Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, il diritto della persona sottoposta a restrizione della libertà a partecipare all'udienza non è sottoposto a limitazioni o decadenze, quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente esercitata in modo da permettere, senza interruzioni, il regolare ed ordinato svolgimento del procedimento di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'indagato di partecipare all'udienza ritenendola tardiva perché non formulata con il ricorso "de libertate", ma al momento della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza).
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2017, n. 36160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36160 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
36 160 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/04/2017 DOMENICO GALLO -Presidente Sent. n. sez. 749/2017 UGO DE CRESCIENZO Rel. Consigliere - - GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI REGISTRO GENERALE N.3991/2017 SANDRA RECCHIONE VITTORIO PAZIENZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI IL PROC. GEN. CONCLUDE PER IL RIGETTO DEL RICORSO. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO IO HE, indagato per la violazione dell'art. 629 cod. pen., come da imputazione in atti, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 2.11.2016 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha conferma- to la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino con provvedimento del 7.10.2016 La parte ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) Violazione degli artt. 309 e 127 cod. proc. pen., perché, pur avendo formu- lato specifica richiesta, l'indagato non è stato tradotto avanti il Tribunale del riesame per la udienza fissata, né è stata a ciò autorizzato. 2) Ex art. 606 comma 1 let. C) ed e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità del periculum libertatis RITENUTO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento in via pregiudi- ziale del secondo. Dall'esame degli atti ed in particolare del ricorso, che presenta caratteri di auto- sufficienza, risulta provato che in data 26.10.2016 è stata notificata, tramite uffi- ciali appartenenti al Nucleo Operativo della Polizia Penitenziaria, copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per la trattazione del relativo ricorso de libertate avanti il Tribunale per il riesame per la data del 2.11.2016. In calce al provvedimento di notifica risulta essere stata raccolta la dichiarazione dell'indagato (al momento sottoposto al regime degli arresti domiciliari) che ha manifestato la propria volontà di partecipare alla suddetta udienza. La difesa pone in rilievo che il Tribunale del riesame non ha dato alcuna disposi- zione perché venisse consentito all'indagato di partecipare alla udienza del 2.11.2016 che si è conseguentemente svolta in sua assenza. Dall'esame dell'incartamento processuale, si evince che con provvedimento presi- denziale del 26.10.2016 [v. fg. 8 retro del fascicolo processuale], il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta formulata dall'indagato, volta ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione alla udienza richiamando l'applicazione dei commi 6 e 8 bis dell'art. 309 cod. proc. pen. e definendo tardiva la relativa istan- za. Il provvedimento non appare legittimo. Se è vero che il dato testuale dell'art. 309, commi 6 e bis cod. proc. pen. può indurre a ritenere che l'interessato, detenu- to, debba formulare la richiesta di partecipazione all'udienza esclusivamente con l'atto di ricorso, va osservato che la disposizione non appare perentoria sul punto, tale da configurare una possibile decadenza dall'esercizio di un diritto fondamenta- le, qualora l'interessato abbia formulato la richiesta di esercizio del diritto con atto diverso, purchè tempestivo. Va infatti tenuto presente che la persona sottoposta a restrizione della libertà ha sempre e comunque il diritto (sanzionato ex art. 178 comma 1 lett. C) cod. proc. pen.) di comparire avanti al giudice ove si discute della propria condizione di de- tenzione. Tale diritto, in un'interpretazione costituzionalmente orientata, non può essere sottoposto a limitazioni o decadenze, quando la volontà di partecipare alla udienza sia stata comunque tempestivamente esercitata dalla persona interessata, cioè in modo tale da permettere, senza interruzioni, il regolare ed ordinato svol- gimento dell'iter procedimentale descritto dall'art. 309 cod. proc. pen. Nel caso in esame, il IO ha manifestato la propria intenzione nel momen- to stesso in cui ha ricevuto l'avviso dell'udienza. Poiché il tenore letterale dell'art. 309 commi 6 e 8 bis cod. proc. pen. non ricollega la legittimità e la tempestività della richiesta in via esclusiva al momento della proposizione del ricorso avanti il Tribunale del riesame, si può ritenere che la richiesta dell'indagato IO ri- portata nella relazione della notificazione dell'avviso della udienza, sia stata tem- pestivamente formulata. Per le suddette ragioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio attesa la violazione del diritto dell'imputato a partecipare all'udienza avanti il Tribunale del riesame integrante una nullità ex art. 178 comma 1 lett. C) cod. proc. pen., tem- pestivamente dedotta. Gli atti vanno nuovamente trasmessi al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle misure coercitive. Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 24.2.2017 il Presidente Il giudice estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA -e-Gelle SECONDA SEZIONE PENALE Dr. Ugo De Crescienzo 2.1 LUG. 2017 IL CANCELLIERE D E R D Claudia Planelli S E PI O