Sentenza 17 marzo 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso un provvedimento dichiarativo di incompetenza, posto che avverso tale provvedimento è esperibile esclusivamente il conflitto di competenza ex art. 30 cod. proc. pen., sollevabile dal giudice e non dal P.M., che può solo proporre denuncia di conflitto ai termini e con le modalità di cui al comma secondo del predetto articolo, in presenza di una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2004, n. 18310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18310 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 17/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 670
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 26208/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri nel procedimento a carico di OT GO;
avverso la ordinanza in data 15 aprile 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, provvedendo sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nel procedimento nei confronti di OT GO, indagato in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., dichiarava la propria incompetenza territoriale, posto che la condotta addebitata al Sottile, Prefetto di Reggio Calabria, consisteva nella emanazione di un decreto prot. n. 979/2002/Gab datato "Reggio Calabria 24 gennaio
2003", con il quale l'indagato disponeva la nomina di un Commissario prefettizio nel Comune di Platì, in sostituzione del Sindaco neoeletto TI RA, sicché competente territorialmente era il Tribunale di Reggio Calabria e non quello di Locri. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, osservando che quello ipotizzato era un reato di evento, e che gli effetti della condotta (danno in ipotesi subito dal Sindaco neoletto di Platì, sostituito dal Commissario prefettizio) si erano prodotti nel Comune di Platì, appartenente alla giurisdizione del Tribunale di Locri.
Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile, posto che avverso un provvedimento dichiarativo di incompetenza è esperibile esclusivamente il conflitto di competenza ex art. 30 comma 1 c.p.p., sollevabile dal giudice e non dal pubblico ministero, che può solo proporre denuncia di conflitto ai termini e con le formalità di cui al comma 2 del predetto articolo.
D'altro canto il presente ricorso non può valere come denuncia di conflitto, non solo perché questa deve essere presentata presso la cancelleria del giudice, il quale può proporre eventuali osservazioni, ma soprattutto perché una simile denuncia presuppone un conflitto reale tra diversi giudici e non solo un conflitto potenziale. Nella specie non si era concretato alcun conflitto tra diversi giudici, in mancanza di volontà contrastanti di prendere o ricusare la cognizione del procedimento (Cass., sez. 1^, c.c. 27 ottobre 1993, Leuzi;
v. anche Cass., sez. 1^, c.c. 22 febbraio 1995, Ziggiotto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004