate", ma al momento della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza).

Commentario1

  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 36160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36160
Data del deposito : 3 aprile 2017

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