Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
La qualificazione di un contratto di garanzia fideiussoria rilasciata da una società assicuratrice in termini di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione vera e propria rileva ai fini della declaratoria di validità ovvero di nullità della stipulazione, atteso che la conclusione di un contratto di fideiussione è inibita alle compagnie assicuratrici dal combinato disposto degli artt. 130 R.D. n. 63 del 1925 e 5 della legge n. 295 del 1978. L'accertamento della natura giuridica del negozio così concluso è, poi, questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, confermato la sentenza della corte territoriale che aveva qualificato in termini di fideiussione, e non di assicurazione fideiussoria - con conseguente declaratoria di nullità del contratto per estraneità all'oggetto sociale della compagnia assicuratrice -, il contratto con il quale una società di assicurazioni aveva prestato una garanzia fideiussoria in favore di una banca, che aveva conseguentemente versato una somma -di poco inferiore all'importo garantito - ad una società aggiudicataria di un appalto pubblico - poi risolto per inadempimento dell'appaltatore -, sulla base della considerazione per la quale il contratto così stipulato non trasferiva un rischio dall'assicurato all'assicuratore, ma garantiva invece, in favore del beneficiario, l'adempimento delle obbligazioni facenti capo al contraente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - " -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - " -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UBAE Arab Italian Bank s.p.a., in persona dei legali rappresentanti Dottori Vittorio Sisto e Giorgio Cattan, elett. dom. in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Janari che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
BAVARIA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del presidente Dr. Pier Giorgio Baino, elett. dom. in Roma, via Isonzo n. 50, presso lo studio dell'avv. Giovanni Compagno che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché
VOLANI Architettura Industrializzata s.p.a., in liquidazione - intimata -
avverso la sentenza n. 2526 in data 21.4. - 16.7.1998 della Corte di Appello di Roma (r.g. n. 3065/96). Udita nella pubblica udienza del 20 novembre 2000 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la controricorrente l'avv. Giovanni Compagno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3 marzo 1986 la società AE Arab Italian Bank erogò alla società AN Architettura Industrializzata la somma di lire 2.200.000.000 quale anticipo del prezzo dell'appalto da costei stipulato con il Comune di Napoli, anticipazione che il 26 febbraio precedente era stata garantita dalla società VA Assicurazioni con polizza fideiussoria dell'importo di lire 2.500.000.000. Risolto l'appalto con atto di citazione del 7 gennaio 1988 la società VA Assicurazioni, tanto premesso, convenne dinanzi al Tribunale di Roma la AE e la AN chiedendo dichiararsi l'invalidità o l'inefficacia della suddetta polizza, ed a sostegno della domanda dedusse tra l'altro che la prestata garanzia era estranea al proprio oggetto sociale ed era inoltre frutto di collusione tra le persone fisiche che all'epoca rappresentavano la VA e la AN.
A sua volta la AE chiese, ed ottenne in data 9.2.1988 dal Presidente del Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per l'importo di lire 2.500.000.000, di cui alla menzionata polizza nei confronti della VA la quale nel proporre rituale opposizione, reiterò deduzioni ed istanze di cui al precedente atto di citazione. Riuniti i giudizi, con sentenza del 4 ottobre 1994 l'adito Tribunale respinse tanto la domanda quanto l'opposizione proposte dalla VA previa qualificazione della polizza in questione come assicurazione fideiussoria, che ritenne rientrare nell'oggetto di detta società.
In riforma di tale decisione impugnata da quest'ultima, con la sentenza, ora gravata, la Corte di Appello ha dichiarato la nullità del contratto stipulato dalla AN e dalla VA a beneficio della AE e conseguentemente ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la AE a restituire alla VA la somma di lire 4.185.288.000, oltre accessori e spese del doppio grado, queste ultime in solido con la AN.
È pervenuta a tale decisione osservando che il contratto sottoscritto dalla VA e dalla AN, indicava la AE quale beneficiario ed aveva ad oggetto una garanzia fideiussoria inserita in un'operazione di finanziamento tra l'appaltatore ed un terzo, con la conseguenza che esso era disciplinato dalle norme regolanti la fideiussione e non già da quelle sull'assicurazione il contratto non trasferiva infatti un rischio dall'assicurato all'assicuratore ma garantiva invece, in favore del beneficiario l'adempimento delle obbligazioni facenti capo al contraente.
La Corte territoriale, rilevato che il contratto era estraneo all'oggetto sociale della VA quale indicato nell'art. 2 del relativo statuto, ha tratto quindi da detta qualificazione giuridica che esso era nullo perché contrario agli artt. 130 r.d. 4 gennaio 1925 n. 63 e 5 legge 10 giugno 1978 n. 295, ha anche richiamato le circolari ministeriali attuative di tali norme, ed ha aggiunto che il contratto stesso non era invece riconducibile alla previsione della legge 10.6.1982 n. 348. Anche, poi, ad ammetterne la sola inefficacia era inapplicabile l'art. 2384 bis c.c. stante la colpa, grave della AE, tenuta a conoscere i limiti dell'oggetto sociale della VA. Per la cassazione di tale decisione la AE ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui la VA resiste con controricorso. Entrambe dette parti hanno depositato memoria. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente, con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., deduce la violazione degli artt. 1338 e 2384 bis c.c., dell'art. 130 r.d. n. 63 del 1925, dell'art. 12 sesto comma r.d. n. 2440 del 1928 e dell'art. 5 legge n. 295 del 1978, nonché vizio di motivazione su punto decisivo, e sostiene che erratamente la sentenza impugnata ha affermato che, il rapporto contrattuale si era instaurato esclusivamente tra la VA e la AN, senza invece considerare che essa ricorrente sottoscrisse il contratto donde la responsabilità contrattuale della VA nei confronti della stessa ricorrente;
aggiunge che esattamente il primo giudice aveva qualificato il rapporto come assicurazione fideiussoria, e che le norme, alla stregua delle quali la Corte territoriale ha invece dichiarato la nullità del contratto assolutamente non escludono la possibilità di rilascio, da parte delle società assicuratrici di polizze fideiussorie"; richiama lo statuto della VA che consente lo svolgimento di attività nei campi delle assicurazioni e riassicurazioni in tutti i rami;
qualifica come inconferente il richiamo all'art. 12 r.d. n. 2440/28 e precisa che le circolari ministeriali non costituiscono fonte normativa.
