Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto nuccità SEZIONE TERZA CIVILE ath amazing 0 5 6 82 /0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .N. 21284/99 Dott. Gaetano NICAST Consigliere Dott. Antonio LIMON 12611 Cron. Dott. Ennio - Consigliere MALZONE Rel. Consigliere Rep. 1558 Dott. Bruno DURANTE Ud. 24/09/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GE MA HI, nella qualità di erede universale di IN OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAGLIARI 40, presso lo studio dell'avvocato RITA RUSCITTI, difesa dall'avvocato AURELIO CASSARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IL NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ** NOVARA 51, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che la difende anche disgiuntamente 2002 all'avv ocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta delega in 1727 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 787/98 del Tribunale di AGRIGENTO, emessa il 16/07/98 e depositata il 29/09/98 3 (R.G. 1739/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN OR convenne ZO VA dinanzi al pretore di Agrigento -sezione distaccata di Canicat- Bouzaná tì- per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto, con il quale aveva donato alla convenuta metà della nu- da proprietà di un immobile, a causa della propria in- capacità di intendere e di volere. La convenuta eccepì l'incompetenza per valore del giudice adito ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e si difese inoltre nel merito. Il pretore -qualificata la domanda come azione di annullamento- declinò la competenza per ragioni di va- lore a norma dell'art. 8 c.p.c. e pronunciò condanna alle spese. EN MA IO, erede del IN, si gravò 2 di appello che il tribunale di Agrigento dichiarò inam- missibile sul riflesso che, avendo la sentenza di primo : grado pronunciato solo sulla competenza, avrebbe dovuta 0 essere impugnata con regolamento necessario di compe- tenza. La EN ha proposto ricorso per cassazione, affi- dandone l'accoglimento a quattro motivi;
la ZO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare l'esame dell'eccezione di inammissi- bilità del ricorso prospettata sotto il profilo che la procura difetta del requisito della specialità e non reca la data del rilascio. L'eccezione è prima di fondamento. Per giurisprudenza di questa Corte il requisito della specialità è soddisfatto tutte le volte che, come nella specie, la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, sicchè costituisca un tutt'uno con esso e Вдиний sia da escludere ogni dubbio illa volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di impugnazione (ex plurimis Cass. 28.5.1997 n. 2791), mentre la mancanza di data rimane irrilevante, purchè la procura sia appo- sta, come quella "de qua", a margine del ricorso e sia riprodotta nella copia notificata, essendo ciò suffi- ciente a dimostrare che è stata conferita anteriormente 3 alla notificazione (ex plurimis Cass. 20.9.1996 n. 8372). Con il primo motivo di ricorso, nel denunciare vio- lazione degli artt. 8, 38, 180 SS. 156 ss. c.p.c., si deduce che, una volta disattesa l'eccezione di incompe- tenza, il pretore non si poteva dichiarare incompetente di ufficio, atteso che entro la prima udienza di trat- tazione non ha rilevato l'incompetenza, per come pre- scritto dall'art. 38 c.p.c. Il motivo è inammissibile in quanto attiene a que- stione che non rileva in questa sede (ricorso per cas- sazione avverso sentenza del giudice di secondo grado che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello contro Вдигалий sentenza declinatoria di competenza) e potrebbe se mai rilevare nel giudizio di rinvio in caso di cassazione della sentenza. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 323 SS. e 339 SS. c.p.c., sostenendosi che, onde pervenire alla de- claratoria di incompetenza, il pretore ha proceduto al- la riqualificazione dell'azione previo esame del meri- to, sicchè erroneamente il tribunale ha ritenuto che la sentenza sia semplicemente di competenza e, quindi, im- pugnabile a norma dell'art. 42 c.p.c. Il motivo è infondato in quanto il pretore ha ri- 4 qualificato l'azione ai soli fini della determinazione della competenza ed è insegnamento di questa Corte che non costituisce decisione di merito preclusiva del re- golamento necessario di competenza quella che, deciden- do negativamente sulla competenza, risolve ulteriori questioni solo in via funzionale alla decisione adotta- ta (ex plurimis Cass.
5.6.1996 n. 5229). Il terzo motivo è inammissibile per le medesime ra- gioni, per le quali è stato ritenuto tale il primo mo- tivo. Con il menzionato motivo si deduce, difatti, che il pretore ha erroneamente declinato la competenza, posto verte su metà dell'immobile ed il valore che la causa Вдиний di lire 60.000.000; questione, questa, dell'intero che potrebbe rilevare nel giudizio di rinvio, ove ve- nisse cassata la sentenza impugnata. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia viola- zione degli artt. 323 e 339 c.p.c., deducendosi che "la sentenza del pretore è stata impugnata in ogni sua par- te e pertanto in ordine alla condanna alle spese era soltanto proponibile l'appello e conseguentemente le censure mosse su tale punto non rivestono pregio giuri- dico". Il motivo non è formulato in modo chiaro sì da con- sentire di individuare pienamente la censura;
per l'ipotesi in cui, come sembrerebbe, si fosse censurata la sentenza impugnata per il fatto che ha dichiarato inammissibile l'appello, ancorché esso sia stato rivol- to contro la pronuncia riguardante le spese, nel con- fermare che la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite è da impugnare con istanza di regolamento (necessario) di competenza in punto di statuizione sulla competenza, mentre per it capo attinente alle spese, quando la parte se ne dolga a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza, occorre un'impugnazione distinta da propor- re nei modi ordinari (Cass. 10.3.1999 n. 2050), si ri- leva che la sentenza impugnata ha ritenuto che manca una specifica censura in ordine alle spese e questo punto non forma oggetto di doglianza. In conclusione, il ricorso va rigettato con condan- na della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 59,81 te al pagamento delle spese oltre onorari liquidati in € 1500,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 24.9.2002. дебело Шкод IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Вчимо дигаий 6 IL CANCELLIERE CI Dott.ssa MA Aiello