Il complesso motivo è infondato.
Non è esatto, in primo luogo, che la sentenza impugnata abbia affermato che parti del contratto furono esclusivamente la VA e la AN: risulta infatti dal relativo dispositivo che la pronuncia di nullità investe il contratto stipulato da costoro a beneficio dell'attuale ricorrente, con implicito richiamo, quindi, come esattamente segnala la controricorrente alla nozione di contratto a favore di terzo.
La ricorrente non pone in discussione la compatibilità tra siffatto tipo di contratto e la fideiussione compatibilità del resto affermata da questa C.S. (sent. 4.4. 1995 n. 3940) con il rilievo che quest'ultima - che di regola è un contratto tra il fideiussore ed il creditore della prestazione garantita - può anche essere stipulata con l'intervento del debitore o (come nella specie) tra quest'ultimo, ed il garante, in modo da configurare un contratto a favore del terzo creditore che, dichiarando di volerne profittare rende irrevocabile la stipulazione ai sensi dell'art. 1411 c.c.. Tanto precisato, deve però rilevarsi che la Corte territoriale investita del corrispondente motivo di appello della VA, era in primo luogo chiamata ad accertare se il rapporto dedotto in giudizio fosse appunto una fideiussione, come l'appellante sosteneva, od invece un'assicurazione fideiussoria, come al contrario aveva affermato il Tribunale.
La qualificazione del rapporto è, come è noto una questione di fatto come tale rimessa al giudice del merito la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
La conclusione cui nel primo senso, la Corte è pervenuta, è immune da tali vizi: essa infatti, premessi i diversi requisiti dei due contratti, ha accertato che trattavasi di fideiussione con pertinenti riferimenti alla concreta fattispecie, riferimenti che, del resto, non formano oggetto di specifiche censure, limitate al mero richiamo alla decisione di primo grado.
Il passaggio successivo atteneva alla validità del contratto, negata dalla VA.
Orbene, la dichiarata nullità, per violazione delle norme imperative contenute negli artt. 130 r.d. n. 63 del 1925 e 5 legge n. 295/78, adeguatamente supportata dai divieti posti da tali norme alle società assicuratrici di svolgere attività diverse, e non è investita da specifiche censure, che si limitano ad assertive contrarie considerazioni, contrastate dal testo delle norme: alle quali lo statuto sociale, così come richiamato dalla ricorrente ha evidentemente inteso adeguarsi.
Deve al riguardo precisarsi che a norma dell'art. 1418 primo comma c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente: norma alla quale la sentenza impugnata ha implicitamente inteso richiamarsi previa, come detto, qualificazione degli artt. 130 r.d. n. 63 del 1925 e 5 secondo comma legge n. 295/78 quali norme imperative.
La ricorrente - la quale ha omesso di denunciare la violazione del citato art. 1418 primo comma c.c. - avrebbe dovuto contrastare tali affermazioni sostenendo che non trattasi di norme imperative o, subordinatamente, che la violazione di esse doveva comportare l'applicazione di una sanzione diversa dalla nullità: censure che però mancano, giacché il ricorso si limita a generiche ed apodittiche allegazioni.
Infondate sono le doglianze attinenti alle circolari ministeriali, pure richiamate in sentenza: questa, infatti, non ha inteso attribuire loro veste di fonti del diritto, ma solo affermare che, anche in sede amministrativa, era incontroversa la suddetta interpretazione delle norme sopra richiamate.
Il motivo (che non censura l'affermata inapplicabilità della legge n. 348/82) è infine inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 1338 c.c. e 12 r.d. n. 2440/28: entrambe le norme - la prima delle quali pone a carico della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, l'obbligo di risarcimento del danno a favore della: parte incolpevole - investono infatti profili non esaminati dalla sentenza impugnata perché estranei alla materia del contendere.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo che investe una ulteriore e sovrabbondante ratio decidendi, l'inefficacia, cioè, del contratto per violazione dell'art. 2384 bis c.c.: con la conseguenza che, legittimamente accertata la nullità
del contratto, è vano indagare sulla sussistenza o meno della colpa grave ai diversi effetti contemplati da detta norma. Il pagamento di ingente somma da parte dell'attuale ricorrente a seguito di contratto dichiarato nullo per effetto, come la stessa VA afferma, di collusione di parti diverse dalla ricorrente stessa (collusione che nel presente giudizio non forma oggetto di domande risarcitorie), consiglia la compensazione delle spese dello stesso giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 20 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001